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13.3322 · Mozione · 2013-04-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito della preparazione del messaggio ERI 2017-2020, il Consiglio federale è incaricato di rivedere l'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) in modo che si possano accordare contributi forfettari ad allievi che seguono un corso di preparazione alla formazione professionale di base o a studenti che seguono una formazione presso una scuola specializzata superiore.

Begründung

Dal 2008 la Confederazione partecipa ai costi della formazione professionale versando contributi forfettari che sono calcolati in base al numero dei contratti di tirocinio della formazione professionale di base. Si distinguono due importi di base, uno per la formazione di base ad impostazione scolastica e uno per la formazione di base ad impostazione aziendale. Questi importi sono moltiplicati per il numero di contratti stipulati in ogni cantone.

Questa modalità di finanziamento è adeguata per l'indennizzo di prestazioni offerte dai cantoni per la formazione professionale di base, ma non tiene conto delle prestazioni cantonali per la preparazione alla formazione professionale di base o le formazioni presso scuole specializzate superiori. L'entità di queste prestazioni può variare notevolmente da un cantone all'altro. Dal masterplan per la formazione professionale, aggiornato dal 2012, risulta che i costi per la preparazione alla formazione professionale di base e per le scuole specializzate superiori corrispondono rispettivamente al 7 e al 9 per cento delle spese totali sostenute dai cantoni per la formazione professionale a livello svizzero.

Attraverso l'introduzione di contributi forfettari per la preparazione alla formazione professionale di base e per le scuole specializzate superiori si potrà distribuire in modo più preciso e più equo il 16 per cento dei contributi federali, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute da ogni cantone per questi due tipi di prestazioni.

Una simile modifica dell'OFPr consentirà di meglio applicare le disposizioni dell'articolo 53 della legge sulla formazione professionale (cpv. 1 e 2 lett. a n. 7 per le scuole specializzate superiori e cpv. 2 lett. a n. 2 per la preparazione alla formazione professionale di base). Inoltre, sarà così possibile applicare il capoverso 3 dell'articolo 62 OFPr che, a quanto ci risulta, finora non è mai stato applicato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 2008 i contributi federali per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge nel campo della formazione professionale vengono versati ai cantoni sotto forma di importi forfettari basati sulle prestazioni. Ciò consente ai cantoni di utilizzare questi fondi in maniera mirata e in piena autonomia tenendo conto delle particolarità regionali come, ad esempio, la composizione della popolazione, il grado d'istruzione e i settori economici prevalenti.

La ripartizione degli importi forfettari tra i cantoni tiene effettivamente conto unicamente del numero di contratti di tirocinio della formazione professionale di base. Tuttavia, lo scopo dell'impiego degli importi forfettari comprende l'intera formazione professionale secondo l'articolo 53 capoverso 2 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10).

Nell'elaborazione della legge sulla formazione professionale sono stati esaminati modelli alternativi di ripartizione degli importi forfettari cantonali. Per motivi di semplicità e trasparenza si è optato per la ripartizione in base al numero di contratti di tirocinio della formazione professionale di base. Questa ripartizione non pregiudica in alcun modo lo scopo dell'impiego dei fondi.

L'introduzione di diversi importi forfettari per singoli compiti limiterebbe il margine di manovra dei cantoni nell'impiego dei fondi. Inoltre, aumenta il pericolo di creare falsi incentivi, ad esempio attraverso l'istituzione di offerte per la preparazione di formazioni di base, poiché in tal caso può essere richiesto un contributo forfettario separato.

In relazione al finanziamento della formazione professionale superiore, in particolare di corsi di preparazione a esami federali, sono stati avviati accertamenti e colloqui con i partner della formazione professionale (cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro). Nell'ambito di questi lavori si dovrà esaminare anche il finanziamento delle scuole specializzate superiori nel suo insieme.

Finora non si sono ravvisati segnali che i cantoni non abbiano adempiuto i loro compiti nel settore della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua orientata alla professione. Se si riscontrassero indizi in tal senso si potrebbe già oggi prendere in considerazione la possibilità di ridurre gli importi forfettari secondo l'articolo 62 capoverso 3 LFPr.

Il finanziamento forfettario basato sulle prestazioni - invece dei "costi computabili" basati sulle spese - è un'innovazione introdotta dalla legge sulla formazione professionale. L'intenzione del legislatore è di accordare ai cantoni il necessario margine di manovra che consenta una formazione professionale aperta a nuovi sviluppi e orientata alle esigenze regionali. Il Consiglio federale ritiene che questo margine di manovra sia promettente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.