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13.3423 · Interpellanza · 2013-06-12

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Tra i tanti aspetti trattati dal rapporto di base sulle materie prime vi è anche la responsabilità delle imprese e dello Stato in relazione ai diritti dell'uomo e agli standard sociali e ambientali. Anche la Svizzera, data la sua posizione centrale nel commercio delle materie prime, è confrontata con la sfida del rispetto dei diritti dell'uomo e degli standard sociali e ambientali. Su questo aspetto punta il dito il Consiglio federale nel suo comunicato stampa, riconoscendo anche l'alto rischio di violazione dei diritti dell'uomo e d'inquinamento ambientale da parte di imprese svizzere nel settore delle materie prime. Tuttavia, ritiene che la responsabilità di ridurre questo rischio sia unicamente nelle mani dell'impresa e dello Stato ospite. Professa il credo dell'iniziativa volontaria delle imprese e pretende da tutte le imprese attive in o dalla Svizzera un comportamento trasparente e responsabile in relazione ai diritti dell'uomo e agli standard sociali e ambientali in Svizzera e all'estero. L'esperienza, suffragata anche da numerosi studi, ha tuttavia dimostrato che le iniziative volontarie, come quelle per la gran parte proposte dal Consiglio federale nel proprio rapporto, non sono sufficienti a causa dell'impossibilità o della possibilità solo limitata di comminare sanzioni.

A questo proposito chiedo al Consiglio federale:

1. In che modo il Consiglio federale intende garantire che le imprese menzionate adempiano e applichino effettivamente gli standard e gli accordi volontari, in assenza di controlli e di sanzioni in caso di mancato rispetto?

2. Il capitolo 5, "Responsabilità delle imprese e responsabilità dello Stato", fornisce una panoramica esaustiva della responsabilità delle imprese e degli strumenti di conduzione delle imprese. Della responsabilità dello Stato invece, a dispetto del titolo, si fa a malapena cenno. Come definisce il Consiglio federale la propria responsabilità e in che modo intende accrescere il proprio impegno, che allo stato attuale consiste nel partecipare attivamente a organi internazionali e "potenziare il dialogo tra tutte le parti interessate, ossia le aziende di materie prime, i cantoni, la società civile e l'amministrazione federale"?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le imprese devono rispettare il diritto vigente, comprese le norme ambientali e sociali nonché la legislazione in materia di diritti dell'uomo. La legge prevede sanzioni in caso di mancata osservanza di tali norme. Le imprese possono anche impegnarsi volontariamente, ovvero senza che il diritto nazionale preveda un obbligo in tal senso, a rispettare gli standard internazionali sviluppati per esempio dal loro settore o da organi indipendenti, avendo un interesse commerciale ad applicarli e a rispettarli. La possibilità di partecipare all'elaborazione di tali standard permette inoltre alle imprese di comprendere meglio gli aspetti a cui essi si riferiscono e, di conseguenza, di applicarli e rispettarli con maggiore facilità. Una gestione aziendale responsabile è auspicata infine anche dai clienti e dagli investitori.

La Svizzera promuove in particolare l'adesione alle iniziative volontarie che coinvolgono vari attori e che poggiano su meccanismi di controllo indipendenti. Essa si impegna tuttavia anche a favore del potenziamento dei processi volti a verificare il rispetto degli obblighi assunti, come per esempio i principi volontari sulla sicurezza e i diritti dell'uomo. Una di queste iniziative volontarie è sfociata nel codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza, firmando il quale le imprese si impegnano a sottoporsi a un meccanismo di governance e di controllo. A lungo termine, pertanto, l'adesione al codice di condotta diventa una condizione necessaria per l'accesso al mercato. Per questo il Consiglio federale, nel suo disegno di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, oggetto del messaggio adottato il 13 gennaio 2013, ha proposto l'obbligo di adesione a tale codice di condotta per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della legge (art. 7 cpv.1). Se un'impresa non osserva le disposizioni del codice di condotta, l'autorità competente può vietare un'attività come sanzione amministrativa (art. 14 cpv. 2 lett. c).

Prima o poi un modello simile potrebbe essere applicato anche al settore delle materie prime. L'attuazione della raccomandazione 11 del rapporto di base sulle materie prime, che prevede l'elaborazione di proposte di possibili standard (compresi i meccanismi di attuazione) in materia di responsabilità sociale d'impresa (Corporate Social Responsibility) nel commercio di materie prime, apre la strada a un dibattito in tal senso. L'iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive (Extractives Industries Transparency Initiative, EITI), sostenuta dalla Svizzera, realizza in parte questo obiettivo obbligando le imprese attive nel settore dell'estrazione delle materie prime, nonché gli Stati ospitanti, a pubblicare gli importi dei loro flussi finanziari. L'adesione volontaria all'EITI da parte di uno Stato comporta un obbligo di dichiarazione per le imprese che vi operano.

2. Per quanto riguarda l'economia, l'ambiente e i diritti dell'uomo, la Confederazione si assume le proprie responsabilità a vari livelli. L'impegno a favore dei diritti dell'uomo e dell'ambiente è sancito nella Costituzione federale e rappresenta una priorità della politica estera svizzera. La Svizzera applica un intelligente connubio tra misure volontarie e vincolanti al fine di prevenire le violazioni dei diritti dell'uomo e di consentire alle vittime di ottenere riparazione.

Come illustrato nel rapporto di base sulle materie prime, la responsabilità principale per il rispetto della legislazione e degli standard spetta allo Stato ospitante, ovvero allo Stato in cui le materie prime vengono estratte o trasformate. Se il Paese in cui opera un'impresa con sede in Svizzera dispone di una capacità limitata per quanto concerne l'adozione e l'applicazione di un quadro legislativo adeguato, l'impresa in questione e la comunità internazionale, compreso lo Stato nel quale si trova la sede, devono assumersi una maggiore responsabilità al fine garantire la prevenzione delle violazioni dei diritti dell'uomo e la loro riparazione a favore delle vittime.

Anche nel quadro della cooperazione allo sviluppo, la Svizzera sostiene i Paesi partner ai fini del potenziamento dello Stato di diritto e sviluppa iniziative volte a promuovere l'attuazione degli standard esistenti. Una condizione indispensabile per le iniziative svizzere di collaborazione con il settore privato, sia a livello nazionale che all'estero, è l'impegno da parte delle imprese partner a rispettare gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo e ambiente nonché le legislazioni nazionali vigenti.

Il Consiglio federale ritiene che la via seguita finora (partecipazione attiva in seno agli organi internazionali; rafforzamento del dialogo tra tutti gli attori interessati; responsabilità delle imprese prevalentemente su base volontaria) rappresenti al momento attuale un'adeguata soluzione di compromesso per poter tenere conto dei vari interessi coinvolti (protezione dei diritti dell'uomo; attrattiva della piazza economica). Il Consiglio federale continuerà a seguire gli sviluppi a livello nazionale e internazionale (per es. i rapporti concernenti i postulati 12.3503 e 12.3980, piano d'azione per un'economia verde) e riesaminerà a tempo debito la propria posizione.

Risposta del Consiglio federale.