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13.3175 · Postulato · 2013-03-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto che indichi in che modo e in che misura le sovvenzioni statali frenano, a tutti i livelli, la competitività delle imprese statali e private e come si possa impedire che tali sovvenzioni incidano sulla libera concorrenza.

Begründung

Il nostro Paese deve il suo benessere prevalentemente a un ordinamento economico libero, che prevede uno Stato neutrale rispetto agli operatori del mercato. Le sovvenzioni statali (comprese le agevolazioni) concesse a singole imprese possono falsare questa competitività, soprattutto se sono accordate solo a determinati operatori del mercato selezionati.

Ma gli strumenti offerti dal nostro ordinamento giuridico per impedire la possibilità che sovvenzioni statali individuali possano favorire un operatore a svantaggio di altri sono insufficienti. Infatti, ad esempio, la Costituzione federale, la legislazione sui sussidi come pure la legge federale sul mercato interno non prevedono alcuno strumento efficace contro le sovvenzioni che frenano la concorrenza. Innanzitutto occorre perseguire un orientamento strategico. Per questo il rapporto deve presentare possibili contromisure.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli aiuti statali sono vantaggi concessi dell'ente pubblico in modo selettivo a un terzo che esercita un'attività economica, che può anche essere un'impresa del settore pubblico. Questi aiuti non si limitano a dei versamenti, ma possono anche assumere la forma di una rinuncia a importi dovuti allo Stato o di una concessione di altri vantaggi materiali come l'offerta di garanzie, la cessione di terreni pubblici a condizioni preferenziali o l'accesso a miglior prezzo a prestazioni di imprese di approvvigionamento pubbliche, in particolare di aziende elettriche.

L'entità degli aiuti della Confederazione è desumibile in linea di massima dai rapporti della Confederazione concernenti i sussidi. Un'incertezza sussiste tutt'al più per quanto riguarda le prestazioni delle imprese di approvvigionamento della Confederazione. Tuttavia, non tutti i versamenti menzionati nel rapporto concernente i sussidi sono classificabili come aiuti. Si tratta di aiuti soltanto dal momento in cui gli importi sono versati alle imprese, o avvengono nel loro diretto interesse, e questi vantaggi sono concessi in modo selettivo. Mentre il Tribunale federale conclude che si hanno distorsioni della concorrenza soltanto se imprese dello stesso settore che rivolgono le stesse offerte allo stesso pubblico per soddisfare lo stesso bisogno subiscono una disparità di trattamento, nell'UE si usa considerare anche la promozione selettiva di determinati metodi di produzione (ad es. determinate forme di energia) come una fattispecie di aiuto che può comportare distorsioni della concorrenza. Tuttavia, simili aiuti finanziari sfuggono anche più facilmente al divieto in materia di aiuti vigente nell'UE in quanto interessi pubblici preponderanti che non le attività di promozione economica in Svizzera. Benché la selezione da effettuare non sia semplice, non si intravvede la necessità per la Confederazione di presentare un rapporto più dettagliato di quello concernente i sussidi.

Rilevare gli aiuti accordati a livello cantonale e comunale è un'impresa quasi impossibile. Solo pochi cantoni redigono, come la Confederazione, un rapporto concernente i sussidi. Inoltre, le prestazioni fornite alle imprese a condizioni preferenziali dovrebbero essere più significative a livello cantonale e comunale che a livello federale poiché i cantoni e i comuni, di per sé e per il tramite delle imprese pubbliche, sono molto più attivi della Confederazione in termini di produzione economica. Una maggiore trasparenza sarebbe certamente auspicabile ma, in assenza di una definizione riconosciuta in Svizzera di ciò che si intende per aiuti finanziari, risulterebbe costosa e difficile da realizzare. Una questione ancora più fondamentale che si pone è sapere se la Confederazione sia legalmente autorizzata a raccogliere simili informazioni. Nell'ambito delle agevolazioni fiscali, in particolare, un tale rapporto rimarrebbe lacunoso.

In Svizzera spetta ai tribunali esaminare la compatibilità degli aiuti statali con la libertà economica. Questo esame, come indicato sopra, si focalizza maggiormente sulle disparità di trattamento tra concorrenti diretti che sulle attività di promozione statali volte a orientare l'evoluzione economica. Un rafforzamento del controllo delle attività dello Stato con un impatto sulla concorrenza risultante dagli aiuti finanziari o dalle proprie attività economiche avrebbe notevoli conseguenze sul sistema federalista. I tribunali eserciterebbero un maggior controllo sulle decisioni dei parlamenti cantonali e comunali, e il margine di manovra del legislatore federale ne verrebbe ridotto.

Secondo il Consiglio federale le informazioni disponibili su scala federale, le difficoltà quasi insormontabili che insorgerebbero e l'onere di lavoro indotto se si dovessero rilevare gli aiuti in modo più dettagliato (ossia anche a livello cantonale e comunale) nonché le implicazioni istituzionali di un controllo più ampio degli aiuti sono tutti argomenti che pendono a sfavore dell'accoglimento del postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.