13.3109 · Postulato · 2013-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di studiare in che misura può essere migliorata la comparabilità della situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Per attestare la capacità di adempiere gli impegni assunti, gli istituti di previdenza dovrebbero essere obbligati a pubblicare un indice che consenta di far un paragone tra le diverse casse pensioni. In alternativa all'indice deve essere studiato anche un sistema a semaforo.
Begründung
Negli ultimi anni la fiducia della popolazione negli istituti di previdenza è scemata e si è fatta sempre più forte la critica di scarsa trasparenza. Non da ultimo per preservare la pace sociale, urge ripristinare la fiducia nelle casse pensioni e nel nostro sistema di previdenza professionale. Si tratta in particolare di fare trasparenza sulla capacità degli istituti di previdenza di fornire le prestazioni promesse (rendite, prestazioni di uscita, ecc.).
Per paragonare la situazione finanziaria delle diverse casse pensioni si ricorre oggi generalmente al grado di copertura. Preso come indice unico, il grado di copertura non fornisce però un quadro completo. Il rischio è di non riconoscere per tempo quando un istituto di previdenza si trova in difficoltà finanziarie. Un fattore almeno altrettanto importante è il tasso d'interesse tecnico. Se limitato al grado di copertura economica (calcolo del grado di copertura sulla base del rendimento del momento delle obbligazioni della Confederazione invece che sul tasso d'interesse tecnico), il meccanismo di raffronto è insufficiente, dato che giocano un ruolo centrale anche la speranza di vita (evoluzione e/o tavola di mortalità), il rapporto tra assicurati attivi e pensionati dei singoli istituti (e l'evoluzione demografica), l'aliquota di conversione minima e la quota LPP sulla previdenza globale.
Oltre al grado di copertura, le casse pensioni dovrebbero pubblicare un altro indice che consenta di paragonare i diversi istituti di previdenza e rifletta le variabili summenzionate. Questo indice deve essere semplice e possibilmente chiaro per tutti gli assicurati. L'indice non deve essere necessariamente una cifra: è infatti pensabile anche un sistema a semaforo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In effetti, il grado di copertura di un istituto di previdenza non é un elemento probante, sufficiente a giudicarne la situazione finanziaria: é quindi necessario prendere in considerazione altri indicatori, per esempio il tasso d'interesse tecnico, il rapporto tra assicurati attivi e pensionati, l'aliquota di conversione, la quota delle prestazioni assicurate superiori a quelle minime e i relativi impegni, la solidità finanziaria del datore di lavoro o i flussi di cassa.
Un reale confronto sarebbe possibile solo se tutti gli istituti di previdenza adottassero gli stessi parametri attuariali. Ma ciò non sarebbe corretto dal punto di vista della tecnica assicurativa ed equivarrebbe a sopprimere la responsabilità delle parti sociali coinvolte negli istituti di previdenza.
Detto questo, sarebbe certamente possibile tentare di mettere a punto un indice o un sistema a semaforo che permettano, combinando gli indicatori principali, di paragonare istituti di previdenza differenti. Si tratterebbe però di un compito particolarmente arduo e in ogni caso questo indice non permetterebbe di risolvere il problema di fondo, ovvero che non si può paragonare ciò che non è comparabile a causa della diversità delle situazioni. I limiti di un tale strumento sono dunque evidenti.
Inoltre, l'indice scelto produrrebbe inevitabilmente risultati errati o persino assurdi, almeno per una parte degli istituti di previdenza o in determinate situazioni. Si tratta dello stesso problema che si pone, per esempio, per il calcolo del tasso minimo d'interesse LPP: sebbene una formula fissa sia certamente auspicabile, questa terrebbe conto solo in parte della situazione reale e, a seconda dell'anno, fornirebbe un risultato inadeguato. Pertanto, un indice come quello summenzionato non mancherebbe di essere continuamente rimesso in discussione, come nel caso della formula fissa per il calcolo del tasso minimo d'interesse LPP.
Se necessario, gli organi supremi, i datori di lavoro e gli enti di diritto pubblico devono agire in modo adeguato, a prescindere dalla causa dei problemi e dal modo di agire di altri istituti di previdenza. Un tale indice rischierebbe, inoltre, mostrando un buon risultato, di dare una falsa sicurezza al consiglio di fondazione e alle parti interessate, e non sarebbe pertanto di alcuna utilità per la ricerca di soluzioni concrete. In questo senso, l'indice non risponderebbe nemmeno alle esigenze delle autorità di vigilanza.
L'introduzione di un tale strumento causerebbe inoltre lavoro supplementare agli istituti di previdenza e produrrebbe dunque un aumento delle spese amministrative. Questo effetto andrebbe contro agli sforzi attualmente profusi allo scopo di semplificare, o per lo meno non complicare, l'attuazione della previdenza professionale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.