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13.3113 · Interpellanza · 2013-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Viste la loro altezza (circa 200 metri) e ampiezza, gli impianti eolici di nuova generazione sono muniti di pale che, all'estremità, ruotano a una velocità di quasi 300 chilometri all'ora; ne conseguono un impatto sul paesaggio e immissioni foniche in costante crescita per la popolazione dei dintorni.

In Svizzera, lo sviluppo di questi impianti è limitato dalla densità della popolazione, dal carattere eccezionale del paesaggio e dall'assenza di estese aree non edificate.

Tutti i progetti esposti pubblicamente suscitano forte opposizione da parte della popolazione residente, che teme il degrado del paesaggio circostante e le immissioni foniche.

Nella sua Strategia energetica 2050, il Consiglio federale intende aumentare le capacità di produzione dell'energia elettrica eolica a 4000 GWh, ossia a 4 TWh.

Negli anni 2011 e 2012, le capacità di produzione degli impianti eolici in Svizzera sono cresciute soltanto di 3 MW, vale a dire di 0,003 GWh.

Nel 2012, la produzione dei parchi eolici svizzeri era pari a circa 50 GWh.

1. Alla luce di questi dati, la strategia del Consiglio federale può ancora essere considerata realistica?

2. L'attuale ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) non contiene disposizioni atte a disciplinare le particolari emissioni foniche degli aerogeneratori; segnatamente essa non tiene conto delle gamme degli infrasuoni e dei suoni a bassa frequenza. Il Consiglio federale è disposto a definire un quadro legislativo con norme specifiche per i parchi eolici industriali?

3. Nell'attesa di trovare un equilibrio tra questi diversi parametri, suscettibili di nuocere alla salute pubblica, sarà applicato il principio di precauzione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In effetti il potenziamento degli impianti eolici in Svizzera attualmente avanza a rilento. Ciononostante il Consiglio federale parte dal principio che gli obiettivi fissati nella Strategia energetica 2050 possono essere raggiunti, a condizione di attuare diverse misure. Tra queste vi è l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'attuale sistema della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica. Sono inoltre previsti provvedimenti di sostegno che, nel rispetto dei diritti delle persone direttamente interessate e della tutela dell'ambiente, dovrebbero contribuire ad accelerare il potenziamento: una concezione per il potenziamento delle energie rinnovabili e una maggiore importanza accordata a livello nazionale ad impianti, le cui dimensioni e valenza saranno fissate dal Consiglio federale, per la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili. Queste e altre misure sono parte integrante del messaggio relativo al primo pacchetto di provvedimenti che accompagnano la Strategia energetica 2050. Il messaggio all'attenzione del Parlamento verrà adottato dal Consiglio federale nell'autunno 2013.

2. Il rilevamento delle immissioni foniche degli impianti eolici avviene sulla base dei valori fissati per gli impianti dell'industria e delle arti e mestieri riportati nell'allegato 6 all'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). Il carico fonico risulta dal livello di pressione acustica medio rilevato durante un anno, corretto in base alla durata del suo effetto e ad altri parametri che tengono conto delle specifiche caratteristiche di disturbo del suono. Grazie a queste correzioni del livello, si può in particolare tenere conto delle caratteristiche di disturbo di immissioni foniche, ritmiche o impulsive, che si manifestano negli impianti eolici.

L'infrasuono è caratterizzato da una frequenza inferiore a 20 Hz; può essere molesto o dannoso per gli esseri umani se il livello di pressione acustica si situa al di sopra della soglia uditiva e di percezione specifica della frequenza. In base alle conoscenze attuali, nel caso degli impianti eolici che rispettano i succitati valori dell'OIF relativi alle immissioni foniche, gli ultrasuoni sono inferiori alla soglia uditiva e di percezione; non sono pertanto da temere effetti nocivi per la salute.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) segue attentamente le ricerche sugli effetti del rumore condotte in quest'ambito e, in presenza di nuovi esiti, proporrà l'adozione di adeguate misure di tutela della popolazione.

3. Conformemente all'OIF, nel quadro della prevenzione le immissioni foniche degli impianti eolici devono essere limitate nella misura di quanto possibile sotto il profilo tecnico e dell'esercizio, ed economicamente sostenibile. Le immissioni foniche generate solo dall'impianto non devono superare i valori limite fissati nell'allegato 6 OIF. L'attuazione delle prescrizioni antirumore spetta ai cantoni. Per ulteriori informazioni si rimanda alla "Scheda informativa sul rumore degli impianti eolici", pubblicato il 5 maggio 2011 dall'UFAM.

Risposta del Consiglio federale.

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