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Gettito fiscale e regimi fiscali delle aziende specializzate nel commercio di materie prime in Svizzera

13.3309 · Interpellanza · 2013-04-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il "Rapporto di base sulle materia prime" del Consiglio federale pubblicato alla fine del mese di marzo del 2013 attribuisce grande importanza al settore delle materie prime nella e per la Svizzera. Alla pagina 11 si insinua, tra l'altro, che "con tutta probabilità ... gli introiti legati al commercio delle materie prime sono cospicui", nonostante non esistano dati sul gettito fiscale proveniente dal settore delle materie prime. Fondamentalmente e oggettivamente esistono tuttavia dubbi in merito a questa affermazione.

Le aziende specializzate nel commercio di materie prime sottostanno a regimi fiscali specifici ai cantoni, come si evince anche dalla pagina 10 del rapporto. Per queste aziende, oltre all'ammontare dell'aliquota fiscale applicabile, è determinante anche la struttura del regime fiscale (pag. 3), che non è descritta da nessuna parte.

In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. I regimi fiscali cantonali per le aziende specializzate nel commercio di materie prime in Svizzera vengono descritti in modo semplificato dagli esperti fiscali come segue: dato che le materie prime sono acquistate e vendute all'estero (senza che esista una stabile organizzazione all'estero) e solo la minima parte è destinata alla Svizzera, all'estero vengono aperte a livello intellettuale stabili organizzazioni fittizie e parti dell'utile dell'impresa sono riversate su queste ultime in modo fittizio. In questo modo, solo il 20 per cento al massimo degli utili di queste aziende sono considerati dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta sull'utile (al riguardo gli utili riversati sulle stabili organizzazioni fittizie non vengono tassati da nessuna parte). Questa descrizione è corretta? In caso affermativo, su quale base legale sono negoziati i citati regimi fiscali? In caso negativo, come sono strutturati i regimi fiscali?

2. I regimi fiscali sono applicati allo stesso modo in tutti i cantoni (soprattutto Ginevra, Zugo e Ticino)? In caso negativo, quali sono le differenze e i margini d'apprezzamento dei cantoni?

3. I regimi fiscali sono applicati allo stesso modo in tutte le aziende commerciali (ad es. ammontare della quota di utile tassata in Svizzera, ammontare dell'aliquota fiscale)? Oppure questi regimi sono il risultato di accordi negoziati individualmente tra le aziende specializzate nel commercio di materie prime e le autorità fiscali?

4. Come vengono valutati dalle autorità fiscali i trasferimenti di ricavi interni all'azienda ma transfrontalieri - ad esempio su piazze finanziarie offshore? Quali misure vengono adottate contro applicazioni abusive?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel proprio rapporto di base del 27 marzo 2013 sulle materie prime, il Consiglio federale espone che la Svizzera si sente tenuta a rispettare i principi delle pratiche fiscali eque tra gli Stati. Respinge l'elusione e l'evasione fiscale e partecipa alla discussione politica internazionale sulla questione dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili sollevata dall'OCSE.

Alle precise domande poste nell'interpellanza, il Consiglio federale risponde come segue:

1. Le modalità di imposizione descritte nella domanda 1 non corrispondono al trattamento fiscale generalmente riservato alle società che operano nel settore del commercio di materie prime.

A livello di imposta federale diretta, non è concesso alcun privilegio a queste società. L'imposta è dovuta integralmente all'aliquota nominale dell'8,5 per cento (art. 68 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta;; RS 642.11).

A livello cantonale, le società che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero, come nel caso delle società che commerciano in materie prime, beneficiano spesso dello statuto di società di domicilio o di società mista. Questi statuti, disciplinati dall'articolo 28 capoversi 3 e 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14), prevedono che le società che non esercitano in Svizzera alcuna attività commerciale ma che si limitano a esercitare una mera attività amministrativa (società di domicilio) oppure vi esercitano soltanto un'attività commerciale marginale (società miste) sono tassate sui proventi da fonti estere unicamente in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera. I ricavi da determinate partecipazioni (e gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni) sono esenti da imposta. Tuttavia, i proventi da fonti svizzere sono sottoposti all'imposizione.

Nell'autunno del 2012, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha dato inizio, in collaborazione con i cantoni, a una nuova fase del progetto riguardante una futura riforma dell'imposizione delle imprese. Il 17 maggio 2013 è stato pubblicato il rapporto intermedio dell'organo di coordinamento all'attenzione del DFF sulle misure volte a rafforzare la competitività fiscale (riforma III dell'imposizione delle imprese).

Il rapporto è incentrato sulle misure fiscali di compensazione che dovranno essere concretizzate in seguito all'eventuale adeguamento di taluni regimi fiscali in particolare per salvaguardare l'attrattiva della piazza economica svizzera e per compensare le perdite fiscali conseguenti alla riforma. Il rapporto ammette che gli statuti cantonali d'imposizione delle società di domicilio e delle società miste sono oggetto di critiche particolarmente aspre all'estero, poiché questi regimi prevedono in taluni casi una tassazione parzialmente privilegiata degli utili di provenienza estera (sistema che prevede un regime diverso per i proventi da fonti estere; in inglese "ring fencing").

2. L'articolo 28 LAID impone ai cantoni di prevedere uno statuto speciale per le società di domicilio e le società miste. Essi dispongono tuttavia nel caso concreto di un margine di apprezzamento nel determinare l'importanza dell'attività esercitata in Svizzera e di conseguenza la percentuale di proventi da fonti estere che può essere tassata in Svizzera.

3. I principi che disciplinano l'imposizione delle società beneficiarie dello statuto di società di domicilio o di società mista sono uniformemente applicabili in Svizzera a tutte le società che ne adempiono le condizioni. L'unico aspetto che varia in funzione della situazione concreta della singola società è il calcolo della base imponibile in Svizzera. L'imposta comunale, cantonale e federale è dovuta all'aliquota ordinaria.

4. La Svizzera rispetta i principi dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Tutte le transazioni effettuate tra società apparentate devono avvenire a prezzi di mercato (dealing at arm's length). Qualsiasi sopravvalutazione di un onere o sottovalutazione di un utile può comportare una rettifica dell'imposta sull'utile percepita sulla società svizzera e in caso di distribuzione dissimulata di un utile può essere trattenuta l'imposta preventiva. Come esposto nel rapporto di base sulle materie prime, nei Paesi in sviluppo manca spesso il know-how necessario per verificare i prezzi di trasferimento ed è raro che si controllino i metodi di trasferimento dei prezzi utilizzati dalle imprese che commerciano materie prime su scala globale. Su questo sfondo l'OCSE si sforza di sensibilizzare a questa tematica anche i Paesi in sviluppo, ad esempio nell'ambito del Global Forum on Transfer Pricing. La Svizzera sostiene gli sforzi dell'OCSE e finora ha posto in vigore o siglato oltre 45 convenzioni di doppia imposizione con Paesi in sviluppo ed emergenti. Inoltre deve essere tenuto in considerazione l'accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale concluso con i Paesi in sviluppo.

Risposta del Consiglio federale.

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