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13.3185 · Interpellanza · 2013-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il nuovo finanziamento ospedaliero prevede che i nosocomi debbano finanziare e pagare gli investimenti unicamente con il prezzo base (o base rate) negoziato con le assicurazioni e approvato dal cantone. Gli ospedali devono dunque ottimizzare la gestione e praticare una politica dei prezzi coerente. Contrariamente a quanto si crede, questo tipo di gestione non concerne unicamente le strutture private; taluni ospedali pubblici, per esempio quello di Winterthur, registrano utili nonostante applichino tariffe fra le più basse in Svizzera. Friburgo e Neuchâtel, per contro, registrano disavanzi cronici di decine di milioni di franchi all'anno, per colmare i quali devono far capo a sovvenzioni pubbliche. Questi ospedali stanno tuttavia ripensando il loro ruolo e si trovano dinanzi a scelte difficili, per esempio una maggiore specializzazione che consenta loro di restare competitivi nei confronti dei grandi ospedali universitari. Il Consiglio federale ha inoltre stabilito la quota d'investimento compresa nei prezzi base, che nel 2012 è pari al 10 per cento.

Alla luce di queste considerazioni, chiedo al Consiglio federale:

1. È disposto a stilare un elenco degli investimenti diretti e dei contributi agli investimenti, nonché un elenco delle prestazioni d'interesse pubblico complementari al prezzo base (DRG) accordate dai cantoni agli ospedali pubblici?

2. Non ritiene che i cantoni che ricorrono a questa forma di sovvenzionamento supplementare violino la legge e, falsando le regole del gioco, penalizzino gli altri cantoni?

3. Quali misure concrete è disposto ad adottare per ristabilire un minimo di equità tra i cantoni, affinché chi rispetta le regole non sia penalizzato?

4. Può infliggere sanzioni a chi non rispetta la legge? In caso affermativo, quali?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Con l'introduzione del cosiddetto nuovo finanziamento ospedaliero nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il legislatore ha posto l'accento sulla trasparenza. Secondo l'articolo 49 capoverso 1 LAMal, gli ospedali devono fatturare sulla base di strutture tariffali uniformi per tutta la Svizzera, esponendo i costi in maniera trasparente nel quadro della contrattazione delle tariffe. Nonostante la denominazione, il nuovo finanziamento ospedaliero non è una riforma integrale del finanziamento degli ospedali, ma disciplina solo la remunerazione di prestazioni fornite in modo efficiente a carico dell'assicurazione sociale malattie nel settore stazionario, come spiegato nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza Humbel 12.3865, "Incongruenze nell'attuazione del finanziamento ospedaliero". Esclusivamente per queste prestazioni, tutte le istituzioni iscritte nell'elenco degli ospedali di un cantone sono remunerate con la stessa quotaparte cantonale mediante importi forfettari che si rifanno alle prestazioni, assunti dal cantone e dagli assicurati secondo la loro quotaparte rispettiva (art. 49a LAMal). L'articolo 49 capoverso 3 LAMal prescrive inoltre che le remunerazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) non devono comprendere le partecipazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale. I cantoni hanno facoltà di aumentare la propria quotaparte alle remunerazioni secondo l'articolo 49a LAMal o di assumere altri costi. Nella sua risposta all'interpellanza Humbel 10.4001, "Attuazione del finanziamento ospedaliero conforme alla legge", il Consiglio federale ha già fatto presente a tale proposito che in linea di principio deve essere garantito ai cantoni un certo margine di manovra in relazione all'assistenza sanitaria.

3./4. Se i cantoni assumono altri costi, gli ospedali sono tenuti a renderne conto in maniera trasparente nel quadro della contabilità analitica prescritta dalla legge, in modo da consentire una base sufficiente per la tariffazione. I partner tariffali, e con essi i governi dei cantoni, come autorità competenti per l'autorizzazione o la fissazione delle tariffe, hanno quindi la possibilità di impedire che le quote di costi già finanziate confluiscano nel calcolo del prezzo base. Di conseguenza il nuovo sistema e la sua disciplina di attuazione contengono tutte le misure necessarie. Il Consiglio federale non vede alcuna ulteriore necessità di intervento e non intende emanare nuove disposizioni in materia.

Risposta del Consiglio federale.