13.3208 · Mozione · 2013-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue le basi legali concernenti le indennità di partenza per il personale della Confederazione:
1. Dal punto di vista giuridico, i presupposti per l'indennità di partenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro "di comune intesa" devono essere precisati, limitati e prevedere importi più bassi. In caso di comportamento scorretto da parte del dipendente, non può essere versata alcuna indennità di partenza.
2. Le indennità di partenza per i quadri della Confederazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro "di comune intesa" dovranno essere sottoposte alla Delegazione delle finanze delle Camere federali per approvazione, che dovrà essere vincolante.
Begründung
Negli ultimi tempi si registra un aumento delle partenze "di comune intesa" di quadri della Confederazione, accompagnate da alte indennità di partenza. I motivi precisi per cui si giunge alla risoluzione del rapporto di lavoro sono spesso indecifrabili, ma si basano per lo meno in parte su un comportamento scorretto del dipendente. Dato queste prestazioni versate della Confederazione non sono trascurabili, l'opinione pubblica ha diritto a una regolamentazione trasparente e precisa che escluda l'indennità di comportamenti scorretti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù dell'articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) le parti cercano di accordarsi sulla fine del rapporto di lavoro per evitare che il datore di lavoro debba emettere una decisione di disdetta. Lo scioglimento del rapporto di lavoro di comune intesa, ossia il cosiddetto contratto di risoluzione, implica il raggiungimento di un'intesa circa le modalità di cessazione del rapporto di lavoro. In genere, dunque, il contratto di risoluzione enuncia anche il motivo della risoluzione con le relative conseguenze giuridiche e in particolare disciplina anche l'eventuale indennità di partenza. Questo sistema garantisce che il versamento di un'indennità di partenza sia subordinato all'adempimento dei presupposti necessari definiti all'articolo 19 LPers e agli articoli 78 e 79 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3). Secondo l'articolo 19 capoverso 2 LPers, il versamento di un'indennità di partenza è ammesso soltanto se il rapporto di lavoro è rescisso senza colpa dell'impiegato. Questa disposizione vale ovviamente anche quando la disdetta è data di comune intesa nella forma del summenzionato contratto di risoluzione. Di conseguenza in caso di disdetta di comune intesa è escluso che venga versata un'indennità qualora sia data colpa dell'impiegato.
L'articolo 19 capoverso 5 LPers autorizza il Consiglio federale a definire le condizioni quadro per il versamento di eventuali indennità di partenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LPers. In caso di risoluzione di comune intesa non sussiste però un diritto a rivendicare un'indennità di partenza (art. 78 cpv. 2bis OPers). Se la disdetta è motivata da una colpa dell'impiegato, non viene versata alcuna indennità. Se invece non vi è colpa da parte dell'impiegato, può essere versata un'indennità di partenza corrispondente almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. Il limite massimo di uno stipendio annuo è stato iscritto nella legge dal Parlamento nell'ambito della modifica della LPers del 14 dicembre 2012 (art. 19 cpv. 5 LPers mod.). L'ammontare dell'indennità è determinato tenendo conto dell'età, della durata complessiva dell'impiego e della situazione personale e professionale (art. 79 cpv. 4 OPers). Hanno diritto a un'indennità gli impiegati attivi in professioni di monopolio, quelli il cui rapporto di lavoro è durato almeno 20 anni e quelli che hanno più di 50 anni (art. 78 cpv. 1 OPers).
Gli impiegati con un rapporto di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 26 OPers possono essere oggetto di una disdetta unilaterale anche senza loro colpa se cessa la collaborazione proficua o se viene a mancare la volontà del capo di dipartimento di collaborare con l'impiegato in questione. Nei casi previsti all'articolo 26 capoverso 1 OPers (cessazione della collaborazione proficua con i segretari di Stato o con i direttori d'ufficio) o al capoverso 3 della stessa disposizione (mancanza di volontà di continuare a collaborare con i segretari generali) l'interessato ha diritto a un'indennità dell'ammontare dello stipendio annuo (art. 79 cpv. 2 OPers). In casi del genere, è determinante esclusivamente la volontà e/o l'apprezzamento del capo di dipartimento. Questo rischio accresciuto di essere licenziati senza ulteriori spiegazioni giustifica il diritto a un'indennità precisa corrispondente a uno stipendio annuo. Anche in questi casi, però, se viene comprovato e addotto come motivazione un comportamento colpevole, non viene versata alcuna indennità di partenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio federale reputa che le disposizioni già previste dalla LPers e dall'OPers bastino a impedire che in caso di partenza motivata dalla colpa dell'impiegato venga versata un'indennità di partenza. Inoltre, i criteri applicabili alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di partenza hanno una struttura restrittiva e sono definiti in modo trasparente.
2. La decisione riguardante le indennità di partenza per i quadri è una decisione operativa del datore di lavoro. L'approvazione di una simile decisione da parte della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) sarebbe inopportuna e non trova l'accoglimento del Consiglio federale. La DelFin viene informata annualmente in merito al numero e all'ammontare delle indennità di partenza versate ai quadri superiori (classi di stipendio 30 a 38). Tutte le indennità concesse figurano inoltre nel rapporto del Consiglio federale alle Commissioni delle finanze e della gestione delle Camere federali sulla gestione del personale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.