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13.3088 · Mozione · 2013-03-14

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di indicare, tramite la pubblicazione di un apposito elenco sul sito del Dipartimento federale degli affari esteri, i Paesi per i quali i connazionali sono tenuti a rimborsare le spese sostenute per la loro liberazione a seguito di un sequestro.

Begründung

Purtroppo, il sequestro di persone è una pratica che si sta diffondendo in numerosi Paesi e non risparmia i cittadini svizzeri. Alcuni nostri connazionali ne sono stati vittime loro malgrado, altri per leggerezza, incuranti delle raccomandazioni ufficiali. Il sito del DFAE menziona i Paesi in cui il rischio di sequestro è elevato. Dietro pressione dell'opinione pubblica svizzera e delle autorità, si parla sempre più di sottoporre gli ostaggi liberati a un obbligo di rimborso delle spese amministrative, soprattutto nei casi in cui il comportamento tenuto dagli interessati sia stato particolarmente imprudente. Un simile obbligo implica che tutti gli interessati siano debitamente informati prima di decidere uno spostamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che la responsabilità individuale dei viaggiatori debba essere rafforzata. Per questo motivo, considera importante informare i cittadini sui rischi esistenti e in aumento di sequestro in molte regioni del mondo e sulle conseguenze di tali eventi.

Il DFAE pubblica consigli di viaggio per 170 Paesi. Tali consigli hanno semplicemente il carattere di raccomandazioni. La responsabilità della preparazione e dell'organizzazione di un viaggio spetta unicamente al viaggiatore. I consigli di viaggio del DFAE sono focalizzati su informazioni importanti per la sicurezza nei settori della politica e della criminalità. Contengono una valutazione sui possibili rischi e raccomandano talune misure precauzionali.

Nei suoi consigli di viaggio, il DFAE dedica già una rubrica speciale ai rischi crescenti legati al terrorismo e ai sequestri e richiama l'attenzione sulle possibilità limitate del Paese d'origine di porvi rimedio. Dato che spesso i terroristi scelgono in modo mirato gli stranieri come vittime, il DFAE sconsiglia le regioni in cui il pericolo di sequestro è grande.

La questione della riscossione degli emolumenti per le prestazioni consolari (tra l'altro anche in caso di sequestro) è disciplinata nell'ordinanza generale sugli emolumenti (RS 172.041.1) e nell'ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere (RS 191.11). Di conseguenza, le persone che sollecitano prestazioni consolari sono tenuti a pagare gli emolumenti, che possono comprendere anche i costi di trasporto e di viaggio. In caso di reati gravi (anche in caso di sequestri), l'emolumento può tuttavia essere dilazionato, ridotto o condonato. Il DFAE regola la questione della partecipazione ai costi nei casi di sequestro conformemente alle basi legali in vigore e tenendo conto di tutte le circostanze concrete. Per quanto concerne la riscossione degli emolumenti, la Confederazione è vincolata al principio della copertura dei costi e dell'equivalenza. Nei casi di sequestro, le decisioni relative agli emolumenti vengono prese tenendo conto di tutte le circostanze concrete, quindi anche del rispetto delle raccomandazioni da parte della persona interessata, del motivo del suo soggiorno, del suo comportamento in loco e delle sofferenze subite.

La richiesta dell'autore della mozione è già tenuta in considerazione nella misura in cui il DFAE menziona nei suoi consigli di viaggio che le prestazioni consolari all'estero sono di regola a pagamento, a prescindere dal Paese di destinazione.

La Commissione degli affari politici del Consiglio degli Stati competente tiene conto della questione sollevata dall'autore della mozione nel quadro dei lavori, attualmente in corso, sulla nuova legge federale sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) in risposta all'iniziativa parlamentare Lombardi 11.446, "Per una legge sugli svizzeri all'estero". Ora spetta al Parlamento definire in questa legge le responsabilità dei viaggiatori e degli svizzeri residenti all'estero, e con esse anche le conseguenze finanziarie nei casi di sequestro. L'attuale disegno di legge contiene una disposizione per cui, in caso di condono degli emolumenti o del rimborso delle spese amministrative per le prestazioni consolari, va considerato se la persona in questione ha dato prova di negligenza (ad es. non ha rispettato le raccomandazioni del DFAE).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.