13.3240 · Interpellanza · 2013-03-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In una perizia pubblicata recentemente, la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) giunge alla conclusione che nel sito IFP del Monte Rosa (oggetto 1707) l'elisci compromette fortemente l'obiettivo della tranquillità e del silenzio. La Commissione chiede pertanto che l'area d'atterraggio in montagna del Monte Rosa venga soppressa, in quanto i voli turistici non rappresentano un interesse nazionale di ordine superiore, e che tale area possa essere utilizzata soltanto per un determinato numero di voli di addestramento.
17 aree d'atterraggio in montagna, su un totale di 42, si trovano all'interno di siti facenti parte dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), e altre 15 si trovano a una distanza inferiore ai 5 chilometri. Secondo le schede di conflitto relative alle singole aree d'atterraggio in montagna, l'obiettivo di protezione di tranquillità e silenzio è di fondamentale importanza per 24 delle 42 aree d'atterraggio in montagna.
Una valutazione effettuata nel 2002 su mandato della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha rilevato che il bilancio relativo all'efficacia dell'IFP era poco soddisfacente. In alcuni casi, infatti, le particolari qualità paesaggistiche che caratterizzavano gli oggetti erano state sensibilmente compromesse. A seguito di tale valutazione l'UFAM ha lanciato il progetto, ancora in corso, per la valorizzazione dei siti dell'IFP.
Nel processo attualmente in corso relativo al piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) per l'esame delle aree d'atterraggio di montagna, finora gli interessi legati alla protezione non sono stati presi in debita considerazione, come emerge anche dalla decisione del Tribunale amministrativo federale del 1.12.2011 (A8386/2010).
Sulla base degli sviluppi attuali, sorgono pertanto le domande seguenti.
1. Come può garantire il Consiglio federale che gli obiettivi di protezione dei siti dell'IFP e i risultati della perizia della CFNP siano tenuti in debita considerazione per l'esame delle aree d'atterraggio di montagna nell'ambito del PSIA?
2. Come può essere garantito che non vengano create nuove aree d'atterraggio in montagna all'interno di siti dell'IFP?
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito del PSIA, il 18 ottobre 2000 il Consiglio federale ha incaricato l'UFAC di valutare a grandi linee la rete esistente delle aree d'atterraggio in montagna, al fine di evitare che le attività di volo abbiano ripercussioni negative sugli obiettivi di protezione. Laddove i conflitti non possono essere evitati tramite una restrizione dell'utilizzo, le aree d'atterraggio in montagna esistenti devono essere sostituite con altre ubicate in modo più appropriato. Occorre inoltre verificare se e in che misura possa continuare a essere praticato l'elisci. Con decisione del 27 giugno 2007, il Consiglio federale ha fissato nella parte concettuale del PSIA i principi per la procedura di valutazione e definizione delle aree d'atterraggio in montagna. Secondo tali principi, l'elisci continua a essere consentito nei luoghi a esso adibiti, a condizione che venga dimostrata l'esistenza di un interesse turistico generale mediante un piano turistico regionale o cantonale.
Valutare le aree d'atterraggio in montagna significa ponderare interessi diversi. In queste aree è possibile intervenire soltanto se ciò viene dettato da un interesse equivalente o maggiore, parimenti di importanza nazionale (art. 6 LPN; RS 451). Pertanto, nel caso in questione, l'interesse di conservare intatti o salvaguardare per quanto possibile i siti facenti parte dell'IFP deve essere soppesato assieme all'interesse nazionale di mantenere un numero sufficiente di aree d'atterraggio in montagna per la formazione di piloti per voli in montagna e il loro successivo allenamento per interventi di salvataggio, per la costruzione di paravalanghe o per il rifornimento delle capanne alpine.
1. Per l'esame delle aree d'atterraggio in montagna il Consiglio federale continuerà ad attenersi alla procedura stabilita nella parte concettuale del PSIA, tenendo conto sia degli aspetti ambientali che degli interessi economici. Oltre a coinvolgere i servizi federali competenti, i cantoni e comuni interessati e le organizzazioni di utenti e per la tutela dell'ambiente, è necessario tenere conto delle perizie della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP). Per questi motivi non occorrono misure supplementari per garantire gli obiettivi di protezione nelle aree d'atterraggio in montagna all'interno di siti facenti parte dell'IFP.
2. Nel corso delle valutazioni delle aree d'atterraggio in montagna finora eseguite non è mai stata considerata la possibilità di definire nuove aree all'interno di siti facenti parte dell'IFP.
Risposta del Consiglio federale.