13.3262 · Postulato · 2013-03-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di analizzare in un rapporto le opportunità e i rischi dei test genetici e delle banche dati genomiche e la necessità di legiferare in questo campo.
Begründung
Secondo gli esperti, i test genetici potrebbero presto entrare a far parte della routine medica. Se da un lato permetteranno di capire meglio le cause e il decorso delle malattie, così da poter sviluppare le terapie e i farmaci necessari, dall'altro possono comportare rischi sotto il profilo sociale e individuale.
Secondo la professoressa Brigitte Tag (cfr. "Beobachter" dell'8 giugno 2012), le norme sulla protezione dei dati nel settore della ricerca sono troppo vaghe. Lo Stato esercita una forma di vigilanza in questo settore? In caso affermativo, come è disciplinata? Le attuali disposizioni sulla protezione dei dati permettono di proteggere i pazienti dagli abusi? Come è possibile impedire ad esempio che, al momento di concludere un contratto, le persone vengano quasi costrette a rendere noto il proprio profilo genomico ad assicurazioni, casse pensioni, banche o datori di lavoro? A quanto pare, all'atto di stipulare assicurazioni complementari o sulla vita con una copertura pari almeno a 400 000 franchi, già oggi si è tenuti a rivelare, su richiesta, informazioni su eventuali problemi di salute (cfr. "Beobachter" dell'8 giugno 2012).
Nel caso in cui una persona renda noto il proprio profilo genetico, come può essere garantita la protezione dei parenti stretti, il cui profilo può essere simile? La vigente legge sulla ricerca sull'essere umano riconosce all'interessato il diritto di non sapere e di esigere la cancellazione dei dati?
Come intende procedere il Consiglio federale per garantire il diritto dei pazienti e degli interessati a essere informati sulla portata dei risultati relativi al proprio genoma?
Come si può porre un freno agli eventuali eccessi di una commercializzazione (p. es. commercio di informazioni ricavate dai test genetici e di dati sulle malattie da parte di ricercatori e industrie farmaceutiche o su Internet; brevettazione di metodi diagnostici, geni o sequenze geniche)?
Quali norme potrebbero impedire che la ricerca sul genoma sia sfruttata a fini riprovevoli e come è possibile impedire gli abusi o l'aggiramento della legge? Il Consiglio federale intravede altri rischi o ritiene occorra legiferare riguardo ad altri aspetti?
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli esami genetici a fini diagnostici, ad esempio per individuare la presenza di gravi malattie ereditarie, sono disciplinati dalla legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12), che prevede la possibilità di eseguire un esame genetico solo se la persona interessata vi ha acconsentito dopo esserne stata informata in modo circostanziato da un medico. In proposito, gli articoli 14 a 18 LEGU disciplinano dettagliatamente gli aspetti da chiarire nel quadro della consulenza genetica e le modalità per garantire il diritto di autodeterminazione della persona interessata. Inoltre, giusta l'articolo 19 LEGU, i risultati di un esame genetico possono essere comunicati unicamente alla persona interessata. Secondo l'articolo 321 del Codice penale svizzero, il medico è tenuto al segreto professionale e, pertanto, in base alla stessa disposizione, il risultato di un esame non può essere comunicato a terzi senza previo consenso della persona interessata; lo stesso vale per il laboratorio, che, considerato alla stregua di un ausiliario del medico nell'ambito dell'esecuzione di un esame genetico, rientra anch'esso nel campo d'applicazione dell'articolo 321 del Codice penale. Anche le normative federali e cantonali sulla protezione dei dati vietano di comunicare, senza giustificazione, dati genetici a terzi (cfr. p. es. art. 12 cpv. 2 lett. c della legge federale sulla protezione dei dati). Pertanto, le persone che si sottopongono a esami genetici a fini diagnostici sono sufficientemente tutelate contro eventuali abusi dei loro dati personali.
La LEGU disciplina inoltre la rivelazione e la comunicazione di informazioni genetiche in ambito lavorativo, assicurativo e in quello della responsabilità civile. Ad esempio, prima di concludere un'assicurazione sulla vita con una copertura minima di 400 000 franchi o un'assicurazione facoltativa contro l'invalidità con una rendita annuale minima di 40 000 franchi, gli assicuratori possono esigere dal proponente la rivelazione dei risultati di esami genetici. Non possono tuttavia utilizzare tali informazioni nel caso in cui siano i parenti stretti della persona interessata a voler stipulare un'assicurazione.
L'esecuzione di esami genetici e il trattamento dei dati genetici a scopi di ricerca sono disciplinati dalla legge sulla ricerca sull'essere umano, la cui entrata in vigore è prevista nel 2014. Uno degli aspetti centrali di questa legge è la protezione dei diritti delle persone che partecipano a progetti di ricerca, in particolare del loro diritto di autodeterminazione in materia d'informazione. Prima di decidere se partecipare a un progetto di ricerca, la persona interessata deve essere informata sul diritto di sapere o non sapere e deve necessariamente dare il proprio consenso a un'eventuale riutilizzazione, per nuovi progetti di ricerca, dei dati genetici raccolti ad esempio in un contesto terapeutico.
Il Consiglio federale ritiene che la nuova legge sulla ricerca sull'essere umano garantisca un quadro etico sufficiente per condurre in modo responsabile progetti di ricerca nel settore del genoma umano. In adempimento della mozione 11.4037, "Modifica della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano", sta esaminando la normativa per identificare eventuali lacune per quanto riguarda l'applicazione clinica degli esami genetici. Nel quadro di questa verifica, prenderà in considerazione altri rischi, legati ad esempio al commercio on-line o all'utilizzazione di dati genetici, e proporrà le modifiche necessarie.
Per i motivi esposti, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.