13.3037 · Mozione · 2013-03-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di revisione del Codice di procedura penale svizzero (CPP) teso a semplificare le inchieste e rendere più efficace il perseguimento.
Begründung
Il CPP, entrato in vigore nel gennaio 2011, ha già mostrato i propri limiti. Con i mezzi a loro disposizione, i pubblici ministeri e le polizie faticano ad adempiere i loro obblighi. Determinati provvedimenti permetterebbero di migliorare rapidamente l'efficacia del perseguimento penale e quindi della lotta contro la criminalità.
Occorre rivedere la ripartizione dei poteri tra la polizia e il Ministero pubblico. In particolare, la normativa attuale obbliga la polizia a presentare al Ministero pubblico numerosi pareri inutili e l'intervento di un procuratore è richiesto per atti che la polizia potrebbe compiere da sola, senza alcun danno per le parti.
La legge andrebbe inoltre integrata per permettere investigazioni preliminari, poco formali, quando si tratta di determinare se un'istruzione è giustificata o meno. Questi casi sono numerosi nella prassi (suicidi, fallimenti, ecc.).
Il principio "in dubio pro duriore" obbliga il Ministero pubblico a rinviare a giudizio imputati la cui assoluzione appare assai certa. Lo Stato deve in seguito indennizzare gli imputati assolti per le spese legali sostenute. In tal modo si sprecano le forze delle autorità giudiziarie, il tempo e l'energia delle parti e dei loro mandatari, nonché il denaro dei contribuenti. Il Ministero pubblico deve poter archiviare una causa se, sulla scorta dell'incarto, un rinvio a giudizio si concluderebbe quasi certamente con un'assoluzione, perlomeno con il beneficio del dubbio. Il Ministero pubblico deve inoltre poter archiviare querele per motivi di opportunità. Nella fattispecie si pensa alle querele futili, a quelle sporte per angheria e a quelle con interessi particolarmente irrilevanti in gioco, ecc. Il controllo giudiziario è comunque garantito dalla possibilità di impugnare le decisioni di archiviazione. Va parimenti previsto il principio della responsabilità del querelante in caso di abuso.
Le decisioni che di fatto non necessitano di un controllo giudiziario obbligatorio vanno deferite al giudice delle misure coercitive. Le misure sostitutive in particolare andrebbero deferitegli soltanto se l'imputato vi si oppone.
Sono ipotizzabili altre misure semplificative.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) si fonda sul cosiddetto modello "Ministero pubblico II", nel quale quest'ultimo dirige la procedura preliminare, promuove l'accusa e la sostiene in tribunale. Il legislatore ha optato volutamente per questa concentrazione delle competenze presso la medesima autorità, non da ultimo al fine di rendere più efficiente la procedura nel suo complesso evitando il passaggio da un'autorità all'altra. Tuttavia, non è soltanto la struttura procedurale che si propone di accelerare i procedimenti penali; il CPP prevede infatti altri istituti tesi ad aumentare l'efficienza quali, ad esempio, la procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP) e la competenza estesa del Ministero pubblico nella procedura del decreto d'accusa (art. 352 CPP). In tal modo è evaso oltre il 90 per cento dei procedimenti penali. Il CPP indica inoltre numerose condizioni alle quali il Ministero pubblico dispone il non luogo a procedere o l'abbandono del procedimento (art. 310 e 319 CPP).
Il legislatore ha tuttavia dotato anche la polizia di ampie competenze: è infatti suo compito indagare autonomamente e accertare i fatti penalmente rilevanti. A tal fine può assicurare e valutare tracce e prove, interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato o arrestare gli indiziati di reato (art. 306 cpv. 1 e 2 CPP). Può inoltre interrogare persone informate sui fatti o - se previsto dal diritto cantonale - testimoni su mandato del Ministero pubblico (art. 142 cpv. 2 CPP).
Alla luce di queste ampie competenze attribuite a polizia e Ministero pubblico, il legislatore ha ritenuto importante definire anche determinati limiti. È essenziale sottolineare che il Ministero pubblico è pienamente responsabile di tutta la procedura preliminare (art. 15 cpv. 2 CPP). Ne consegue che anche le azioni della polizia rientrano nella responsabilità del Ministero pubblico. La polizia deve pertanto informarlo senza indugio in merito a reati gravi nonché ad altri eventi rilevanti (art. 307 cpv. 1 CPP). In virtù di quanto precede, il Ministero pubblico può impartire istruzioni alla polizia e conferirle mandati riguardanti l'attività investigativa o avocare a sé il procedimento (art. 307 cpv. 2 CPP). Tale obbligo d'informazione che il Ministero pubblico può disciplinare più dettagliatamente (art. 307 cpv. 1 CPP) riveste pertanto particolare importanza per la collaborazione tra polizia e Ministero pubblico.
Da quanto illustrato risulta pertanto che il CPP prevede gli strumenti necessari per procedimenti penali celeri ed efficienti, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei diritti delle parti. Il Consiglio federale non riesce pertanto a individuare alcuna lacuna strutturale che comporti le difficoltà addotte nella mozione. Dalla sua entrata in vigore la legge si è rivelata efficace, non da ultimo perché in questo ambito corrisponde in ampia misura al precedente diritto di procedura penale di vari cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.