13.3344 · Interpellanza · 2013-04-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 27 marzo 2013 il Consiglio federale ha pubblicato il "Rapporto di base sulle materie prime". Il rapporto riconosce le problematiche del settore ma mancano proposte incisive per l'adozione di linee direttrici normative. Accordi facoltativi e appelli all'etica aziendale non sono sufficienti. Il rapporto riconosce chiaramente gli aspetti problematici e primo tra tutti il cosiddetto fenomeno della "maledizione delle risorse", le violazioni dei diritti umani nell'ambito delle attività estrattive, le miniere aurifere illegali, il finanziamento dei conflitti locali, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il degrado ambientale, l'elusione fiscale eccetera. Per evitare che la reputazione della Svizzera sia danneggiata e per assumerci le nostre responsabilità, occorre adottare misure incisive e migliorare la trasparenza.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Con la raccomandazione 8 del rapporto, il Consiglio federale si impegna a "chiarire l'impatto sul settore svizzero delle materie prime di un'eventuale introduzione di prescrizioni in materia di trasparenza - analogamente a quelle adottate dagli Stati Uniti e dall'UE - e a valutare l'opportunità di elaborare un progetto da porre in consultazione". Per quale ragione non intraprende subito i passi necessari per l'elaborazione di un avamprogetto?
2. Nel rapporto si accenna ai costi inferiori imputabili alla regolamentazione che caratterizzano piazze asiatiche come Singapore o Hong Kong rispetto alla Svizzera. Per quale ragione non si parla della normativa pionieristica adottata dalla Borsa di Hong Kong ("Listing Rules")? E per quale ragione non si indica che anche a Singapore la trasparenza è migliorata e che nel registro di commercio si possono consultare i nomi degli azionisti e i rapporti di attività, anche per le ditte non quotate?
3. Secondo la legge sul riciclaggio di denaro e la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08), per le operazioni di importo superiore a 25 000 franchi, le banche sono obbligate a identificare l'avente economicamente diritto e a verificare se potrebbe trattarsi di denaro non dichiarato. Anche in caso di operazioni nel commercio di materie prime può esservi il rischio di uno sfondo criminale, di cui si perdono le tracce una volta concluse tali operazioni. Quali misure adotta la Svizzera per evitare che nel nostro Paese si "lavino" materie prime di origine criminale?
4. Qual è il reale impatto delle società specializzate nel commercio di materie prime sull'occupazione in Svizzera rispetto a tutti gli altri settori?
5. Principio degli apporti di capitale: a quanto ammontano in totale le riserve annunciate rispettivamente da Glencore e dalle imprese del settore delle materie prime all'amministrazione federale delle contribuzioni? Quale parte di questa cifra è stata accettata come distribuzione di dividendi esente da imposta?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nell'UE, nell'ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio dei ministri una nuova direttiva relativa alla presentazione dei conti nonché modifiche della direttiva sulla trasparenza. Questi testi prevedono l'introduzione della dichiarazione, secondo il Paese, per le imprese quotate in borsa e le grandi imprese non quotate in borsa dell'industria d'estrazione di materie prime nonché per le aziende forestali attive in foreste primarie. Il 9 aprile 2013 la presidenza irlandese dell'UE, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno raggiunto un'intesa informale in merito alla proposta di direttiva sulla presentazione dei conti. Questa prevede tra l'altro che le grandi imprese non quotate in borsa e le imprese di interesse pubblico, attive nell'estrazione di materie prime o legna, siano tenute a comunicare in un rapporto annuale gli importi versati, qualora questi superino complessivamente la soglia di 100 000 euro. La direttiva in questione deve ancora essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE. Successivamente, gli Stati membri dell'UE avranno due anni di tempo per trasporla nella loro legislazione nazionale. Con riferimento alla proposta di modifica della direttiva sulla trasparenza, che dovrebbe prevedere analoghi obblighi per le imprese quotate in borsa, non è stato finora raggiunto nessun accordo.
Negli Stati Uniti la sezione 1504 del Dodd-Frank Act prevede disposizioni analoghe, che riguardano tuttavia soltanto le imprese quotate in borsa. La sua l'attuazione è ancora incerta poiché una coalizione di rappresentanti del settore ha impugnato la decisione di fronte al Tribunale federale degli Stati Uniti.
Il Consiglio federale è dunque sempre dell'avviso (cfr. parere sulla mozione 12.3773) che la portata definitiva delle disposizioni europee e americane sulla trasparenza sia ancora troppo poco chiara. Prima di elaborare un eventuale progetto di legge, il Consiglio federale ritiene necessario analizzare l'impatto dell'introduzione di prescrizioni in materia di trasparenza osservando i vari aspetti, compreso il contesto internazionale, e chiarire le incognite ancora esistenti, in particolare quelle riguardanti le differenze di campo d'applicazione tra Stati Uniti e UE. Questo modo di procedere corrisponde a una prassi collaudata e non è affatto inconsueto.
2. Nel "Rapporto di base sulle materie prime" (vedi http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=48319), i costi imputabili alla regolamentazione in diversi Paesi sono stati comparati sulla base di un apposito indice tratto dal Global Competitiveness Report del World Economic Forum, secondo il quale i costi di Singapore e Hong Kong risultano inferiori a quelli della Svizzera. L'indice utilizzato rispecchia i costi sostenuti da un'impresa per adempiere gli oneri legislativi e amministrativi nel Paese in questione ed esprime dunque il peso complessivo dell'insieme dei costi normativi. Nel rapporto non sono invece stati esaminati i costi di ogni singola regolamentazione sede per sede, poiché una simile analisi avrebbe anzitutto esulato dal contesto del rapporto, e in secondo luogo poiché la scelta di una piazza è determinata dall'insieme delle condizioni quadro, comprese quelle normative, in vigore nel Paese interessato, e non dalle condizioni peculiari di determinati settori.
3. In Svizzera, il commercio di materie prime è sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955), a condizione che tale attività sia esercitata per conto di terzi (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 lett. b OAIF; RS 955.071). Ne consegue che la LRD è applicabile a tale commercio dal momento in cui un commerciante che agisce come intermediario finanziario accetta o custodisce valori patrimoniali di terzi. La LRD non è invece applicabile ai commercianti che agiscono per conto proprio, poiché non intrattengono relazioni clientelari né hanno facoltà di disporre su valori patrimoniali appartenenti a terzi. Per giunta, i valori patrimoniali menzionati nella LRD non comprendono le materie prime. Infatti, il legislatore ha pensato anzitutto al denaro contante o ai prodotti finanziari facili da negoziare, come attestano sia l'elenco illustrativo delle attività qualificate di intermediazione contenuto nella legge, sia il fatto che il campo d'applicazione della LRD si limita al settore finanziario. Nell'ambito degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, i commercianti che fungono da intermediario finanziario sono tenuti a verificare l'eventuale origine criminale dei fondi destinati al pagamento delle materie prime, e non delle materie prime in quanto tali.
Occorre rilevare che l'articolo 305bis del Codice penale, applicabile al riciclaggio di denaro in relazione al commercio di materie prime esercitato per conto di terzi o per proprio conto, punisce chiunque abbia commesso un atto suscettibile di vanificare la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.
Nell'ambito dell'attuazione della revisione delle raccomandazioni del GAFI nel 2012, la Svizzera prevede inoltre di rafforzare gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari contribuendo così a lottare più efficacemente contro gli abusi nel settore delle materie prime e del loro commercio. Questo progetto prevede che nelle operazioni di vendita non potranno più essere effettuati pagamenti in contanti se il prezzo supera l'importo di 100 000 franchi.
La legislazione svizzera, applicabile al commercio per conto di terzi, supera non solo le esigenze risultanti dalle raccomandazioni del GAFI, ma anche quelle previste dal diritto dell'UE.
4. Secondo le stime, il settore svizzero delle materie prime, che oltre al commercio comprende anche attività di trasporto, finanziamento, ispezione e controllo della merce, occupa circa 10 000 persone (dati del 2010). La Banca nazionale svizzera stima le entrate nette provenienti dal commercio di transito a circa 20 miliardi di franchi (dati del 2010). Supponendo che tali entrate rispecchino il contributo al PIL, gli occupati sarebbero 500 per miliardo di franchi di contributo. Rispetto ad altri settori dell'economia svizzera, il settore delle materie prime è dunque caratterizzato da un impatto modesto sull'occupazione. Il settore assicurativo e quello dei servizi finanziari, ad esempio, presentano rispettivamente un valore di 2000 e 3500 occupati per miliardo di contributo al PIL.
Per determinare il valore aggiunto prodotto dal commercio delle materie prime, e quindi il preciso impatto del settore sull'occupazione, occorrerebbe tuttavia dedurre le spese in Svizzera dalle entrate nette provenienti dal commercio di transito. Queste spese, effettuate ad esempio per l'acquisto di prestazioni di servizi in Svizzera o per la locazione di uffici, non vengono però dedotte dalle entrate nette derivanti dal commercio di transito poiché non vengono rilevate statisticamente. Pertanto, il calcolo suesposto sottovaluta l'impatto occupazionale del commercio delle materie prime. Occorre inoltre considerare che questo settore occupa in genere lavoratori qualificati, ciò che si ripercuote positivamente sul gettito delle imposte sul reddito.
5. Chiunque è incaricato dell'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali (art. 110 cpv. 1 LIFD). Questo principio vale anche per le imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 39 cpv. 1 della legge federale sulle imposte dirette dei cantoni e dei comuni; RS 642.14).
L'obbligo del segreto previsto dalle suddette leggi impedisce al Consiglio federale di esprimersi in merito alle domande riguardanti Glencore. Non è possibile fornire dati neppure sulle imprese del settore delle materie prime in generale, poiché non esiste né una lista esaustiva delle imprese del settore che hanno sede in Svizzera, né è possibile procedere a un rilevamento e trattamento specifico di queste imprese nell'ambito del principio degli apporti di capitale.
Risposta del Consiglio federale.