Lexipedia

13.3216 · Interpellanza · 2013-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) sono fissate le norme per la presentazione dei conti, segnatamente anche riguardo agli investimenti effettuati. Manifestamente, però, queste norme faticano a essere applicate. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come giudica l'applicazione delle prescrizioni dell'OCPre da parte degli ospedali?

2. Come intende far sì che tutti i nosocomi applichino queste disposizioni?

3. Com'è possibile che in questo settore importante si proceda tuttora in parte alla cieca?

4. Il collegio governativo valuta la possibilità di sanzionare gli ospedali inadempienti?

5. Condivide l'opinione che sarebbero necessarie indicazioni vincolanti oppure l'applicazione delle prescrizioni giuridiche vigenti per evitare che i fornitori di prestazioni siano indennizzati in misura eccessiva o eventualmente insufficiente?

6. In che modo e secondo quali criteri intende stabilire correttamente la quota dei costi d'investimento nei forfait per caso?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. L'applicazione delle norme prescritte dall'ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è da allora un obbligo per gli ospedali, che sono tenuti a mettere a disposizione i documenti richiesti anche ai fini del calcolo delle tariffe. Taluni nosocomi non dispongono o dispongono solo parzialmente di dati contabili sulle immobilizzazioni poiché il sistema di finanziamento degli ospedali previgente ne incentivava troppo poco la registrazione, soprattutto per quanto riguarda i costi d'utilizzazione. Di conseguenza, il passaggio effettivo a una remunerazione basata sulle prestazioni richiede ancora un pò di tempo. L'applicazione delle prescrizioni dell'OCPre esula dalle competenze del Consiglio federale; se ne deve invece tenere conto nell'ambito delle negoziazioni correnti tra i partner tariffali, conformemente al principio dell'autonomia tariffaria.

4./5. Il Consiglio federale non ha la possibilità di adottare sanzioni contro la non applicazione delle norme sancite dall'OCPre. Solo tenendo rigorosamente conto dei costi su cui gli assicuratori, ma anche i governi cantonali (nella loro funzione di autorità competente per l'approvazione e la fissazione delle tariffe), si sono basati per fissare le tariffe, è possibile produrre un effetto. Inoltre, dal 2013 nell'ambito delle raccomandazioni tariffarie per le cure ospedaliere stazionarie, il sorvegliante dei prezzi prevede esplicitamente una deduzione sui costi dichiarati per mancata trasparenza, qualora un ospedale non fosse in grado di presentare dati contabili sulle immobilizzazioni conformemente alle norme dell'OCPre. Questo aumenta la pressione sugli ospedali.

6. Come già precisato nella risposta all'interpellanza Bruderer Wyss 12.3453, "Differenze nell'attuazione dei principi del nuovo finanziamento ospedaliero", per consentire un'introduzione ordinata del sistema di remunerazione Swiss DRG in mancanza di un accordo fra i partner tariffali per il 2012, il Consiglio federale ha stabilito per via normativa un tasso di maggiorazione uniforme per la remunerazione dei costi d'utilizzazione delle immobilizzazioni. Una volta decaduta questa disposizione transitoria, il calcolo corretto dei costi d'utilizzazione delle immobilizzazioni e il loro computo nei forfait per caso competerà quindi principalmente ai partner tariffali. Il Consiglio federale prenderà in esame queste questioni nel quadro dell'approvazione della struttura tariffaria Swiss DRG non appena anche quest'ultima comprenderà i costi d'utilizzazione delle immobilizzazioni, presumibilmente nel 2015.

Risposta del Consiglio federale.