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13.3089 · Mozione · 2013-03-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge per abbassare i prezzi dei medicinali veterinari venduti in Svizzera uniformandoli a quelli praticati nell'UE.

Begründung

Sollecitato dall'interpellanza Gschwind 12.3226 e dal postulato Gschwind 12.3568, il sorvegliante dei prezzi fornisce nuove informazioni molto interessanti e pertinenti nel suo rapporto sul confronto con i prezzi esteri dei medicinali per gli animali da reddito.

Dopo aver paragonato i prezzi di 28 medicinali veterinari, il sorvegliante giunge alla conclusione che i veterinari e i farmacisti svizzeri pagano il 70 per cento in più dei loro colleghi negli altri Paesi.

Il sorvegliante ravvisa un potenziale di miglioramento nelle condizioni quadro regolamentari.

Il sorvegliante dei prezzi propone di:

1. eliminare le considerevoli differenze tra l'UE e la Svizzera per quanto riguarda le condizioni di omologazione;

2. allentare le condizioni di omologazione previste da Swissmedic per i medicamenti veterinari importati;

3. creare una struttura tariffaria vincolante per detentori e veterinari.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati dello studio del sorvegliante dei prezzi sui prezzi dei medicinali veterinari in Svizzera, che raccomanda ulteriori misure sostanziali di deregolamentazione, nonché una struttura tariffaria unitaria. Considera quindi adempiuto il postulato Gschwind 12.3568, "Lotta contro i prezzi eccessivi dei medicinali veterinari".

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla creazione di condizioni quadro favorevoli per l'agricoltura. È però necessario tutelare anche la salute delle persone e degli animali, in particolare nel settore della produzione alimentare. Nell'ambito della prima e della seconda tappa della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer), il Consiglio federale ha ridotto in maniera duratura gli ostacoli non tariffari al commercio senza mettere a repentaglio la tutela delle persone e degli animali. Si tratta di agevolazioni dell'accesso al mercato sotto forma di:

a. maggiore considerazione delle decisioni di omologazione prese all'estero (art. 13 LATer, pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III, entrato in vigore nel 2010);

b. agevolazioni per l'importazione straordinaria ai fini della costituzione di scorte per il fabbisogno annuo (pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III, entrato in vigore nel 2010);

c. omologazione facilitata per farmaci senza obbligo di prescrizione già autorizzati da tempo all'estero (revisione ordinaria della LATer, 2a tappa; attualmente discussa in Parlamento);

d. verifica della suddivisione dei medicamenti in categorie di distribuzione (nell'ambito della revisione ordinaria della LATer, 2a tappa; attualmente discussa in Parlamento);

e. forte riduzione, al di sotto della copertura dei costi, degli emolumenti per le procedure concernenti i medicinali veterinari (revisione dell'ordinanza di Swissmedic sugli emolumenti per gli agenti terapeutici, entrata in vigore il 1° gennaio 2013).

Il Consiglio federale ritiene che accordi con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e con le autorità nazionali di controllo degli agenti terapeutici dei Paesi europei possano contribuire ad accelerare in maniera duratura l'attuale procedura di omologazione semplificata di Swissmedic per i medicamenti omologati all'estero.

Finora non è stato possibile avviare i negoziati con l'EMA, poiché la Commissione europea - che dovrebbe essere parte contraente insieme all'EMA - subordina l'inizio dei colloqui alle trattative nei settori dell'agricoltura, della sicurezza dei prodotti, della sicurezza dei generi alimentari e della sanità pubblica, attualmente bloccate soprattutto per questioni istituzionali. Gli accertamenti preliminari per gli accordi con le diverse autorità nazionali sono già iniziati.

La maggiore deregolamentazione auspicata dal sorvegliante dei prezzi, per esempio sotto forma di importazioni dirette, comprometterebbe gli sforzi della Confederazione per un impiego corretto dei farmaci per animali da reddito e pregiudicherebbe quindi la sicurezza del settore alimentare:

a) Gli antibiotici sono i farmaci più usati per curare gli animali da reddito. Misure quali l'importazione parallela senza alcun obbligo d'autorizzazione rendono vane le misure attuali del Consiglio federale per ridurre la resistenza agli antibiotici (cfr. mozione 12.4052 Heim, "Approccio 'one health' per un impiego coerente degli antibiotici nella medicina umana e veterinaria"), che costituiscono parte integrante della Strategia sanità 2020 del Consiglio federale.

b) Il foglietto illustrativo è fondamentale per un impiego corretto: da una parte rispecchia le decisioni di omologazione dell'autorità svizzera di controllo degli agenti terapeutici, che deve rispondere al bisogno di tutela delle consumatrici e dei consumatori del nostro Paese. D'altro canto le tre lingue ufficiali assicurano la comprensibilità in tutte le regioni linguistiche della Svizzera e in tutte le aziende agricole.

Dato che il mercato elvetico dei farmaci per animali da reddito è piccolo e fortemente segmentato, la libera formazione dei prezzi può portare a un rincaro dei prodotti. Senza una convenzione con l'UE e l'EMA o le autorità nazionali di controllo degli agenti terapeutici il Consiglio federale non vede la possibilità di facilitare ulteriormente le condizioni amministrative di accesso al mercato senza dover rinunciare al livello di protezione attuale per le persone e gli animali. Sostiene quindi gli sforzi in corso per la negoziazione di ulteriori accordi che disciplinano lo scambio di dati con le autorità nazionali. Questo scambio può contribuire ad accelerare in maniera duratura l'omologazione da parte di Swissmedic di medicamenti già omologati all'estero.

Inoltre il Consiglio federale vede senz'altro un margine di manovra per quanto riguarda la riduzione dei prezzi di vendita da parte dei partner commerciali, che può essere concordata dai partner di distribuzione nell'ambito di una struttura tariffaria vincolante, così come raccomandato nello studio del sorvegliante dei prezzi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.