13.3397 · Interpellanza · 2013-06-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dall'entrata in vigore della libera circolazione delle persone, il concetto di frontaliere è radicalmente cambiato, perdendo completamente il proprio senso originario, da un punto di vista semantico e pratico. Se prima era frontaliere chi abitava fino a massimo 20 chilometri dalla frontiera e rientrava quotidianamente al proprio domicilio, ora rientra in questa categoria qualsiasi cittadino straniero che risiede in uno Stato membro dell'UE/AELS e lavora in Svizzera. Questi nuovi frontalieri sottostanno all'obbligo (puramente teorico e spesso poco rispettato) di rientrare al proprio domicilio almeno una volta alla settimana.
Strettamente legata al problema del frontalierato è la questione dei ristorni fiscali e degli accordi stipulati con gli altri Paesi, in particolare l'accordo con l'Italia che prevede un tasso anacronistico ed eccessivo del 38,8 per cento! Tasso anacronistico ed eccessivo in quanto calcolato all'epoca in base al numero di rientri quotidiani al domicilio da parte dei frontalieri.
Chiedo quindi al Consiglio federale:
1. Date le mutate condizioni, ha ancora senso mantenere lo statuto di frontaliere?
2. Non ritiene necessario che questi nuovi frontalieri vengano parificati a chi risiede in Svizzera almeno dal punto di vista fiscale, rinunciando al versamento dei ristorni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sia la Svizzera che l'Unione europea applicano da lungo tempo lo statuto di frontaliere. La ripresa di tale statuto nell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non ne ha modificato fondamentalmente la sostanza. Un frontaliere è uno straniero che lavora in un dato Paese e ritorna, almeno una volta alla settimana, in un altro Paese in cui ha il centro dei propri interessi (domicilio, famiglia, rete sociale, ecc.). Questo statuto ha pertanto tuttora senso.
Un tale statuto non deve essere considerato unicamente sul piano fiscale, ma anche sotto altri aspetti quali il mercato del lavoro e la sicurezza sociale. Permette alle imprese locali di assumere manodopera in bacini d'impiego transfrontalieri. Nell'ambito della sicurezza sociale, il suo mantenimento è importante in quanto l'assoggettamento avviene in funzione del luogo di lavoro e di residenza delle persone in questione.
2. Il concetto di frontaliere previsto dal diritto degli stranieri secondo l'ALC va distinto da quello fiscale, retto dai rispettivi accordi bilaterali di doppia imposizione (art. 21 par. 1 ALC).
Il concetto fiscale di frontaliere non è definito in maniera unitaria negli accordi di doppia imposizione e di norma presenta le caratteristiche seguenti: (i) attività dipendente regolare, (ii) domicilio nei pressi del confine, (iii) lavoro quotidiano nell'altro Stato e (iv) ritorno al proprio domicilio dopo il lavoro. Con tutti i Paesi limitrofi alla Svizzera sono stati conclusi accordi sull'imposizione dei frontalieri. Le normative sono alquanto diverse tra loro a motivo dei diversi sviluppi delle relazioni bilaterali e delle situazioni regionali.
L'imposizione dei frontalieri è oggetto di disposizioni speciali nei rispettivi accordi di doppia imposizione. Se la Svizzera dovesse decidere di equiparare fiscalmente i frontalieri alle altre persone residenti in Svizzera, andrebbero adeguate anche altre disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione con i Paesi limitrofi. Va tenuto conto del fatto che secondo gli accordi di doppia imposizione della Svizzera i frontalieri sono considerati fiscalmente residenti nello Stato di domicilio e non in quello in cui lavorano.
Risposta del Consiglio federale.