13.3057 · Interpellanza · 2013-03-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dal 2006 le autorità svizzere di polizia hanno istituito con l'Ufficio europeo di polizia (Europol) un'intensa cooperazione di polizia in materia di lotta contro la criminalità grave e organizzata, fondandosi su un accordo del 24 settembre 2004 (RS 0.362.2). Grazie alla presenza in loco di due collaboratori dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol), che da inizio marzo 2013 sono stati raggiunti da un investigatore dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), sono stati instaurati contatti diretti con tutti gli Stati UE e una decina di Paesi terzi associati.
Questo dispositivo permette di garantire uno scambio ottimale d'informazioni rispettivamente tra la Svizzera ed Europol (che raccoglie, verifica nelle sue banche dati, analizza, alimenta e reindirizza le informazioni messe in rete) e la Svizzera e gli Stati membri quando le investigazioni richiedono un lavoro operativo comune. Grazie alla partecipazione dei collaboratori di fedpol e dell'AFD a gruppi di lavoro tematici e al coordinamento su scala internazionale di operazioni di polizia comuni, la Svizzera dispone di uno strumento molto reattivo e sicuro che consente di lottare contro fenomeni di criminalità transfrontaliera sempre più moderni, interconnessi, mobili e di conseguenza difficili da arginare.
Sul piano dell'assistenza giudiziaria, l'Europa dispone di uno strumento multilaterale molto simile a Europol, che lavora in maniera parallela nel suo settore di competenza, ossia Eurojust. Il 27 novembre 2008 la Svizzera ha concluso un accordo di collaborazione con questa organizzazione, in vigore dal 2011 (RS 0.351.6).
Il nostro Paese non è associato ai meccanismi che disciplinano il mandato di arresto europeo, ma ha firmato i principali accordi multilaterali in materia di assistenza giudiziaria (soprattutto la Convenzione europea di assistenza giudiziaria e il suo secondo protocollo addizionale; RS 0.351.1 e 0.351.12). Questi accordi ci consentono di partecipare alle più moderne forme di cooperazione in materia giudiziaria, in particolare a gruppi comuni d'indagine. In tale ambito sono condotte investigazioni coordinate tra vari Paesi, sul piano giudiziario e di polizia, che permettono di scambiare informazioni, mezzi di prova e documenti ufficiali e di adottare misure coercitive concertate, il tutto con un onere procedurale minimo.
L'articolo 6 dell'accordo con Eurojust afferma, in maniera non vincolante, che la Svizzera può distaccare un procuratore di collegamento presso l'istituzione. Questa misura non è ancora stata concretizzata, pur essendo indispensabile per una buona cooperazione con le autorità giudiziarie europee, tutte presenti in seno a Eurojust, e con l'unità svizzera aggregata a Europol. Senza una tale presenza, la collaborazione avviene soltanto a distanza, senza contatto diretto con i magistrati partner, perdendo gran parte della sua efficacia e sostanza a detrimento degli interessi del nostro Paese.
Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale se e quando un tale magistrato sarà delegato alla sede di Eurojust all'Aia.
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione dei negoziati relativi al trattato di cooperazione con Eurojust, la Svizzera ha volutamente deciso di sancire nel trattato la possibilità di distaccare in maniera permanente all'Aia un agente svizzero di collegamento con Eurojust, senza tuttavia prevedere un distacco effettivo immediato. Questo perché in una prima fase s'intendeva sondare se e in che misura la cooperazione mediante il punto di contatto nazionale e la partecipazione caso per caso delle autorità interessate a riunioni operative e strategiche soddisfacevano le esigenze pratiche.
Ora che il trattato è ormai in vigore da ben un anno e mezzo, appare effettivamente opportuno distaccare un rappresentante svizzero, come fatto valere anche nella presente interpellanza. La costante presenza in loco della persona distaccata permette di fornire una cooperazione semplice e rapida. Le autorità svizzere possono essere coinvolte ancor meglio nelle misure da eseguire congiuntamente. Non da ultimo, possono in tal modo approfittare effettivamente della piattaforma comune messa a disposizione da Eurojust, che permette alle autorità inquirenti coinvolte, con lingue e diritto procedurale diversi, uno scambio personale e diretto. In tal modo il distacco di un rappresentante svizzero presso Eurojust comporta vantaggi per tutte le parti in causa. Di conseguenza, Eurojust stessa ha presto sottolineato di caldeggiare un tale distacco. In tale contesto occorre osservare che la Svizzera rappresenta un partner importante per Eurojust: stando al più recente rapporto annuale dell'Agenzia UE, la Svizzera è il Paese terzo con cui si è collaborato più di frequente; ad esempio, viene ancor prima degli Stati Uniti, che già da lungo tempo hanno distaccato un agente di collegamento presso Eurojust.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è disposto a distaccare un agente di collegamento presso Eurojust, potenziando e ottimizzando ulteriormente sul piano giudiziario la cooperazione con l'UE nell'ambito della lotta contro la criminalità internazionale. Il distacco dell'agente di collegamento presso Eurojust costituisce il prosieguo coerente dell'efficace cooperazione già istituita in loco, in materia di polizia, con il distacco presso Europol di due ufficiali di collegamento e di un funzionario inquirente della Direzione generale delle dogane.
Il Consiglio federale farà tutto il necessario affinché un rappresentante svizzero possa essere distaccato presso Eurojust ancora nella legislatura in corso.
Risposta del Consiglio federale.