13.3202 · Mozione · 2013-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di attuare l'iniziativa Minder in modo che il divieto dei "paracaduti dorati" comprenda tutte le retribuzioni speciali in occasione della stipula del contratto e dopo la sua fine, a prescindere dal titolo a cui sono versate (quindi anche l'assunzione di indennità scadute previste da precedenti società, le indennità a titolo di "divieto di concorrenza").
Begründung
La richiesta dell'iniziativa Minder in merito ai "paracaduti dorati" è chiara. Nella legge d'esecuzione occorre tuttavia una disposizione ineludibile, che escluda anche i casi speciali recentemente resi noti come quelli di Vasella (Novartis) o Orcel (UBS).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La disposizione introdotta nella Costituzione in seguito all'adozione dell'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive" (art. 95 cpv. 3 lett. b Cost.) prevede in particolare che i membri degli organi di società quotate in borsa non ricevano né liquidazioni né altre indennità o retribuzioni anticipate. Nell'elaborare la legislazione esecutiva il Consiglio federale si orienterà al tenore di questa disposizione costituzionale, rispettandone ovviamente anche il senso e lo scopo. L'articolo 95 capoverso 3 lettera b della Costituzione mira a vietare le retribuzioni abusive. La mozione esige di vietare qualsiasi forma di retribuzione legata a una clausola di non concorrenza anche per i membri di organi di società quotate in borsa. Un divieto così generale è tuttavia eccessivo. Può infatti essere opportuno stipulare una clausola di non concorrenza con un membro della direzione che è a conoscenza di segreti commerciali e informazioni sensibili sull'impresa, offrendogli in cambio un'indennità conforme al mercato. Una tale indennità può pertanto essere giustificata dal punto di vista economico e non deve essere a priori abusiva. Se tuttavia la clausola di non concorrenza dissimula una liquidazione, l'accordo sarà valutato, in base a un principio generale del diritto (art. 18 del Codice delle obbligazioni), non in funzione della sua denominazione errata, bensì secondo il suo contenuto. Tale indennità costituirebbe quindi una liquidazione, che sottostà al divieto di cui all'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.