13.3355 · Mozione · 2013-04-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto che imponga ai contribuenti di dichiarare alle autorità fiscali i trust e altre forme giuridiche cui confidano valori patrimoniali o partecipano in altro modo.
Begründung
Il caso "Offshore Leaks" ha mostrato quanto si abusi di trust e di altre forme giuridiche per ottenere riduzioni fiscali. Sull'esempio di Gunter Sachs, i media hanno mostrato che l'imprenditore aveva fatto figurare i suoi valori patrimoniali solo nell'elenco titoli personale, senza rendere noto alle autorità fiscali che una parte era gestita da trust di depositi e da altre forme giuridiche offshore. Il motivo addotto per giustificare tale pratica è che il trust rappresenta soltanto un involucro privo di valore intrinseco. Le autorità fiscali potranno verificare se l'elenco dai titoli è completo solo con l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione richiesto dalla presente mozione.
Questa lacuna non è spiegabile, soprattutto per i piccoli contribuenti che devono fornire giustificativi anche per le deduzioni più modeste come quella per le spese professionali. Questo enorme privilegio per i super ricchi - solo loro, infatti, possono permettersi di ricorrere a forme giuridiche offshore - non è giustificabile. Secondo la "NZZ", in particolare l'autorità fiscale bernese sostiene che la dichiarazione dei trust - e non solo degli elementi patrimoniali ivi depositati - semplificherebbe il suo lavoro.
La circolare numero 30 del 22 agosto 2007 della Conferenza fiscale svizzera e la circolare numero 20 del 27 marzo 2008 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sull'applicazione delle leggi tributarie svizzere a fattispecie concernenti i trust non chiariscono a sufficienza la problematica che il caso "Offshore Leaks" ha portato alla luce. Invece di semplici circolari occorre ora adottare chiare disposizioni legali, che siano all'altezza della strategia del Consiglio federale per la creazione di una piazza finanziaria svizzera conforme sotto il profilo fiscale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione chiede al governo di presentare alle Camere federali disposizioni giuridiche che prescrivano la dichiarazione di trust e di altre forme giuridiche nell'elenco dei titoli della dichiarazione d'imposta.
Conformemente all'articolo 124 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito. Inoltre, l'articolo 125 capoverso 1 lettera c LIFD prescrive che le persone fisiche alleghino alla dichiarazione d'imposta in particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti. Per di più, i settlor (fondatori del trust) o i beneficiari (beneficiari del trust) sottoposti all'imposta in Svizzera sono tenuti, in virtù dell'obbligo di collaborare di cui all'articolo 126 LIFD, a fornire tutte le informazioni, i giustificativi, i documenti o gli attestati di terzi necessari per comprovare l'esistenza del trust nonché delle prestazioni pecuniarie e delle spese corrispondenti. Occorre altresì aggiungere che il trustee (amministratore del trust) non può invocare il segreto professionale nel quadro di un esame dei fatti effettuato in occasione di un controllo fiscale esterno. Esso è tenuto a divulgare tutti i documenti in virtù dell'obbligo di rilasciare attestazioni secondo l'articolo 127 LIFD.
Secondo gli obblighi di dichiarazione e collaborazione iscritti nella legge, i valori patrimoniali depositati in Svizzera e all'estero come pure il reddito della sostanza del contribuente devono essere oggetto di una dichiarazione completa. Pertanto, tali obblighi si applicano già oggi ai valori patrimoniali di un trust. Non è possibile dichiarare "parti" di trust come richiede l'autore della mozione, in quanto il trust non ha capacità giuridica e, dunque, capacità patrimoniale. In linea di principio, i valori patrimoniali e i proventi del trust (capitale, utili in capitale, proventi correnti) sono attribuiti ai fini dell'imposizione ai beneficiari oppure al settlor (principio della trasparenza). Ciò risulta dal fatto che, secondo il vigente diritto fiscale svizzero, i rispettivi valori patrimoniali non possono essere attribuiti né al trust né al trustee (circolare n. 20 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 27 marzo 2008 - Imposizione dei trusts, n. 5.1).
Se nel corso della procedura di tassazione l'amministrazione delle contribuzioni giunge alla conclusione che necessita di informazioni supplementari da parte dei contribuenti e da altre persone, le può esigere in virtù degli obblighi di collaborare e di rilasciare attestazioni. Va infine sottolineato che un contribuente si rende colpevole di sottrazione d'imposta se omette, intenzionalmente o per negligenza, di dichiarare valori patrimoniali.
Di conseguenza, già oggi tutti i valori patrimoniali e i loro redditi, quindi anche quelli dei trust, devono essere esposti in virtù degli obblighi generali di dichiarazione, collaborazione e attestazione. Poiché il trust non ha capacità giuridica, non è possibile dichiararne delle "parti". Per questi motivi l'attuazione della mozione non permette di raggiungere l'obiettivo voluto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.