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Cittadini dell'UE che chiedono di trasferirsi in Svizzera. Richiesta di informazioni sui precedenti penali

13.3323 · Mozione · 2013-04-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di attivarsi affinché le informazioni sui precedenti penali di cittadini UE che chiedono di trasferirsi in Svizzera possano tornare ad essere chieste sistematicamente, d'ufficio, ai Paesi d'origine o a Stati terzi, senza bisogno di fornire alcuna particolare motivazione.

Begründung

In Ticino ha suscitato giusto scalpore il caso di Raffaele Sollecito, cittadino italiano indagato per l'omicidio di una studentessa inglese, Meredith Kercher.

Raffaele Sollecito, malgrado il processo in corso per omicidio, ha ottenuto un permesso B per risiedere a Lugano.

A seguito della libera circolazione delle persone non è infatti più possibile, come ha del resto ribadito anche il governo ticinese rispondendo ad un atto parlamentare sul tema, richiedere sistematicamente ai Paesi d'origine informazioni relative alla situazione giudiziaria di cittadini UE intenzionati a trasferirsi in Svizzera.

Al proposito infatti l'articolo 5 capoverso 2 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio della Comunità economica europea per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, recita che "il Paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico".

Dello stesso tenore sono le istruzioni ai cantoni dell'Ufficio federale della migrazione che precisa che la richiesta può essere fatta solo in singoli casi debitamente motivati.

È evidente che in queste condizioni la sicurezza interna risulta minacciata. Lo stesso Consiglio di Stato ticinese, nella risposta sopra citata, ammette che, a seguito di tale stato di fatto, è impossibilitato a sapere quanti cittadini UE, indagati - per reati anche gravi - hanno ottenuto il permesso per risiedere in Ticino, malgrado queste persone possano anche essere pericolose.

Inoltre la situazione attuale causa una disparità di trattamento poiché ai cittadini elvetici possono essere chiesti tranquillamente estratti del casellario giudiziale. Questi ultimi risultano dunque più "controllati" dei cittadini UE.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 5 dell'allegato I all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) prevede che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Rinvia segnatamente a una direttiva europea (direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 del Consiglio della Comunità economica europea) che dispone esplicitamente che il Paese ospitante (che si tratti di uno Stato membro dell'UE o della Svizzera) può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione deve essere giustificata in ogni caso e pertanto non è sistematica. Essa si applica sia ai cittadini dell'UE sia ai cittadini svizzeri che intendono stabilirsi sul territorio dell'altra parte. Non vi è dunque disparità di trattamento tra i cittadini svizzeri e quelli europei. L'impossibilità di renderla sistematica deriva dall'acquis comunitario, che può essere messo in discussione soltanto rinegoziando l'ALC.

Occorre peraltro sottolineare che la gestione dei casellari giudiziali, il loro contenuto e le loro caratteristiche variano in misura assai significativa da un Paese all'altro. Non tutti i casellari giudiziali indicano necessariamente l'avvio di un'inchiesta penale o l'esistenza di un procedimento penale pendente. Di conseguenza, anche in caso di richiesta sistematica d'informazioni sui precedenti penali, non è escluso che persone oggetto di un'inchiesta giudiziaria in corso o di procedimenti giudiziari pendenti sfuggano ai controlli.

In assenza di una condanna passata in giudicato, prevale la presunzione d'innocenza e appare difficilmente giustificabile negare un permesso di soggiorno richiesto in base all'ALC adducendo che il richiedente rappresenterebbe, a causa di un procedimento penale in corso, una minaccia reale e attuale per l'ordine o la sicurezza pubblici.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.