13.3324 · Mozione · 2013-04-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla protezione delle acque e l'articolo 12 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione delle acque come segue:
Art. 12 cpv. 4 della legge sulla protezione delle acque
L'azienda agricola deve avere un notevole effettivo di animali da reddito.
Art. 12 cpv. 3 dell'ordinanza sulla protezione delle acque
L'effettivo è considerato notevole quando comprende almeno 8 unità di bestiame grosso-fertilizzante.
Begründung
Conformemente alle basi legali in vigore, le acque di scarico domestiche di un'azienda agricola, invece di essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio, a condizione che l'azienda agricola abbia un notevole effettivo di bovini o suini.
Tuttavia, in Svizzera negli scorsi vent'anni l'allevamento di pecore, capre e cavalli ha subito importanti cambiamenti, e oggi viene esercitato sempre più spesso in aziende agricole con un notevole effettivo di animali. Non vi è più alcun motivo per limitare le disposizioni di protezione delle acque all'allevamento di bovini e suini. La legge sulla protezione delle acque deve pertanto essere adeguata alle forme odierne di allevamento, estendendo le disposizioni in vigore per lo sfruttamento delle acque di scarico a scopo agricolo a tutte le forme di allevamento di animali da reddito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le feci umane sono note in tutto il mondo come diffusori di malattie. Più feci vengono sparse sulle superfici agricole, più aumenta il rischio che agenti patogeni entrino nel ciclo delle derrate alimentari. Incrementare la diffusione di feci umane nell'ambiente non è quindi nell'interesse della sicurezza delle derrate alimentari e della sanità pubblica in generale.
L'articolo 11 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) esige quindi che le acque di scarico domestiche vengano immesse nelle canalizzazioni. Solo le aziende agricole con un notevole effettivo di bovini e suini possono utilizzare le loro acque di scarico assieme al colaticcio degli animali per scopi agricoli (art. 12 cpv. 4 LPAc).
L'esenzione dall'obbligo di allacciamento è volta a sfruttare una sinergia: affinché le sostanze nutritive del colaticcio siano assorbite meglio dalle colture e al fine di evitare "bruciature" delle stesse, il colaticcio deve essere diluito con acqua. Se a tale scopo si utilizzano acque di scarico domestiche, che vanno in ogni caso perse, si può risparmiare acqua potabile.
Gli escrementi di bovini e suini presentano per natura un tasso di liquidi elevato e sono quindi ideali per la produzione di colaticcio. Gli escrementi delle categorie di animali menzionate dall'autore della mozione (pecore, capre e cavalli) sono molto secchi e se ne ricava solo poco colaticcio. Per poter impiegare le acque di scarico domestiche assieme agli escrementi di queste categorie di animali, bisognerebbe prima preparare un colaticcio artificiale con il letame secco disponibile. Se nella detenzione degli animali vengono impiegate grandi quantità di paglia o addirittura truciolato, come accade sovente ad esempio nelle scuderie, tale preparazione potrebbe comportare notevoli problemi tecnici.
Nella legge, l'esenzione dall'obbligo di allacciamento è stata accordata ad aziende agricole con allevamenti di bovini e suini, poiché i sistemi di stabulazione consueti per questi allevamenti garantiscono che con un notevole effettivo di animali si disponga sempre di una quantità sufficiente di colaticcio per una miscela ottimale con le acque di scarico domestiche. In questo modo si limita anche l'onere amministrativo e i controlli necessari. La preparazione di colaticcio artificiale, ottenuto mischiando il letame solido di pecore, capre o cavalli alle acque di scarico domestiche, aumenterebbe in gran misura la necessità di effettuare controlli.
Dal punto di vista della sanità pubblica e della protezione delle acque l'estensione della deroga secondo l'articolo 12 capoverso 4 LPAc a tutti gli animali da reddito porterebbe a un peggioramento della situazione attuale e alla necessità di effettuare controlli supplementari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.