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13.3277 · Interpellanza · 2013-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale può confermare che ai cantoni è data la facoltà di introdurre nella loro legislazione l'obbligo di informazione/segnalazione/denuncia?

Begründung

Nella risposta del 20 febbraio 2013 alla mia mozione 12.4068 dal titolo "Obblighi di denuncia e di testimonianza in caso di abusi sui bambini", il Consiglio federale scrive: "Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisare la competente autorità. Il concetto di 'attività ufficiale' va interpretato in senso lato conformemente al messaggio (FF 2006 6463). I cantoni possono tuttavia prevedere ulteriori obblighi di avviso (articolo 443 in combinato disposto con l'art. 314 cpv. 1 CC."

Questo passaggio, se confermato, è in contrasto con le informazioni assunte presso l'amministrazione federale, e più precisamente presso il medesimo Ufficio federale di giustizia per il tramite di un parere emesso il 20 novembre 2012, dal dipartimento delle istituzioni del cantone Ticino, il quale in data 18 dicembre 2012 comunicava alla deputazione ticinese alle Camere che l'iniziativa generica di Alex Pedrazzini "Dovere di segnalazione degli abusi sui bambini. Basta al: 'non so, non ho visto, se c'ero dormivo'", accolta dal Gran Consiglio all'unanimità il 26 settembre 2012, non poteva essere applicata dal cantone poiché in contrasto con il principio della preminenza del diritto federale. Per questa ragione ho poi presentato al Consiglio federale la mozione di cui sopra.

Preciso, che contrariamente a quanto affermato dal Consiglio federale nella sua risposta del 20 febbraio 2012, la mia mozione non chiedeva l'introduzione di un obbligo generale di denuncia, bensì di un obbligo di denuncia limitato ai casi di pedofilia o di violenza sui bambini.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel rispondere alla domanda posta dall'autore dell'interpellanza occorre distinguere tra diritto di denuncia, obbligo di denuncia, diritto di avviso e obbligo di avviso. Il passaggio citato nella motivazione tratto dal parere del Consiglio federale relativo alla mozione Regazzi 12.4068, "Obblighi di denuncia e di testimonianza in caso di abusi sui bambini", fa riferimento agli obblighi di avviso disciplinati nell'articolo 443 del Codice civile (CC; RS 210). Una tale comunicazione va presentata presso l'autorità di protezione dei minori o degli adulti. In virtù dell'articolo 443 capoverso 2 secondo periodo CC, i cantoni sono autorizzati a prevedere altri obblighi di avviso oltre a quelli sanciti nel capoverso 2 primo periodo. Nel canton Glarona, l'articolo 69 della legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (GS III B/1/1) stabilisce, ad esempio, che sottostanno all'obbligo di avviso secondo l'articolo 443 capoverso 2 CC anche i parenti in linea retta e collaterale di primo e secondo grado.

La lettera dell'Ufficio federale di giustizia al Dipartimento delle istituzioni del canton Ticino del 20 novembre 2012 riguarda invece il diritto di denuncia e l'obbligo di denuncia disciplinati negli articoli 301 e 302 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Un'eventuale denuncia è sporta presso un'autorità di perseguimento penale. Conformemente all'articolo 302 capoverso 2 CPP i cantoni sono abilitati a estendere l'obbligo di denuncia, ma soltanto per autorità diverse dalle autorità penali di cui all'articolo 302 CPP e per il personale medico (art. 253 cpv. 4 CPP). In assenza di un'autorizzazione esplicita nel diritto federale, i cantoni non sono tuttavia abilitati a prevedere un obbligo di denuncia per tutte le persone, nemmeno per determinati reati.

In base a tali considerazioni è possibile affermare che il parere del Consiglio federale relativo alla mozione Regazzi 12.4068, "Obblighi di denuncia e di testimonianza in caso di abusi sui bambini", non contraddice le informazioni fornite nella lettera dell'Ufficio federale di giustizia del 20 novembre 2012.

Quanto alla precisazione dell'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale aveva capito che la mozione non intendeva chiedere l'introduzione di un obbligo generale di denuncia, bensì di un obbligo di denuncia limitato ai casi di pedofilia o di violenza sui bambini. Dopo aver illustrato i motivi per cui non ritiene opportuno introdurre un obbligo generale di denuncia, ha pertanto aggiunto che in linea di massima le medesime considerazioni valgono anche in caso di abuso sui bambini.

Risposta del Consiglio federale.