13.3333 · Mozione · 2013-04-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre la tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) - in analogia alle proposte della Commissione europea per undici Stati membri dell'UE - con effetto dal 1° gennaio 2015. Al riguardo le transazioni in borsa e fuori borsa di azioni e obbligazioni devono essere tassate almeno con un'aliquota dello 0,1 per cento, mentre quelle dei derivati con almeno un'aliquota dello 0,01 per cento. La tassa deve comprendere anche i fondi d'investimento, i fondi hedge, i contratti derivati e i prodotti strutturati.
Begründung
Il 22 gennaio 2013 la Commissione europea ha deciso di introdurre una TTF in undici Stati membri dell'UE. Il tributo sulle operazioni bancarie e di borsa dovrebbe produrre entrate per circa 33 miliardi di euro e la sua introduzione è prevista per il 1° gennaio 2014.
La Commissione europea ha riflettuto su cosa fare per evitare l'elusione fiscale attraverso trasferimenti su altre piazze finanziarie.
Per impedire questi trasferimenti a istituti finanziari al di fuori degli undici Stati partecipanti, si propone di fissare nella legge il principio secondo cui ai fini della tassazione è determinante il luogo di emissione del prodotto finanziario negoziato. In altre parole, sono assoggettati alla TTF anche gli Stati in cui avviene una negoziazione con titoli emessi in uno di questi undici Paesi.
Questo varrà anche per Stati terzi come la Svizzera. La piazza finanziaria svizzera è pertanto fortemente interessata dalla TTF.
Introducendo la TTF, la Svizzera contribuirebbe a stabilizzare i mercati finanziari. Nel contempo i cantoni potrebbero compensare almeno in parte le considerevoli perdite fiscali dovute alla riforma II dell'imposizione delle imprese.
Oltre ad apportare entrate fiscali supplementari, la TTF avrebbe effetti regolatori, in particolare per quanto riguarda il trading ad alta frequenza, che comporta sempre un elevato rischio per la stabilità.
L'industria finanziaria svizzera lotta da anni per accedere ai mercati finanziari europei. Un adeguamento alla TTF dell'UE verrebbe certamente valutato positivamente da quest'ultima.
L'introduzione della TTF un anno dopo rispetto all'UE darà all'industria finanziaria svizzera il tempo necessario per effettuare gli adeguamenti richiesti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) proposta dalla Commissione europea si prefigge di imporre, nella misura del possibile, tutte le transazioni del mercato secondario e i contratti di derivati. Ai sensi di un obiettivo d'incentivazione si prende coscientemente in considerazione un sensibile calo delle transazioni indotto dal carico fiscale, conformemente all'idea della tassa Tobin. Per contro, la tassa di negoziazione svizzera, disciplinata dalla legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), persegue unicamente un obiettivo fiscale e si concentra deliberatamente sui segmenti meno mobili per pregiudicare nel minor modo possibile l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. A tale scopo la legge esonera espressamente determinate transazioni (art. 14 LTB), determinati investitori (art. 17a LTB) e determinate parti contraenti (art. 19 LTB).
Il Consiglio federale, che segue le discussioni condotte sul piano internazionale in merito alla TTF, ha constatato che non esiste consenso sull'introduzione di una simile tassa né tra i Paesi membri del G-20, per quanto riguarda una TTF a livello mondiale, né tra i Paesi dell'UE, per quanto concerne una TTF a livello europeo. L'introduzione di una TTF viene respinta soprattutto da Stati che ospitano piazze finanziarie importanti come la Gran Bretagna (Londra), il Lussemburgo e i Paesi scandinavi come la Svezia, la Finlandia e la Danimarca. Il Consiglio federale ha inoltre constatato che undici Paesi dell'UE favorevoli a una TTF (Belgio, Germania, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Austria, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna) collaborano strettamente dall'autunno 2012 per far avanzare il progetto. Si può dunque supporre che il campo d'applicazione della TTF si limiterà a questi undici Paesi, con le riserve legate a tutte le questioni non ancora risolte concernenti, da un lato, l'applicazione del principio di residenza a tutte le persone implicate nella transazione e, dall'altro lato, l'applicazione del principio del luogo di emissione a tutti i prodotti finanziari negoziati.
Il Consiglio federale continuerà a seguire l'evoluzione nell'ambito della TTF. Al momento non vede tuttavia alcun motivo per scostarsi dalla posizione assunta in occasione della sua seduta del 28 aprile 2010 e confermata da allora a varie riprese: per mantenere la stabilità finanziaria intende accordare la priorità a vincoli regolatori con le banche. Tale metodo è infatti più efficace dell'applicazione di misure fiscali incentivanti. Per il Consiglio federale le misure fiscali potrebbero entrare in linea di conto se una procedura coordinata si delineasse sul piano internazionale. Esso riesaminerebbe pertanto la propria posizione se venisse adottata una soluzione che associ i Paesi membri del G-20 e le principali piazze finanziarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.