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13.3046 · Interpellanza · 2013-03-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'applicazione del principio "Cassis de Dijon" alla carne ricomposta pone un serio problema.

Questo prodotto viene fabbricato nell'Unione europea utilizzando frattaglie, residui macinati del disosso o addirittura sangue, residui e scarti prelevati nei macelli. Sottoposti all'azione di un enzima e poi surgelati, questi blocchi simmetrici di carne sono quindi venduti sotto forma di bistecche tradizionali più o meno appetitose, all'insaputa dei consumatori.

La legislazione tedesca non esige che questo prodotto sia etichettato e designato come tale.

Il Consiglio federale prevede di effettuare controlli rigorosi e di intensificare la vigilanza veterinaria alle frontiere affinché questi prodotti d'origine straniera, di bassa qualità, a buon mercato, ma con un notevole valore aggiunto non finiscano nei nostri piatti inavvertitamente o in assenza di controlli?

Stellungnahme des Bundesrates

Finora non è stato né deciso né richiesto di applicare in linea generale il principio "Cassis de Dijon" alla carne ricomposta. Pertanto non esiste alcun rischio che la Svizzera venga sommersa a sua insaputa da tali prodotti provenienti dall'Europa.

Secondo il diritto in materia di derrate alimentari, in Svizzera i prodotti a base di carne ricomposta devono essere caratterizzati in modo specifico (ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale; RS 817.022.108). Inoltre i prodotti costituiti da diverse parti unite per mezzo dell'enzima transglutaminasi sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Le autorità di esecuzione cantonali controllano regolarmente il rispetto di queste prescrizioni sia per i prodotti importati, sia per quelli fabbricati in Svizzera.

Nei Paesi limitrofi le discussioni sull'utilizzazione di enzimi e altri procedimenti di fabbricazione per l'unione di parti di carne in unità più grandi hanno condotto all'emanazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che disciplina la caratterizzazione e la descrizione di tali prodotti nell'UE. I prodotti che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne, ma che in realtà sono frutto dell'unione di diverse parti devono ora recare, accanto alla denominazione specifica, l'indicazione "carne ricomposta". Esistono altresì, per esempio in Germania, linee guida per tutelare i consumatori di carne e di prodotti a base di carne dall'inganno.

In Svizzera, una derrata alimentare può essere immessa sul mercato dal momento in cui è definita in un'ordinanza oppure è oggetto di un'autorizzazione. Quest'ultima soluzione si applica segnatamente ai prodotti ricomposti per mezzo dell'enzima transglutaminasi. Le nuove disposizioni dell'UE concernenti l'etichettatura e la descrizione dei suddetti prodotti saranno integrate anche nel diritto svizzero in materia di derrate alimentari, nell'ambito della revisione in corso. Il recepimento di questi requisiti, e in particolare il fatto che d'ora in avanti questi prodotti saranno definiti, renderà superfluo l'obbligo di autorizzazione e i consumatori svizzeri riceveranno le medesime informazioni di cui dispongono i loro vicini.

Il Consiglio federale ritiene che il disciplinamento presente e futuro e i controlli in Svizzera siano sufficienti a garantire la protezione dall'inganno dei consumatori e che non sia necessario inasprire i controlli doganali.

Risposta del Consiglio federale.