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13.3180 · Interpellanza · 2013-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'applicazione dell'articolo 74 della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) pone problemi alle organizzazioni che hanno stipulato relativi contratti di prestazione. Le misure di risparmio messe in atto dall'assicurazione invalidità sono all'origine di difficoltà che non devono essere sottovalutate o ignorate. Vi è infatti il rischio che le organizzazioni non siano più in grado di svolgere i loro compiti e assicurare la qualità delle prestazioni offerte. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Con un'interpretazione restrittiva della nozione di avente diritto all'AI che penalizza il settore psichiatrico e i servizi di assistenza e consulenza, preziosi ai fini della prevenzione, non si tradisce la volontà del legislatore di privilegiare l'integrazione sulla rendita?

2. Quale deve essere il ruolo della prevenzione, basata sull'assistenza e sulla consulenza, nel processo d'intervento tempestivo? Come è riconosciuta e come deve svilupparsi?

3. In considerazione del non riconoscimento di determinate diagnosi psichiatriche, le nuove regole imposte dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) alle organizzazioni d'aiuto agli invalidi possono essere ritenute conformi ai principi di non discriminazione e di pari opportunità della Costituzione federale, della legge sui disabili e della LAI?

4. Nella negoziazione dei contratti di prestazione per il periodo 2015-2018, i sussidi destinati alle prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli andicappati (PSPIA) saranno ridotti o addirittura riconsiderati fondamentalmente? Se sì, questo non è in contraddizione con gli obiettivi della reintegrazione?

5. L'eventuale passaggio da un finanziamento basato sui sussidi a uno basato sulle prestazioni è un tema d'attualità? Se sì, è il risultato di un'analisi rigorosa dei vantaggi e degli svantaggi e di una ponderazione degli interessi discussa con gli attori interessati?

6. Più in generale, l'UFAS è intenzionato a sopprimere, indebolire o mettere sotto tutela le piccole organizzazioni regionali che si occupano degli invalidi? I timori in questo senso di chi lavora in prima linea vanno presi sul serio e il ruolo delle piccole organizzazioni va considerato in funzione del loro apporto quantitativo e qualitativo alla copertura dei bisogni.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 74 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI, RS 831.20), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) stipula contratti con associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza che inoltrano una richiesta di contributi all'AI per il periodo contrattuale in questione. Per il periodo 2015-2018, sono in corso discussioni con le organizzazioni per quanto riguarda il sistema di sovvenzionamento, ma non è ancora stata presa alcuna decisione. Nell'ambito dei contratti di prestazione, sono concessi sussidi solo per le prestazioni effettivamente fornite. In virtù di un'interpretazione estensiva della disposizione, il versamento dei contributi per le prestazioni di cui all'articolo 74 LAI presuppone che le persone interessate abbiano beneficiato di un provvedimento dell'AI nei dieci anni precedenti la richiesta della prestazione in questione. Questa interpretazione della disabilità include anche elementi preventivi, tanto più che il rilevamento tempestivo e i provvedimenti d'intervento tempestivo sono già sufficienti per il diritto a sussidi secondo l'articolo 74 LAI, senza che occorra comprovare un'invalidità ai sensi della legge. Inoltre, sono previsti sussidi anche per la consulenza per i congiunti di coloro che hanno beneficiato di un provvedimento dell'AI negli ultimi dieci anni.

1. Sono in aumento le persone che richiedono assistenza e prestazioni alle organizzazioni private d'aiuto ai disabili nonostante non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 74 LAI. Il disciplinamento vigente non permette di estendere la cerchia degli aventi diritto al di là dei limiti definiti dall'interpretazione, già generosa, menzionata in precedenza. I sussidi previsti all'articolo 74 LAI sono volti a sostenere in primo luogo l'integrazione sociale, parallelamente a quella professionale. Il Consiglio federale ritiene che l'articolo 74 LAI rispetti il principio della "priorità dell'integrazione sulla rendita".

2. L'assicurazione invalidità sfrutta al meglio il suo margine di manovra nell'ambito della prevenzione. Per aver diritto alle prestazioni di cui all'articolo 74 LAI, è infatti sufficiente aver avuto contatti con l'AI nell'ambito del rilevamento tempestivo o aver beneficiato di provvedimenti d'intervento tempestivo. Secondo l'articolo 7d LAI, questi ultimi prevedono anche misure di sostegno e consulenza volte al mantenimento del posto di lavoro o alla reintegrazione. Tuttavia, come illustrato in precedenza, il nesso tra le prestazioni concesse in virtù dell'articolo 74 LAI e quelle previste all'articolo 7d LAI è solo indiretto, dato che il rilevamento tempestivo o un provvedimento d'intervento tempestivo possono dare accesso soltanto a sussidi secondo l'articolo 74 LAI, che sono destinati alle organizzazioni, e non ai singoli assicurati.

3. In virtù dell'articolo 112c della Costituzione federale (RS 101), la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore dei disabili. Nel caso dell'AI, questo sostegno è disciplinato dall'articolo 74 LAI. Stipulando contratti con le organizzazioni mantello, l'UFAS tiene conto delle esigenze di tutti i gruppi di persone che hanno diritto a sussidi e fornisce loro sostegno mediante aiuti finanziari alle organizzazioni private d'aiuto ai disabili. La concessione dei sussidi rispetta sia le prescrizioni costituzionali che quelle della LAI. Inoltre, la legge sui disabili (LDis; RS 151.3) non prevede alcuna prescrizione direttamente riferita alle prestazioni di cui all'articolo 74 LAI. Ciononostante, anch'essa contempla la possibilità di concedere aiuti finanziari alle organizzazioni d'aiuto ai disabili (art. 16 cpv. 3 LDis).

4. Le prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli andicappati (PSPIA) si basano sull'articolo 108bis capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201). Alle PSPIA è destinato circa il 30 per cento, con tendenza alla crescita, dei sussidi complessivamente concessi in virtù dell'articolo 74 LAI. A partire dal 2015, nella categoria "Informazione e pubbliche relazioni", tra le PSPIA l'UFAS intende privilegiare le prestazioni specifiche per singole persone, quali consulenze o progetti d'integrazione mirati, mantenendo al contempo invariato il volume complessivo dei sussidi per il periodo contrattuale 2015-2018.

5. Attualmente si sta valutando con le organizzazioni interessate come impostare il nuovo sistema di sussidi al fine di semplificare e rendere più trasparenti le procedure di gestione dell'offerta e di fatturazione. Questo cambiamento di sistema è nell'interesse dei beneficiari delle prestazioni.

6. Il Consiglio federale è cosciente della molteplicità delle organizzazioni private d'aiuto ai disabili e continuerà a sostenerle anche in futuro. Le richieste di queste istituzioni saranno prese in considerazione nell'impostazione del nuovo sistema di sussidi applicabile dal 2015, che tutelerà gli interessi degli aventi diritto in conformità alle leggi pertinenti (LAI e legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi). Come menzionato precedentemente, il volume dei sussidi sarà comunque mantenuto invariato.

Risposta del Consiglio federale.