13.3279 · Mozione · 2013-03-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) affinché l'oro (finezza minima 995/1000), l'argento (finezza 999/1000), il platino e il palladio (finezza 999,5/1000) sotto forma di monete o lingotti siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto nonché di adeguare in tal senso le disposizioni di cui all'articolo 107 capoverso 2 LIVA.
Begründung
Nessuno dei quattro metalli preziosi sotto forma di monete o lingotti viene acquistato allo scopo del "consumo finale" (art. 1 LIVA). Infatti, entrambe le forme di investimento sono volte unicamente al mantenimento del valore. Il rispettivo consumo (utilizzo per prodotti tecnici) non è economicamente vantaggioso. Questi metalli non producono dividendi o interessi. Per questo motivo può essere escluso l'"uso" o il "godimento" ai sensi dell'articolo 3 lettera d.
In caso di trasferimento di oro o argento sotto forma di monete o lingotti non viene fatturata alcuna prestazione e l'acquirente non versa alcuna controprestazione al venditore. Il prezzo è fissato giornalmente a livello internazionale (London fixing). L'utile risulta unicamente se il venditore ha acquistato le monete e i lingotti a un prezzo inferiore. Per i privati gli utili sui corsi sono esenti dall'imposta.
In caso di commercio di oro o argento sotto forma di monete o lingotti non viene generato nessun "valore aggiunto" ai sensi dell'articolo 18 LIVA. Le caratteristiche delle monete e dei lingotti (peso, forma, composizione, conio e purezza) restano invariate.
La Svizzera non ha firmato nessun accordo con l'UE che sancisce l'obbligo di assoggettare all'IVA l'oro e l'argento sotto forma di monete o lingotti. Il 1° gennaio 2014 la Germania prevede un aumento dell'IVA dal 7 al 19 per cento sugli investimenti in argento, creando probabilmente un incentivo al contrabbando che però non ci riguarda. In altri Paesi dell'UE viene mantenuta sull'argento un'aliquota IVA ridotta (ad es. Paesi Bassi 6 per cento). A Singapore, per evitare una disparità nei confronti di altre forme di investimento, gli investimenti in oro e argento sono esenti dall'IVA al pari delle azioni e dei titoli a interesse fisso. Anche in Estonia già oggi non viene riscossa l'IVA sull'argento. Si può dunque constatare che la tendenza globale sia quella di non assoggettare i metalli preziosi all'IVA.
Come già espresso nel suo parere del 18 maggio 2011 in risposta alla mozione 11.3303, negli anni di boom le entrate IVA sull'argento sotto forma di monete e lingotti hanno raggiunto fino a 40 milioni di franchi. Ciò corrisponde allo 0,064 per cento delle entrate della Confederazione del 2010: un importo finanziariamente sopportabile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo riscossa in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione con deduzione dell'imposta precedente. Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, LIVA; RS 641.20]). In tal modo tutte le prestazioni che vengono fornite dietro controprestazione sul territorio svizzero soggiacciono all'imposta sul valore aggiunto a meno che non siano escluse o esentate in base alla LIVA.
Dal 1954, con un'interruzione dal 1° gennaio 1980 al 30 settembre 1986, le cifre d'affari realizzate sul territorio svizzero e l'importazione di oro monetario sono esentate dall'imposta sulla cifra d'affari. Anche la LIVA entrata in vigore il 1° gennaio 2010 nell'articolo 107 affida al Consiglio federale la competenza di emanare, in deroga alla legge, disposizioni sull'imposizione di monete d'oro e di oro fino. Il Consiglio federale ha fatto uso di tale competenza e, nell'articolo 44 dell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201), ha statuito che le operazioni con monete d'oro e oro fino sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Il diritto dell'UE conosce una disposizione analoga. In questo ambito la LIVA coincide dunque con il diritto europeo.
La vendita di argento sotto forma di monete o lingotti è assoggettata a un'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento in Germania (verosimilmente entro la fine del 2013: 7 per cento sulle monete d'argento valide come mezzi legali di pagamento), del 19,6 per cento in Francia, del 21 per cento in Italia e del 20 per cento in Austria. Anche negli altri Paesi dell'UE vige senza eccezioni un'aliquota normale di un minimo del 15 per cento. Solo nei Paesi Bassi (aliquota d'imposta 6 per cento) e in Estonia (esenzione d'imposta) esiste un assoggettamento speciale per le monete d'argento valide come mezzi legali di pagamento. Tuttavia, anche questi due Paesi tassano l'argento sotto forma di lingotti all'aliquota normale. Per la vendita di platino e palladio è applicata l'aliquota normale in tutti i Paesi dell'UE. Pertanto, non è possibile parlare di una tendenza globale per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto dei metalli preziosi. Un'esenzione d'imposta per argento, platino e palladio sotto forma di monete o lingotti renderebbe estremamente attrattivo il contrabbando di tali materie in Europa. Il Consiglio federale ritiene che questo non sia un problema che tocca esclusivamente gli Stati limitrofi ma che riguarda anche la Svizzera.
Inoltre, l'argento, il platino e il palladio sono materie prime importanti per l'industria svizzera. Una rinuncia all'imposizione favorirebbe una situazione di scarsità e un aumento dei prezzi legati a investimenti speculativi in questi metalli preziosi e non rientrerebbe dunque nell'interesse della piazza imprenditoriale svizzera.
Occorre ancora considerare che numerosi prodotti hanno sia un valore d'investimento sia un valore decorativo e collezionistico e vengono dunque venduti con un sovrapprezzo rispetto al valore del metallo prezioso.
Le importazioni ed esportazioni di argento, platino e palladio sono soggette a forti oscillazioni. Rispetto agli investimenti in argento e specialmente agli investimenti in oro, quelli in platino e palladio rivestono un'importanza minore. Di conseguenza le ripercussioni finanziarie dell'esenzione d'imposta per argento, platino e palladio sotto forma di monete e lingotti per la cassa della Confederazione sarebbero comparabili alla sola esenzione dell'argento (cfr. mozione 11.3303, "Esenzione dell'argento dall'imposta sul valore aggiunto"). In anni normali un'esenzione comporterebbe soltanto minori entrate a titolo di imposta sul valore aggiunto di scarsa entità. Negli anni del boom, per contro, le minori entrate potrebbero raggiungere 40 milioni di franchi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.