Artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo. Rilascio dei visti conforme alla convenzione Unesco
13.3153 · Interpellanza · 2013-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Quali misure ha adottato la Confederazione per rispettare gli impegni derivanti dalla Convenzione Unesco in merito al trattamento privilegiato degli artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo, in particolare per quanto concerne la semplificazione delle procedure di visto e la riduzione dei costi?
2. Il Consiglio federale ha informato o prevede di informare le autorità competenti - in particolare le rappresentanze svizzere all'estero, l'Ufficio federale della migrazione e gli uffici cantonali della migrazione - in merito alle disposizioni della Convenzione Unesco e alle raccomandazioni formulate nel codice dei visti Schengen specificamente per gli artisti?
3. Quali altre misure adotta il Consiglio federale per evitare che il trattamento delle domande di visto per il settore culturale causi ancora problemi e incompatibilità con i citati impegni internazionali?
4. In che forma e secondo quale scadenzario intende affrontare il tema sul piano della politica estera, ad esempio insieme ai partner Schengen?
Begründung
Nel 2008 la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, che invita gli Stati contraenti, tra le altre cose, ad agevolare lo scambio culturale con i Paesi in via di sviluppo (art. 16). Le direttive operative del 2009 sulla Convenzione impongono esplicitamente agli Stati di facilitarne la mobilità (art. 14 n. 6.1.5).
Gli organizzatori di manifestazioni culturali in Svizzera constatano tuttavia numerosi casi di visti negati e procedure inutilmente complicate e onerose, il che contraddice le disposizioni della Convenzione Unesco e le raccomandazioni del codice dei visti Schengen. I casi citati hanno riguardato, per esempio, il gruppo di artisti nigeriani "Invisible Borders" invitato dalla Kunsthalle di Berna, i ballerini del Centre de Développement Choréographique "La Termitière" di Ouagadougou, invitati a Losanna dalla piattaforma "Le Marchepied", oppure la compagnia camerunese Yakana, in programma al Festival Juilletdanse a Friburgo.
Solitamente gli artisti sono invitati con la garanzia che i costi di viaggio e di soggiorno saranno coperti dagli organizzatori svizzeri, il che costituisce la prova che essi dispongono di sufficienti mezzi di sussistenza secondo l'articolo 21 paragrafo 5 del codice dei visti Schengen.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il primo rapporto periodico della Svizzera adottato dal Consiglio federale il 25 aprile 2012 informa in merito all'attuazione della Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Questo rapporto cita varie misure prese al fine di accordare un trattamento preferenziale agli artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo, in particolare l'orientamento strategico della DSC sulla promozione degli scambi interculturali e degli artisti del Sud e dell'Est (accesso degli artisti del Sud e dell'Est al mercato culturale e al pubblico svizzeri ed internazionali). Tale programma è dotato di un budget annuo di oltre tre milioni di franchi.
Per quanto riguarda il rilascio dei visti, le rappresentanze svizzere sono vincolate alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e agli atti giuridici da essa derivanti. Il codice dei visti e il manuale dei visti, tra gli altri, disciplinano in dettaglio la procedura di rilascio dei visti e lasciano poco margine di manovra alle rappresentanze. Va rilevato che sebbene la promessa di assunzione dei costi permetta di soddisfare le condizioni finanziarie, occorre comunque adempiere anche gli altri requisiti d'entrata. L'articolo 21 paragrafo 1 del codice dei visti prevede per esempio segnatamente di dedicare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto.
2. In linea di massima non esiste alcuna istruzione specifica concernente il trattamento di domande presentate da artisti e per il momento non ne è prevista la redazione. Finora accordi volti a facilitare il rilascio di visti prevedevano disposizioni speciali per gli artisti. Conformemente al complemento dell'UFM al manuale dei visti I (parte VII, n. 9.4.3.), il DFAE o l'UFM possono, su richiesta, accordare la gratuità dei visti se interessi nazionali o motivi di reciprocità lo giustificano. Tale disposizione si applica in particolare in caso di interessi culturali o nell'ambito della politica di sviluppo (cfr. art. 16 par. 6 del codice dei visti). La difficoltà nell'ottenere i visti necessari per gli artisti del Sud e dell'Est è fonte di preoccupazione per gli organizzatori di eventi culturali. Per questo motivo gli sforzi tesi a potenziare lo scambio di informazioni e il dialogo tra le autorità competenti e gli organizzatori devono continuare a essere profusi nel quadro internazionale fissato dagli accordi di associazione a Schengen.
3. Al momento non sono previste altre misure concrete. Il Consiglio federale ritiene che la prassi attuale svizzera in materia di visti, basata sugli accordi di Schengen, sia compatibile con gli obblighi derivanti dalla Convenzione dell'Unesco. La procedura ordinaria continua pertanto a essere applicata anche se sono accordate agevolazioni in materia di rilascio dei visti, e tutti i casi devono continuare a essere esaminati individualmente.
4. Una normativa speciale concernente il trattamento delle domande di artisti dovrebbe essere emanata congiuntamente da tutti gli Stati Schengen. Né la Svizzera né altri Stati Schengen, la maggior parte dei quali ha ratificato la citata convenzione, prevedono attualmente misure generali nell'ambito della cooperazione Schengen.
Risposta del Consiglio federale.