13.3092 · Interpellanza · 2013-03-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 14 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali dà al Consiglio federale la possibilità di subordinare ad autorizzazione l'importazione di animali. Tenuto conto delle condizioni discutibili di allevamento e detenzione di cani all'estero, non ritiene opportuno subordinare ad autorizzazione l'importazione di questi animali?
Begründung
In Europa fiorisce un commercio di cani in cui, per motivi meramente commerciali, gli animali provengono da allevamenti discutibili e sono tenuti e trasportati in condizioni in parte drammatiche. Questi cani finiscono anche sul mercato svizzero. La Svizzera ha dunque una parte di responsabilità se c'è uno sbocco per questo commercio. Tenuto conto delle condizioni di allevamento e detenzione discutibili ci si chiede se un obbligo di autorizzazione per l'importazione non possa costituire un rimedio al problema.
Stellungnahme des Bundesrates
Introdurre un obbligo di autorizzazione per l'importazione di cani significherebbe dover presentare, registrare e trattare domande di autorizzazione per tutti i cani importati (probabilmente diverse decine di migliaia). In molti Paesi non vi sono, per quanto riguarda l'allevamento e la detenzione dei cani, strutture di controllo affidabili sui cui si possa basare la prassi in materia di autorizzazioni. Un controllo da parte delle autorità svizzere comporterebbe ingenti oneri e sarebbe comunque limitato. Un obbligo di autorizzazione presupporrebbe inoltre il controllo al confine di tutti i cani in entrata, il che complicherebbe anche l'ingresso in Svizzera con il proprio cane, una procedura attualmente molto semplice. Per questi motivi, il Consiglio federale ritiene che l'obbligo di autorizzazione per l'importazione di cani non sia una risposta adeguata ai problemi legati all'allevamento, alla detenzione e al trasporto di cani importati.
È più appropriato applicare in modo coerente le prescrizioni vigenti sul commercio di cani. L'importazione professionale, ad esempio, è soggetta al controllo di polizia epizootica del sistema di controllo del traffico di animali Traces. Inoltre, chi pratica il commercio di cani in Svizzera, deve richiedere un'autorizzazione, vincolata a determinati condizioni e oneri, all'autorità cantonale competente. Infine, con l'entrata in vigore della revisione della legge sulle epizoozie, dal 1° maggio 2013 vigerà un divieto per il commercio ambulante di tutti gli animali. Questo divieto si applicherà in particolare al commercio incontrollato di cani importati in Svizzera e consegnati ai clienti in un posto qualsiasi, per esempio in un posteggio o in un'abitazione privata. Con l'estensione del divieto del commercio ambulante questo tipo di commercio non sarà più ammesso.
Risposta del Consiglio federale.