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13.3188 · Interpellanza · 2013-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti relative ad alcuni ostacoli al trasporto di cavalli da sport e per il tempo libero. Si tratta di ostacoli al tempo stesso antieconomici, antiecologici e con ripercussioni negative su uno sport che attira un vasto pubblico.

1. Da un punto di vista economico, ecologico e sportivo, il Consiglio federale ritiene sensata l'interpretazione restrittiva data da alcuni uffici della circolazione cantonali all'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41), per effetto della quale a volte è richiesto l'impiego di due veicoli invece di uno per trasportare lo stesso numero di cavalli?

2. È disposto a modificare l'OETV in modo tale che l'ammissione di autoveicoli adibiti ad abitazione e, in particolare, la regola del "75 per cento-25 per cento" applicata per il calcolo dello spazio abitabile e degli spazi per il bagaglio e il materiale vadano a vantaggio dei cavalieri?

a. Se sì, come ed entro quando?

b. Se no, perché?

3. Il Consiglio federale prevede altre soluzioni per facilitare il trasporto di cavalli da sport e per il tempo libero?

a. Se sì, quali ed entro quando?

b. Se no, perché?

Begründung

La prassi seguita da alcuni uffici della circolazione cantonali in materia di ammissione di autoveicoli adibiti ad abitazione e, in particolare, per il calcolo dello spazio abitabile e degli spazi per il bagaglio e il materiale sembra essere cambiata e, di fatto, la regola del "75 per cento-25 per cento" è ormai interpretata a svantaggio dei cavalieri.

In base a questa nuova interpretazione, l'ammissione di veicoli come autoveicoli adibiti ad abitazione prevede meno spazio per il trasporto di cavalli. Finora, gli spazi riservati al trasporto delle selle e di altro materiale potevano essere considerati come facenti parte dello spazio abitabile, permettendo a un veicolo di 12 metri adibito ad abitazione di trasportare fino a cinque cavalli. Ora, lo stesso spazio è ritenuto sufficiente soltanto per tre cavalli. Ciò causa enormi problemi a numerosi cavalieri (dal padre di famiglia al cavaliere professionista di livello internazionale) nel momento in cui devono trasportare i propri cavalli.

Stellungnahme des Bundesrates

I veicoli equipaggiati in maniera tale da risultare idonei principalmente al trasporto di persone e a fungere da spazio abitativo sono denominati autoveicoli adibiti ad abitazione ("autocaravan", "camper"). Questi veicoli possono inoltre disporre di un piccolo spazio di carico per il trasporto di animali e cose.

A differenza degli autocarri, gli autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione (peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate) non sono soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), ma devono versare la tassa forfettaria sul traffico pesante (d'importo generalmente inferiore). Inoltre sono esentati dal divieto di circolare la notte e la domenica.

Per evitare che si possa usufruire di queste agevolazioni indebitamente è importante fissare un criterio univoco per distinguere gli autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione dagli autocarri. Per questa ragione, l'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), limita lo spazio destinato al trasporto di animali e cose a un quarto del volume disponibile dell'autoveicolo adibito ad abitazione.

1. A causa del limitato volume a disposizione per il trasporto di animali e cose, gli autoveicoli adibiti ad abitazione consentono di trasportare solamente un numero limitato di cavalli. Per trasportarne un numero maggiore, è necessario utilizzare un autoveicolo pesante o un autocarro. Anche questi veicoli possono disporre, del resto, di uno spazio abitabile. Se il trasporto è effettuato con uno di questi veicoli, deve tuttavia essere pagata la TTPCP. Per contro, i trasporti di cavalli da competizione sono esentati dal divieto di circolare la notte e la domenica. I cavalieri non sono quindi soggetti a restrizioni sostanziali che limitino la possibilità di partecipare a tornei o di svolgere attività equestri nel tempo libero. Il Consiglio federale non ritiene necessario concedere ulteriori agevolazioni.

2. Per evitare abusi (in particolare l'elusione della TTPCP e del divieto di circolare la notte e la domenica), il Consiglio federale respinge la proposta di aumentare lo spazio di carico ammissibile sugli autoveicoli adibiti ad abitazione.

3. Il Consiglio federale ritiene che le agevolazioni attualmente concesse siano sufficienti. I cavalli da competizione possono essere trasportati sempre in maniera corretta e rispettosa dell'animale.

Risposta del Consiglio federale.