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13.3245 · Interpellanza · 2013-03-22

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Gli Stati Uniti e altri Paesi impiegano droni per uccidere deliberatamente persone in Afghanistan e anche in varie regioni non in guerra. L'uccisione di persone sospettate di terrorismo solleva interrogativi, in particolare alla luce di principi quali il divieto dell'uso della forza sancito dalla Carta delle Nazioni Unite (ONU) e mette in discussione il diritto internazionale umanitario e i diritti dell'uomo nei casi in cui mancano le prove oppure la procedura eseguita non è conforme allo Stato di diritto. A ciò si aggiunge che negli attacchi con droni perdono spesso la vita anche terzi non implicati.

1. Il Consiglio federale come giudica l'impiego di droni finalizzato all'uccisione di persone non gradite:

a. dal punto di vista del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo?

b. dal punto di vista della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STE 196), ratificata dalla Svizzera, il cui scopo è garantire che l'attuazione delle misure di prevenzione del terrorismo non si ripercuota negativamente sull'esercizio illimitato dei diritti dell'uomo, in particolare sul diritto alla vita?

c. dal punto di vista di un'eventuale violazione della Carta delle Nazioni Unite (violazione del divieto dell'uso della forza secondo l'art. 2 cpv. 4 ) visto che si tratta di un ricorso all'uso della forza non legittimato da mandato dell'ONU e non giustificato dall'assenso dello Stato interessato e da una situazione di legittima difesa?

2. In un rapporto del 2010, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Philip Alston, ha aspramente criticato l'impiego dei droni in guerra allo scopo di uccidere persone. Il 24 gennaio 2013, il relatore speciale dell'ONU sulla protezione e promozione dei diritti umani nella lotta al terrorismo, Ben Emmerson, ha annunciato l'avvio di un'inchiesta sulle conseguenze dell'impiego di droni sulla popolazione civile e sulle connesse questioni dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale come giudica queste iniziative dell'ONU e quali misure adotta per sostenerle?

3. Dal punto di vista del diritto internazionale, l'uccisione di comandanti di Al-Qaida è legittima? Lo è anche quando avviene senza che vi siano prove o quando manca una procedura conforme allo Stato di diritto?

4. Queste domande sono ancora più impellenti nei casi in cui gli Stati Uniti uccidono, ricorrendo all'impiego di droni, presunti ribelli in Pakistan, nello Yemen, in Somalia o nelle Filippine. Il Consiglio federale come giudica queste azioni dal punto di vista del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell'uomo e con riguardo alla violazione della Carta dell'ONU?

5. Il ricorso ai droni per uccidere civili necessita di un adeguamento del diritto internazionale umanitario? Riguardo a questo punto, il Consiglio federale dialoga con il comitato internazionale della Croce Rossa?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Svizzera ritiene che qualsiasi impiego della forza armata debba rispettare il diritto internazionale. L'uso della forza tra gli Stati è disciplinato nello Statuto delle Nazioni Unite. L'uso dei droni all'estero per uccidere rientra di principio nel campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 4 dello Statuto delle Nazioni Unite (RS 0.120). Il divieto dell'uso della forza definito in questo articolo non è tuttavia violato se:

- l'uso di droni avviene nel quadro di una missione militare autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU conformemente al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite;

- lo Stato, sul cui territorio viene eseguita l'operazione, ha approvato l'impiego di droni;

- lo Stato che utilizza i droni può far valere il diritto di autotutela nei confronti dello Stato colpito dai droni, conformemente all'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Qualsiasi intervento concreto, fondato su una di queste tre eccezioni al divieto dell'uso della forza conformemente all'articolo 2 capoverso 4 dello Statuto delle Nazioni Unite, deve essere esaminato in maniera approfondita. Non si può pertanto giudicare, in modo generale, se l'uso dei droni all'estero per uccidere violi il divieto dell'uso della forza.

Gli attacchi aerei, inclusi gli attacchi con i droni, devono inoltre rispettare i diritti dell'uomo e, nel caso dei conflitti armati, le norme del diritto internazionale umanitario. Conformemente al diritto internazionale, gli attacchi con i droni (e i droni) non sono vietati in quanto tali, ma devono rispettarne le disposizioni, e ciò anche nel quadro della lotta contro il terrorismo.

Durante i conflitti armati, gli attacchi effettuati con droni armati devono rispettare le regole di condotta delle ostilità conformemente al diritto internazionale umanitario, compresi i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione. I droni non possono quindi essere diretti contro persone o beni civili. Pertanto, occorre verificare che questi principi siano rispettati durante ogni attacco.

Al di fuori dei conflitti armati valgono altre regole più severe circa l'uso della forza armata. Il quadro legale è definito dai diritti dell'uomo, in particolare dal diritto alla vita. L'articolo 6 capoverso 1 del Patto II dell'ONU determina che il diritto alla vita è inerente alla persona umana, che gli Stati contraenti sono obbligati per legge a proteggere questo diritto e che nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. L'uso della forza deve intervenire come rimedio estremo ed è associato a numerose garanzie. Nel quadro di queste garanzie, è indispensabile che venga eseguito in tutti i casi un controllo restrittivo della proporzionalità, quindi che venga ponderato l'interesse dello Stato a garantire la protezione dei cittadini con l'interesse del singolo individuo a difendere i propri diritti.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo consolida il principio secondo cui gli Stati contraenti devono determinare e attuare le misure nazionali per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale in generale e dei diritti dell'uomo in particolare. La convenzione non contiene nessuna nuova regola sull'uso della forza armata.

2. La Svizzera sostiene i meccanismi di protezione dei diritti dell'uomo, come il relatore speciale del Consiglio dei diritti umani. Ritiene inoltre legittimo che gli organi responsabili dell'applicazione dei diritti dell'uomo esaminino le questioni sollevate dall'impiego di nuovi mezzi e metodi di combattimento da parte degli Stati. Per principio, la Svizzera è convinta dell'importanza di possedere informazioni precise sui fatti in caso di presunte violazioni del diritto internazionale. In questo senso, sostiene la ricerca condotta dal relatore speciale per la protezione dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo e valuterà il suo rapporto quando sarà disponibile.

3./4. Per valutare la legittimità di un attacco aereo con i droni, come nel caso della lotta contro Al-Quaida o contro i presunti ribelli in Pakistan, Yemen, Somalia o nelle Filippine, è necessario analizzare ogni caso singolarmente. La Svizzera non dispone tuttavia delle informazioni necessarie per valutare questi fatti dal punto di vista giuridico.

5. La Svizzera si impegna per tradizione affinché il diritto internazionale umanitario sia rispettato e resti sempre adeguato alle sfide attuali. Oltre a varie iniziative congiunte, la Svizzera intrattiene un dialogo regolare con il CIRC sul diritto internazionale umanitario e in particolare sull'uso delle nuove tecnologie come i droni armati durante i conflitti armati.

Risposta del Consiglio federale.