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13.3178 · Mozione · 2013-03-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre un obbligo di dichiarazione per i prodotti provenienti dai territori occupati dal Marocco nel Sahara occidentale.

Begründung

Il Regno del Marocco occupa da molti anni il Sahara occidentale, violando il diritto internazionale. I beni provenienti dai territori occupati vengono esportati con un'indicazione errata (Marocco) in Europa, giungendo quindi anche in Svizzera. Contrariamente a quanto accade per i territori occupati da Israele, le esportazioni provenienti dal Sahara occidentale non vengono dichiarate in modo conforme.

Anche la Svizzera si è opposta al riconoscimento dell'annessione al Marocco del Sahara occidentale. Secondo i dati in possesso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) l'accordo di libero scambio fra AELS e Regno del Marocco non trova quindi applicazione per i territori del Sahara occidentale.

Nel "Migros Magazin" n° 10 del 4 marzo 2013 (pagina 43, solo in tedesco) la Migros ha tuttavia dichiarato pubblicamente di importare meloni provenienti dai territori occupati del Sahara occidentale, che però non sono stati finora dichiarati come tali. L'azienda ha quindi deciso di sostituire questa procedura, stabilendo che in futuro i meloni marocchini provenienti dal Sahara occidentale saranno dichiarati in maniera corretta. Questo territorio non dispone di un proprio sistema governativo e non appartiene secondo la Confederazione ai territori del Marocco.

La Migros ha inoltre aggiunto che attualmente i meloni provenienti dal Sahara occidentale venduti in Svizzera sono stati dichiarati in maniera non conforme poiché alla dogana sono stati indicati come prodotti marocchini, ai quali è dunque applicabile il trattamento preferenziale secondo l'accordo di libero scambio AELS-Marocco.

Va riconosciuto che la Migros ha deciso di propria iniziativa di dichiarare in maniera corretta i meloni provenienti dai territori occupati del Sahara occidentale. Il Consiglio federale non può e non deve affidare tale decisione alla libera scelta di importatori e dettaglianti ma piuttosto introdurre un obbligo di dichiarazione per i prodotti provenienti dai territori occupati dal Marocco nel Sahara occidentale.

Secondo alcuni rapporti provenienti da ONG, il Regno del Marocco intrattiene rapporti con diverse agenzie nel Sahara occidentale che sistematicamente dichiarano in modo scorretto merce di produzione locale come prodotti di origine marocchina. Oltre che i meloni, ciò riguarda anche pomodori e altra frutta e verdura fresca (cfr. Emmaus Stockholm e WSRW, Report: Label and Liability, 2012). È quindi necessaria una verifica da parte della Svizzera su tali dichiarazioni di origine del Marocco.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In riferimento alla dichiarazione del luogo di origine o di produzione delle merci è necessaria una distinzione: da un lato troviamo la dichiarazione d'origine impiegata per lo sdoganamento nelle importazioni, e dall'altro la dichiarazione della provenienza quale informazione per i consumatori.

Per quanto riguarda la dichiarazione d'origine di una merce è necessario disporre di una prova dell'origine per verificare l'applicabilità del trattamento preferenziale in base all'accordo di libero scambio fra AELS e Marocco del 19 giugno 1997 (RS 0.632.315.491) o al concomitante accordo tra la Svizzera e il Marocco sul commercio dei prodotti agricoli (RS 0.632.315.491.1). Questi accordi trovano applicazione esclusivamente nel territorio del Regno di Marocco. Secondo le risoluzioni dell'ONU il territorio del Sahara Occidentale risulta un "territorio non autonomo" e non fa quindi parte del Marocco. Nel caso in cui le merci non soddisfino le regole sull'origine dell'accordo preferenziale in questione (ad esempio perché prodotte nel Sahara occidentale) ma vengano comunque rilasciate prove dell'origine conformi a questo accordo (origine Marocco) e ciò venga constatato nell'ambito di una procedura di accertamento legalmente riconosciuta, il regime preferenziale per l'importazione in Svizzera non verrà concesso.

Riguardo alla dichiarazione della provenienza di una merce quale informazione ai consumatori (etichettatura) va considerato che in Svizzera esiste un obbligo di dichiarazione solo per alcune tipologie di merci quali derrate alimentari preimballate, carne, prodotti a base di carne e pellicce (legge sull'informazione dei consumatori RS 944.0; legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso RS 817.0; ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso RS 817.02; ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari RS 817.022.21; ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce RS 944.022). L'indicazione della provenienza deve sempre essere veritiera e non ingannevole. L'indicazione "Marocco" quale Paese di provenienza per merci prodotte nei territori del Sahara occidentale non è consentita.

Per le altre merci non esiste alcun obbligo di dichiarazione della provenienza. L'introduzione di un obbligo generale di dichiarazione di provenienza (etichettatura) per tutte le merci genererebbe un elevato costo amministrativo e risulterebbe eccessiva.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.