13.3278 · Mozione · 2013-03-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie per estendere il sistema della validazione degli apprendimenti acquisiti anche al livello terziario. A tal fine, le organizzazioni professionali devono estendere il sistema a un maggior numero di professioni su tutto il territorio nazionale, in modo da agevolare il rientro nel mondo del lavoro di chi per alcuni anni ha interrotto o ridotto la propria attività professionale per assistere un famigliare.
Begründung
Secondo il sistema di validazione degli apprendimenti acquisiti della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), spetta ai cantoni applicare le procedure di validazione. Per farlo, devono lavorare a stretto contatto con le organizzazioni del mondo del lavoro, responsabili dei contenuti delle formazioni professionali di base. Dal canto suo, la SEFRI riconosce le procedure di validazione proposte dai cantoni. Tuttavia, il sistema non è abbastanza esteso: solo 14 cantoni propongono una procedura di questo tipo, e perlopiù soltanto in relazione a due o tre professioni. Solo i cantoni di Ginevra e del Vallese offrono rispettivamente sette e sei validazioni diverse.
La Confederazione deve incentivare le organizzazioni professionali ad agire. Per le professioni ampiamente rappresentate, come l'impiegato di commercio o l'operatore sociosanitario, la validazione dovrebbe essere possibile in tutta la Svizzera con una spesa contenuta. Inoltre, andrebbe riservata un'attenzione particolare alle professioni del livello terziario, per consentire la validazione a chi non ha seguito una formazione tipica attestata da un certificato, come coloro che rientrano nel mondo del lavoro dopo un lungo periodo di assenza o i migranti inseriti nel mercato del lavoro, ma la cui formazione svolta fuori dalla Svizzera non è riconosciuta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli adulti con una corrispondente esperienza professionale possono far attestare le proprie competenze tramite una procedura di validazione e ottenere in questo modo un titolo formale senza dover seguire un ciclo di formazione. Il Consiglio federale ritiene che simili procedure siano una soluzione promettente per far fronte allo sviluppo demografico e alla carenza di personale che si profila per il futuro.
L'articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) stabilisce che gli apprendimenti acquisiti possano essere convalidati anche nell'ambito della formazione professionale superiore. Le prime esperienze in merito sono positive.
Nel quadro dell'elaborazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione di una strategia globale tesa a rafforzare la formazione professionale superiore è previsto che la Confederazione chiarisca con le organizzazioni del mondo del lavoro (OML) e i cantoni se sia necessario estendere la procedura di validazione al livello terziario. La procedura convalida le qualifiche professionali acquisite senza aver seguito un percorso formativo. Anche nel caso degli esami di professione e degli esami professionali superiori è possibile ottenere un titolo della formazione professionale superiore senza aver seguito un ciclo di formazione: è regolamentato l'esame, ma non la preparazione.
Nella guida "Validazione degli apprendimenti acquisiti - Guida per la formazione professionale di base" la Confederazione ha definito le condizioni quadro per lo sviluppo ulteriore delle procedure di validazione nella formazione professionale di base e per la loro attuazione uniforme nei cantoni. Nel quadro delle revisioni delle ordinanze sulla formazione, la Confederazione informa inoltre le OML sulla possibilità di reclutamento di personale qualificato offerta dalla validazione degli apprendimenti acquisiti e le sostiene nell'elaborazione della documentazione richiesta.
I cantoni coordinano l'offerta di validazione degli apprendimenti acquisiti nella formazione professionale di base. Tutti i cantoni dispongono a questo scopo di sportelli validazione che forniscono informazioni alle persone interessate indicando loro il cantone che offre la procedura di validazione corrispondente al loro caso. La collaborazione tra i cantoni ha permesso di creare un'eccellente offerta di procedure di validazione e di garantire uno svolgimento ineccepibile di tali procedure anche quando il numero di diplomati che vi fa ricorso è ridotto.
La validazione degli apprendimenti acquisiti è un compito congiunto di Confederazione, cantoni e OML. Sono queste ultime a prendere l'iniziativa per la creazione di una procedura di validazione. Con le misure citate, la Confederazione crea le condizioni quadro per la realizzazione, l'ampliamento e l'attuazione delle rispettive procedure di validazione. Considerate queste misure, il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.