13.3238 · Mozione · 2013-03-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la prassi amministrativa dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in modo che, in caso di vendita di immobili, ai fini della delimitazione di un acquisto di fondi escluso dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA) da una fornitura eseguita in virtù di un contratto d'appalto (art. 3 lett. d n. 2 LIVA) faccia stato il momento del passaggio degli utili e dei rischi.
Begründung
Secondo la legge concernente l'imposta sul valore aggiunto il trasferimento di proprietà di fondi è escluso dall'imposta. L'attuale prassi dell'AFC è in contraddizione con questo principio. In caso di un numero elevato di nuove costruzioni, essa qualifica il trasferimento di fondi, in realtà escluso dall'imposta, di fatto come un contratto d'appalto imponibile e reintroduce alla chetichella l'imposizione del consumo proprio in ambito edilizio abolita con la revisione dell'IVA. La regolamentazione in vigore ha peraltro comportato anche nella prassi avventurose costruzioni giuridiche, confusioni e un'enorme incertezza giuridica e non è conforme alla prassi. Nel suo parere alla mozione Rutschmann 10.4030, "Eliminare gli ostacoli alla compravendita di immobili", il Consiglio federale aveva promesso di essere disposto a prendere in esame questa determinazione della prassi controversa "in collaborazione con i settori interessati". I differenti rappresentanti dei settori sono unanimi nel ritenere che per la delimitazione sia corretto basarsi unicamente sul momento del passaggio degli utili e dei rischi. Anche l'organo consultivo per l'IVA condivide questo avviso. Tuttavia, la proposta dell'AFC (modifica e precisazione sull'info IVA 04 concernente il settore edilizia, secondo progetto) non segue la raccomandazione dei settori e degli esperti, bensì considera giuridicamente determinante il momento della stesura dei contratti di compravendita rispettivamente dei precontratti anziché il momento del passaggio degli utili e dei rischi. In particolare secondo questa prassi i casi che in passato erano trattati come consumo proprio in ambito edilizio (e quindi oggi non potrebbero più essere tassabili) sono sottoposti a imposizione e le persone non assoggettate secondo il vecchio diritto sarebbero ora imponibili. La precisazione dell'AFC deve essere corretta in questo punto decisivo. Solo il momento in cui il contratto di compravendita esplica i propri effetti a livello economico (ossia passaggio degli utili e dei rischi) può essere determinante.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'abrogazione del consumo proprio nel settore edilizio nel quadro della riforma dell'imposta sul valore aggiunto non ha cambiato nulla al fatto che la realizzazione di nuove costruzioni per terzi è imponibile, in quanto si tratta di una fornitura eseguita in virtù di un contratto d'appalto. Secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 20 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) è esclusa dall'imposta soltanto la vendita di un fondo.
Conformemente alla nuova prassi amministrativa dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), criticata dall'autore della mozione, nell'info IVA concernente la prassi 05 "Modifica e precisazione dell'info IVA 04 concernente il settore edilizia", pubblicata di recente, per delimitare la vendita del fondo esclusa dall'imposta dall'edificazione di una nuova costruzione imponibile ci si fonda sull'inizio dei lavori di costruzione. Se a tal momento è già stato concluso un contratto per la vendita della costruzione ancora da realizzare compreso il fondo, si tratta allora di una prestazione edile imponibile fornita in virtù di un contratto d'appalto, in quanto la nuova costruzione viene realizzata per l'acquirente e quindi per conto di terzi. Per contro, se la nuova costruzione viene venduta unitamente al fondo soltanto dopo l'inizio dei lavori si tratta di una vendita di fondi esclusa da imposta, dato che la nuova costruzione viene allestita interamente o in parte per conto proprio e poi venduta (cfr. al riguardo anche l'interpellanza Müller Philipp 12.4033, "Soppressione del consumo proprio nel settore edilizio. Attuare correttamente la riforma dell'imposta sul valore aggiunto").
Questa delimitazione è molto generosa, dato che già attualmente permette la vendita esclusa dall'imposta di nuove costruzioni, benché dal punto di vista dell'acquirente nell'acquisto di nuove costruzioni è sempre posta al centro la prestazione edile nel quadro di contratti d'appalto e non l'acquisto di un fondo escluso dall'imposta, cosa che secondo i principi del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto postulerebbe chiaramente a favore di una fornitura imponibile eseguita in virtù di contratto d'appalto. Se, come richiesto dall'autore della mozione, ci si fondasse sul momento del passaggio degli utili e dei rischi, le parti potrebbero decidere liberamente se la vendita di una nuova costruzione compreso il fondo sia esclusa dall'imposta o imponibile, dato che il momento del passaggio degli utili e dei rischi può essere convenuto dalle parti in modo arbitrario e persino retroattivo.
Una vendita esclusa dall'imposta verrebbe quindi sempre convenuta ogni qualvolta il venditore esegue esso stesso una parte delle prestazioni (ad es. lavori di architettura o di costruzione) e/o se viene conseguito un utile (ad es. in caso di speculazione). Per contro, laddove il credito d'imposta precedente è superiore all'imposta sul prezzo di vendita, ad esempio per opere che devono essere vendute sottocosto, il passaggio degli utili e dei rischi verrebbe convenuto in modo che si tratti di una fornitura imponibile eseguita in virtù di un contratto d'appalto. Questa delimitazione richiesta dall'autore della mozione servirebbe innanzi tutto a un'ottimizzazione dell'imposta, cosa che in rapporto alla prassi vigente comporterebbe un minor gettito di al massimo 140 milioni di franchi all'anno.
La nuova prassi illustrata nell'info IVA concernente la prassi 05 pubblicata di recente soddisfa inoltre tutti i requisiti della certezza del diritto dato che al momento della conclusione del contratto è chiaro se l'imposta sul valore aggiunto debba essere fatturata o meno.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.