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13.3138 · Interpellanza · 2013-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Un articolo della rivista "Beobachter" ha illustrato il caso di un comune che destina ai richiedenti l'asilo soltanto una parte degli importi forfettari giornalieri versati dalla Confederazione per l'aiuto sociale, conseguendo così una notevole eccedenza di bilancio a fine anno. Stando a quanto notificato da altri comuni, manifestamente non si tratta di un caso isolato.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di tali pratiche? È disposto a esaminare a fondo la questione compreso il motivo per cui è possibile registrare eccedenze?

2. I cantoni sono effettivamente tenuti a utilizzare il denaro integralmente per il settore dell'asilo, in particolare per i richiedenti l'asilo? Cosa prescrive la corrispondente normativa?

3. È corretto che i cantoni e i comuni possono destinare al proprio bilancio e non al settore dell'asilo eventuali eccedenze provenienti dagli importi forfettari giornalieri versati dalla Confederazione per l'aiuto sociale?

4. Se ciò non dovesse corrispondere alle intenzioni della Confederazione e fosse giuridicamente problematico, il Consiglio federale adotterà provvedimenti? Di quale tipo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente alla legge sull'asilo, spetta ai cantoni garantire l'aiuto sociale ai rifugiati e ai richiedenti l'asilo (art. 80 LAsi). Per il calcolo dell'aiuto sociale si applica pertanto il diritto cantonale. A copertura dei costi cagionati, i cantoni ricevono sussidi federali ricorrenti sotto forma di somme forfettarie (art. 88 LAsi). Questi importi forfettari per richiedenti l'asilo coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. Sono fissati in modo da coprire le spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose (art. 89 LAsi). Il sistema degli importi forfettari è inteso a indurre i cantoni ad agire su tutti i fronti. Di conseguenza, i cantoni che spendono molto per l'aiuto sociale rischiano di non riuscire a coprire i costi, mentre quelli più parsimoniosi in questo settore potrebbero addirittura registrare un'eccedenza. Una verifica su scala nazionale del grado di copertura delle somme forfettarie, nel 2009, ha evidenziato un equilibrio complessivo tra eccedenze e disavanzi: nell'insieme le somme forfettarie della Confederazione hanno coperto i costi sostenuti dai cantoni per l'aiuto sociale e l'assistenza, anche se per questi ultimi non è prevista un'indennità a copertura dei costi.

Gli importi forfettari globali sono utilizzati conformemente al diritto in materia quando il cantone, il comune o il terzo incaricato dal cantone ha adempiuto i compiti corrispondenti allo scopo previsto.

2./3. Il vigente sistema di importi forfettari non permette di obbligare la Confederazione a sostenere finanziariamente i cantoni deficitari. Per contro, la Confederazione non può impiegare le riserve dei cantoni che hanno registrato un'eccedenza. I cantoni sono in linea di massima liberi di decidere come utilizzare un'eventuale eccedenza. Il Consiglio federale ritiene che occorra mirare a un equilibrio delle eccedenze e dei disavanzi sul lungo periodo. Come già annunciato in risposta al postulato Romano (12.4259), nel 2015 l'Ufficio federale della migrazione effettuerà, in base ai risultati effettivamente conseguiti nel 2014, una valutazione su scala nazionale del sistema di finanziamento modificato il 1° aprile 2013.

4. Il legislatore ha istituito gli strumenti che consentono di tenere conto di tali aspetti. Secondo l'articolo 89 capoverso 4 LAsi, il Consiglio federale riesamina infatti all'occorrenza gli importi forfettari. Un adeguamento sarebbe necessario se svariati cantoni registrassero durante un periodo relativamente lungo un'eccedenza o un disavanzo non riconducibili a un sistema inefficiente o al mancato adempimento dei compiti.

Conformemente all'articolo 95 capoverso 1 LAsi, la Confederazione verifica inoltre l'utilizzo conforme ed efficace dei sussidi federali e l'allestimento dei conteggi secondo le prescrizioni. In merito rinviamo alla nostra risposta all'interpellanza Jans 12.3617 sulla vigilanza sulle società incaricate di assistere i richiedenti l'asilo.

Risposta del Consiglio federale.