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13.3412 · Interpellanza · 2013-06-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La protezione nel diritto del lavoro del personale impiegato nella navigazione del Reno e nella navigazione interna europea battenti bandiera svizzera non è sufficientemente regolamentata. Chiedo quindi in proposito al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Chi, presso l'amministrazione federale, è responsabile delle condizioni di lavoro nella navigazione del Reno e nella navigazione interna europea battenti bandiera svizzera?

2. L'accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno del 1954 è di fatto superato. Il Consiglio federale è disposto a rinunciare a tale accordo e a elaborarne uno nuovo insieme ad altri Paesi, che prenda in considerazione le attuali circostanze e gli attuali problemi della navigazione e del personale impiegato in questo settore?

3. Qualora non si giungesse a un nuovo accordo internazionale, il Consiglio federale è disposto a elaborare una legge federale per regolamentare le condizioni di lavoro dei membri dell'equipaggio o a prendere in considerazione la revisione del titolo VII articolo 125 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e al contempo a prevedere una revisione dell'articolo 3h della legge sul lavoro incentrata sulla protezione dell'equipaggio?

4. Il Consiglio federale è inoltre disposto a verificare l'eventualità di adottare le disposizioni dell'accordo del 15 febbraio 2012 fra le parti sociali europee relativo all'organizzazione dell'orario di lavoro nella navigazione interna europea anche per la navigazione interna svizzera?

Begründung

La flotta svizzera nella navigazione del Reno e nella navigazione interna europea è composta da circa settanta navi cargo (merci, portacontainer, petroliere) e settanta navi hotel in servizio nelle crociere fluviali. Le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno sono regolamentate tra l'altro anche dall'accordo internazionale del 1954 sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno (RS 0.747.224.022). Questa categoria è invece esclusa dalla legge sul lavoro (cfr. art. 3h LL). Tale accordo è ormai obsoleto e la commissione tripartita non si riunisce più da decenni.

La tutela legale è carente anche per il personale delle navi hotel, non sottoposto all'accordo internazionale e che risulta essere assunto all'estero anche se la nave è registrata in Svizzera. Non appare perciò chiaro a chi spetti la responsabilità dei controlli relativi al diritto del lavoro.

In ambito UE è ora in fase di elaborazione una direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro nella navigazione interna. È dunque necessaria una maggiore protezione anche per il personale delle navi svizzere.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le condizioni di lavoro del personale impiegato nella navigazione del Reno sono escluse dal campo d'applicazione della legge federale sul lavoro (art. 3 lett. h LL; RS 822.11), nella misura in cui sono disciplinate dall'accordo internazionale del 1954 sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno (RS 0.747.224.022). Conformemente all'articolo 1 capoverso 2 del Decreto del Consiglio federale per l'esecuzione dell'Accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno del 28 luglio 1955 (stato al 1° gennaio 2013), il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza per mezzo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Inoltre, nella misura in cui è applicato il diritto svizzero, i contratti di lavoro devono rispettare le disposizioni di protezione del Codice delle obbligazioni (art. 319 segg.).

2. L'accordo internazionale del 1954 sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno è ancora in vigore e non vi è motivo di revocarlo. In caso di revoca, tutti i battellieri del Reno non beneficerebbero più di nessuna protezione dei lavoratori. Numerosi aspetti relativi alle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno sono l'oggetto di regolamentazioni a livello dell'Unione europea. La Svizzera tuttavia non partecipa a queste regolamentazioni, di conseguenza è opportuno mantenere in vigore l'accordo attuale.

3. L'elaborazione di una regolamentazione svizzera porrebbe molti problemi riguardo al principio dell'applicazione territoriale del diritto pubblico svizzero. Pertanto, né l'elaborazione di una legge federale specifica, né la revisione del titolo VII articolo 125 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, né tantomeno la revisione dell'articolo 3 lettera h della legge federale sul lavoro rappresentano la soluzione adatta per garantire una protezione giuridica migliore dei membri dell'equipaggio.

4. Dopo molti anni di trattative tra le rispettive associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori europei, il 15 febbraio 2012 si è giunti all'accordo fra le parti sociali europee relativo all'organizzazione dell'orario di lavoro nella navigazione interna europea. L'accordo, alle cui trattative la Svizzera non ha partecipato, va oltre il solo orario di lavoro per i battellieri del Reno. Esso è destinato a sostituire la direttiva generale europea sul tempo di lavoro e, a tale scopo, deve essere sottoposto al Consiglio dell'Unione europea affinché statuisca in merito. Tenendo conto di questa situazione, il Consiglio federale non ritiene opportuno valutare l'adozione dell'accordo delle parti sociali o di un'eventuale direttiva futura dell'Unione europea. È tuttavia disposto a effettuare un sondaggio su eventuali adattamenti nell'Accordo internazionale del 1954 sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno presso gli Stati membri in questione.

Risposta del Consiglio federale.