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13.3320 · Interpellanza · 2013-04-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Dall'entrata in vigore dell'imposizione privilegiata dei dividendi derivante dalla riforma II dell'imposizione delle imprese, quali sono le perdite fiscali subite da Confederazione e cantoni?

2. Il Consiglio federale come valuta il fatto che i singoli cantoni prevedano privilegi diversi in materia di dividendi nonostante la prevista armonizzazione fiscale?

3. Il Consiglio federale come valuta in retrospettiva le conseguenze dell'imposizione privilegiata dei dividendi, in particolare in relazione alle perdite di entrate per l'AVS, visto che i pagamenti degli stipendi vengono ora effettuati tramite dividendi e quindi senza contributi AVS?

4. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per evitare che in futuro si verifichino perdite di ricavi? In che modo si utilizzeranno le esperienze fatte con la riforma dell'imposizione delle imprese II per preparare la riforma dell'imposizione delle imprese III?

Begründung

Da una revisione del diritto tributario del 2007, il cantone di Svitto impone le entrate provenienti da dividendi con un'aliquota del 25 per cento, se l'azionista detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento nella società anonima. In una sentenza del 24 maggio 2012 del Tribunale amministrativo del cantone di Svitto, che sinora non era stata pubblicata, questo privilegio fiscale è stato censurato. La sentenza stabilisce senza alcun equivoco che il privilegio nell'imposizione dei dividendi è incostituzionale per gli azionisti unici. Esempi di calcolo indicano chiaramente che con un'aliquota così bassa le ditte individuali e la maggior parte delle PMI, segnatamente tutte le ditte individuali e le società di persone, sono sproporzionatamente svantaggiate rispetto alle società di capitali. La riforma dell'imposizione delle imprese II del febbraio 2008 ha ancora una volta notevolmente accresciuto i regali fiscali agli azionisti.

Secondo la legge sull'armonizzazione delle imposte è ammesso uno sgravio fino al 50 per cento. Il Tribunale amministrativo del cantone di Svitto si basa al riguardo su una sentenza del 2009 del Tribunale federale sulle imposte dirette del cantone di Sciaffusa (2C_49/2008).

Il governo del cantone di Sciaffusa è intenzionato a presentare al Parlamento cantonale una revisione parziale della legge tributaria che adegui alle condizioni previste dal diritto federale il privilegio in materia di dividendi di cui godono le società di capitali. L'entrata in vigore di questa revisione parziale è prevista per il 2015. Anche nei prossimi anni ci si deve attendere ingenti perdite di ricavi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Amministrazione federale delle contribuzioni non dispone dei dati necessari per determinare le ripercussioni finanziarie effettive a livello di Confederazione e cantoni dell'imposizione parziale degli utili distribuiti.

2. L'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14) consente ai cantoni di attenuare la doppia imposizione economica per le partecipazioni in capitale che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale. Se decidono di introdurre una simile attenuazione, i cantoni devono obbligatoriamente esigere una partecipazione minima del 10 per cento. Essi dispongono invece di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la definizione del metodo (aliquota parziale, proventi parziali o altra procedura) e dell'entità dello sgravio.

La quota minima del 10 per cento per le partecipazioni è stata introdotta soltanto in sede di deliberazioni parlamentari. Il Consiglio federale intendeva concedere l'imposizione parziale degli utili distribuiti a tutti gli investitori, ma nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) aveva previsto per la tassazione parziale una soglia superiore a quella del Parlamento (Consiglio federale: 80 per cento per le partecipazioni nella sostanza privata, 60 per cento per le partecipazioni nella sostanza commerciale; Parlamento: risp. 60 e 50 per cento).

Nella sentenza pubblicata in DTF 136 I 65 (consid. 5.5, pag. 78), il Tribunale federale ha censurato la quota minima prevista per le partecipazioni, poiché il legislatore applica in tal modo metodi diversi. I detentori di partecipazioni qualificate vengono infatti considerati da un punto di vista economico, mentre per gli altri detentori di partecipazioni mantiene l'ottica del diritto civile che distingue tra la persona giuridica e la persona fisica che vi partecipa. Questo privilegio concesso ai detentori di partecipazioni qualificate non appare sorretto da motivi sufficienti. Pertanto la disciplina adottata viola il principio dell'uguaglianza giuridica, poiché privilegia senza ragione oggettiva i detentori di partecipazioni qualificate.

Alla luce del limite d'imposizione parziale molto basso che i cantoni di Glarona e Svitto avevano introdotto già durante le deliberazioni parlamentari, le commissioni incaricate dell'esame preliminare avevano anche esaminato, durante le loro deliberazioni, se fosse il caso di inserire nella LAID disposizioni che precludessero un onere fiscale così basso. Sarebbe stato possibile introdurre nella LAID una procedura di imposizione parziale dei redditi con quota fissa finalizzata alla riduzione della base di calcolo. Le commissioni incaricate dell'esame preliminare hanno tuttavia accantonato questa soluzione nel rispetto dell'autonomia cantonale.

Il diritto vigente impone ai cantoni di stabilire un limite d'imposizione parziale conforme alla Costituzione e, se del caso, di adeguare i loro regimi qualora per ragioni costituzionali o politiche non risultassero (più) adeguati.

3. Nel suo messaggio (cfr. FF 2005 4304), il Consiglio federale aveva già avvertito che secondo modelli matematici un'imposizione parziale dei dividendi nella misura del 70 per cento avrebbe messo in pericolo il finanziamento dell'AVS. La questione dell'impatto sull'AVS aveva preso ampio spazio nelle deliberazioni delle commissioni. In seguito a queste discussioni, nell'ambito della procedura di eliminazione delle divergenze la percentuale prevista dalla LIFD per l'imposizione parziale delle partecipazioni nella sostanza privata era stata riportata dal 50 al 60 per cento (cfr. art. 20 cpv. 1bis LIFD). Nelle spiegazioni per la votazione del 24 febbraio 2008, il Consiglio federale aveva avvertito che per l'AVS l'adozione della misura avrebbe comportato a breve scadenza minori entrate annue comprese tra gli 86 e i 130 milioni di franchi, mentre dagli effetti di crescita indotti dalla riforma si prevedevano a lunga scadenza maggiori entrate comprese tra i 23 e i 67 milioni di franchi. Le perdite effettive per l'AVS non possono essere quantificate con precisione, ma erano comunque date per scontate sin dal principio.

4. Nel mese di dicembre 2008 il Consiglio federale aveva già incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto per la riforma III dell'imposizione delle imprese. Nell'estate 2012 il progetto è entrato in una nuova fase. Oltre al mandato assegnato per la ripresa dei negoziati con l'UE sulla fiscalità, il Consiglio federale ha incaricato il DFF, in collaborazione con i cantoni e consultando gli ambienti interessati dell'economia, anche di proseguire i lavori concernenti il progetto di misure in materia di imposizione delle imprese considerando i seguenti obiettivi:

- mantenere e sviluppare l'attrattiva fiscale della piazza imprenditoriale svizzera;

- promuovere l'accettazione internazionale del regime fiscale delle imprese;

- garantire entrate sufficienti a Confederazione, cantoni e comuni per il finanziamento di attività statali.

Nel quadro di questi obiettivi, l'organizzazione di progetto comune del DFF e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha elaborato l'orientamento della politica fiscale e finanziaria della riforma dell'imposizione delle imprese III, illustrata e motivata in un rapporto intermedio pubblicato il 17 maggio 2013. Il Consiglio federale ne ha preso conoscenza e ha incaricato il DFF di consultare i cantoni e i rappresentanti degli ambienti economici. L'organizzazione di progetto concretizzerà ulteriormente le misure di politica fiscale e finanziaria, tenendo conto dei risultati della consultazione dei cantoni e degli ambienti economici, come pure degli sviluppi internazionali rilevanti. Sulla base di questi risultati, il Consiglio federale dovrà incaricare il DFF di avviare una procedura di consultazione alla fine del 2013 o all'inizio del 2014. Per loro natura, gli aspetti imponderabili della riforma non sono del tutto evitabili. Il vasto consenso di cui l'organizzazione di progetto gode dovrebbe tuttavia garantire che i principali punti di vista siano tenuti in considerazione e gli imprevisti finanziari per quanto possibile evitati.

Risposta del Consiglio federale.