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13.3166 · Interpellanza · 2013-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) sostiene finanziariamente i consultori per donne. Il sostegno viene tuttavia versato per cinque consultazioni al massimo, che non sono sufficienti nel caso di persone che abbiano lasciato il mondo del lavoro da svariati anni. Tali persone vanno infatti seguite per un periodo prolungato. Anche l'economia ha interesse a favorire il reinserimento delle donne, molto spesso in possesso di ampie competenze e diversi titoli di studio.

Chiedo quindi al Consiglio federale:

Può esaminare le modalità secondo cui l'UFU accorda aiuti finanziari ai consultori per donne e, se necessario, permettergli di versare aiuti in modo più coerente?

Stellungnahme des Bundesrates

L'inserimento e il reinserimento professionale delle donne costituiscono per il Consiglio federale un obiettivo politico importante. Il tasso di occupazione delle donne è nettamente inferiore a quello degli uomini: il 61 per cento della popolazione femminile di età superiore ai 15 anni esercita un'attività professionale o è alla ricerca di un impiego, contro il 75 per cento della popolazione maschile (fonte: RIFOS 2011). La presenza delle donne sul mercato del lavoro ha effetti socioeconomici positivi in molti ambiti: lotta alla penuria di manodopera qualificata, crescita economica, finanziamento delle assicurazioni sociali, lotta alla povertà delle famiglie e, non da ultimo, parità tra i sessi.

La legge federale sulla parità dei sessi (LPAr; RS 151.1) prevede all'articolo 15 la possibilità di accordare aiuti finanziari per l'istituzione e l'esercizio di consultori. Attualmente la Svizzera conta sul proprio territorio undici consultori costantemente sostenuti mediante aiuti finanziari. Questi servizi forniscono informazioni e consigli alle donne che vogliono (ri)entrare nella vita professionale. Le prestazioni di consulenza sulla conciliabilità tra vita familiare e attività professionale sono destinate anche agli uomini. D'orientamento pratico, queste consultazioni sono fornite nel quadro di un colloquio, per telefono o tramite posta elettronica.

L'obiettivo dei consultori è quello di fornire un primo orientamento complementare a quello offerto da altri servizi cantonali. In un promemoria è definito il numero massimo di colloqui per persona. L'attività di consulenza deve essere limitata a 1-3 colloqui in cui la persona deve ricevere le informazioni del caso ed essere indirizzata ai servizi competenti. In caso di prestazioni più estese (bilancio professionale, realizzazione di un progetto professionale, ecc.), sono previsti al massimo cinque colloqui ed è richiesta una partecipazione finanziaria della persona interessata.

I consultori non devono infatti sostituirsi agli organi ufficiali cantonali né far loro concorrenza.

L'inserimento delle persone sul mercato del lavoro compete in particolare agli Uffici regionali di collocamento (URC), che hanno anche il compito di accompagnare le persone alla ricerca di un impiego che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione. Le persone alla ricerca di un impiego possono inoltre rivolgersi agli uffici di orientamento professionale dove hanno accesso gratuitamente a tutta una serie di informazioni. I cantoni possono estendere queste prestazioni di base.

Per garantire l'equilibrio tra gli aiuti finanziari accordati ai progetti in base all'articolo 14 LPar e quelli accordati ai consultori in base all'articolo 15 LPar, il Dipartimento federale dell'interno ha emanato un ordine di priorità in vigore dal 1° luglio 2007. In questo ordine è stabilito che i fondi assegnati dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo ai consultori non devono superare il 50 per cento del credito annuo stanziato per gli aiuti finanziari ai sensi della LPar. Non è pertanto possibile estendere le prestazioni. Non è neppure previsto di aumentare gli aiuti finanziari.

Risposta del Consiglio federale.

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