13.3056 · Mozione · 2013-03-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale viene incaricato di sostenere, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, la lotta contro il littering:
1. creando una base legale chiara, affinché ai cantoni e/o ai comuni in Svizzera sia consentita la riscossione di tasse o emolumenti sul littering;
2. elaborando, in dialogo con i cantoni, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei comuni svizzeri, una base per la riscossione di tasse o emolumenti sul littering per poi metterla a disposizione come aiuto all'esecuzione nella fase di attuazione.
Begründung
I costi provocati dal littering a carico dell'erario sono ingenti. Secondo uno studio effettuato nel 2011 dall'Ufficio federale dell'ambiente, i costi complessivi annui a carico dei comuni svizzeri sono pari a 144 milioni di franchi, a cui si aggiungono quelli direttamente a carico dei cantoni; nel caso del canton Argovia si attestavano, nel 2011, a oltre 1 milione di franchi.
La lotta al littering avviene a vari livelli e nel rispetto del principio di sussidiarietà, il quale merita particolare riguardo. Per questo motivo, ma anche alla luce dei numerosi sforzi effettuati a livello comunale, regionale e cantonale, la Confederazione è giustamente restia ad agire in proprio.
Il Consiglio federale dovrebbe tuttavia accogliere la richiesta dei cantoni e dei comuni di provvedere alla creazione di una base legale chiara, che a sua volta consentirebbe di riscuotere tasse o emolumenti sul littering. L'Associazione dei comuni svizzeri e l'Unione delle città svizzere hanno fatto pervenire questa richiesta alla politica federale, poiché le lacune o le incertezze che sussistono attualmente a livello nazionale ostacolano o addirittura impediscono l'attuazione di tali misure.
In adempimento al principio di sussidiarietà occorre soddisfare questa richiesta espressamente manifestata, garantire chiarezza giuridica e, coinvolgendo cantoni e comuni, elaborare le basi per l'attuazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dei problemi legati al littering e soprattutto ai costi di pulizia che ne derivano. Ai sensi del principio di causalità, che vige fondamentalmente nel diritto ambientale, detti costi dovrebbero, per quanto possibile, essere imputati a chi li provoca. In questo senso l'articolo 32a della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) obbliga i cantoni a provvedere affinché i costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani siano finanziati tramite emolumenti o altre tasse conformi al principio di causalità.
Con la decisione del 21 febbraio 2012 (DTF 138 II 111) il Tribunale federale ha esaminato la questione se i costi per la pulizia delle strade e degli spazi verdi urbani dai rifiuti gettati in modo incurante (il cosiddetto "littering") e per lo smaltimento di rifiuti depositati in bidoni e cestini dell'immondizia pubblici possano essere addossati a chi li ha causati in applicazione dell'articolo 32a LPAmb. Il Tribunale federale ha dato una risposta affermativa, sancendo che i rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o in bidoni o cestini dell'immondizia pubblici sono da considerare rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 32a LPAmb e il loro smaltimento è quindi da finanziare secondo il principio di causalità. Se può essere dimostrato in modo plausibile che determinati esercizi contribuiscono notevolmente alla presenza di rifiuti depositati in luoghi pubblici (p. es. punti vendita di prodotti da asporto), secondo la decisione del Tribunale federale questi esercizi possono essere chiamati in causa come responsabili ai sensi dell'articolo 32a LPAmb. I costi possono essere imposti agli esercizi proporzionalmente e secondo criteri oggettivamente dimostrabili tramite una tassa causale (p. es. attraverso un supplemento speciale sugli emolumenti per lo smaltimento dei rifiuti urbani).
Il Tribunale federale ha così confermato che l'articolo 32a LPAmb attualmente in vigore fornisce una base legale sufficiente per riscuotere un apposito emolumento sul littering. La base legale chiara per riscuotere tasse sul littering tramite i cantoni richiesta dalla mozione esiste dunque già.
Nel rispetto della loro sovranità finanziaria, l'articolo 32a LPAmb obbliga i cantoni a emanare il disciplinamento degli emolumenti in materia. A tal fine dispongono di una certa libertà d'azione. Il Consiglio federale riconosce tuttavia la necessità e l'urgenza di sostenere i cantoni nello sviluppo e nell'attuazione di detti disciplinamenti del finanziamento nell'ambito del littering con un aiuto all'esecuzione. Ciò avverrà opportunamente nel quadro della prevista revisione della direttiva "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani" (direttiva concernente le tasse sui rifiuti), che la Confederazione avvierà nei prossimi mesi in stretta collaborazione con i cantoni, in particolare con la Conferenza dei capi dei servizi cantonali per la protezione dell'ambiente della Svizzera e il Cercle Déchets dei cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.