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13.3118 · Interpellanza · 2013-03-19

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il fenomeno delle partite truccate sta prendendo sempre più piede ed è quindi necessario agire.

Due interventi parlamentari al riguardo sono già stati depositati, il postulato CSEC-S 11.3754, "Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport" e il postulato Ribaux 12.3784, "Incriminazione della frode sportiva". In entrambi i casi, il Consiglio federale ha proposto di accogliere i postulati.

Nella risposta al postulato Ribaux ha altresì indicato che in seguito al postulato CSEC-S avrebbe allestito un rapporto sulle misure applicate a livello nazionale e internazionale per lottare contro la corruzione e la manipolazione delle competizioni nell'ambito dello sport e presentato proposte di soluzione.

Tutti sono unanimi nel ritenere che le manipolazioni vanno sanzionate, sia che vengano commesse dagli sportivi stessi o che siano opera di altri ambienti.

Attualmente le organizzazioni sportive sono in possesso d'informazioni (banche dati, conoscenza del contesto) e le autorità di perseguimento penale ne hanno acquisite altre sulla base, per esempio, d'intercettazioni telefoniche o di perquisizioni.

Sarebbe pertanto opportuno in termini d'efficacia raggruppare queste informazioni e collaborare contro la corruzione nello sport e le partite truccate.

D'altronde, le organizzazioni sportive del nostro Paese auspicano una cooperazione estesa e istituzionalizzata con le autorità di perseguimento penale.

Il ministro dello sport francese, Valérie Fourneyron, che incontra gli stessi problemi, ha lanciato un segnale d'allarme, dichiarando che non si poteva lasciare le organizzazioni sportive lottare da sole contro il crimine organizzato.

Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. In considerazione del futuro rapporto, il Consiglio federale ritiene che una cooperazione istituzionalizzata tra organizzazioni sportive e autorità di perseguimento penale sarebbe opportuna o necessaria?

2. Le organizzazioni sportive direttamente interessate potrebbero, a determinate condizioni, accedere a un incarto penale e avere qualità di parti?

3. Non sarebbe anche opportuno prevedere un obbligo di denuncia per le organizzazioni sportive?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel rapporto del 7 novembre 2012 in adempimento al postulato 11.3754, "Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport", il Consiglio federale ha sottolineato che la manipolazione delle competizioni sportive minaccia l'integrità dello sport e che di principio deve essere contrastata. Già solo in merito alla questione su quali forme di manipolazione debbano essere perseguite, segnatamente in quali casi lo Stato non debba intervenire, non è facile trovare una risposta. Inoltre, il confine tra attività criminali e semplici tattiche sportive è spesso labile. Queste questioni saranno esaminate nel quadro degli ulteriori accertamenti richiesti dal Consiglio federale al DDPS.

Poiché le manipolazioni sleali di competizioni sportive avvengono per lo più nell'ambito di scommesse sportive, le discussioni in merito a possibili collaborazioni non concernono soltanto le organizzazioni sportive e la giustizia, ma anche gli organizzatori di tali scommesse. Inoltre, il contesto internazionale in cui si svolgono spesso questo tipo di operazioni complica ulteriormente la situazione.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. La lotta contro le forme criminali di manipolazione delle competizioni sportive richiede la collaborazione di tutti i partner interessati a livello nazionale e internazionale. Ciò comprende segnatamente le autorità (autorità giudiziarie, autorità responsabili del disciplinamento delle scommesse nonché autorità di disciplinamento dello sport), le organizzazioni sportive e le agenzie di scommessa. In quali ambiti e sotto quali aspetti la collaborazione debba essere istituzionalizzata sarà definito nel quadro degli ulteriori accertamenti richiesti dal Consiglio federale al DDPS.

2. Se le organizzazioni sportive possono assumere qualità di parte in un procedimento penale riguardante le manipolazioni illegali di competizioni sportive, e quindi avere la facoltà di esaminare gli atti, viene determinato dalle pertinenti disposizioni del Codice di procedurale penale (CPP; RS 312.0), segnatamente dagli articoli 104 segg. CPP. Non è quindi possibile rispondere alla domanda in modo generale poiché bisogna tenere conto delle circostanze concrete dei singoli casi. Al centro di una lotta efficace alla manipolazione di competizioni sportive c'è tuttavia lo scambio di informazioni tra i partner interessati, anche al di fuori dei procedimenti penali (cfr. risposta alla domanda 1).

3. Talvolta, le persone con funzioni pubbliche sono tenute a denunciare i delitti che constatano nell'esercizio della loro funzione (cfr. art. 22a della legge sul personale federale; RS 172.220.1). Tuttavia, tale obbligo generalizzato di denuncia non si applica a persone o organizzazioni private. Solo in casi eccezionali vige l'obbligo di notifica, in particolare nell'ambito di settori regolamentati (per es. settore bancario). Al momento non è ancora possibile rispondere alla domanda se l'obbligo legale di denuncia o di notifica sia uno strumento efficace e giustificato per la lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive.

Nel 2008 il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione diretto dal DFAE di coordinare gli sforzi svizzeri nella lotta contro la corruzione e di definire misure di sensibilizzazione. A tal proposito, l'8 giugno 2012 si è tenuto un evento di sensibilizzazione sul tema "corruzione e sport".

Risposta del Consiglio federale.