13.3440 · Interpellanza · 2013-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Un insegnante pedofilo ha lavorato presso la scuola media di Nänikon-Greifensee, nel cantone di Zurigo, nonostante fosse stato condannato per abuso di minori e pornografia infantile. Nel 2009 l'ex bancario e insegnante Cornel W. è stato condannato in Thailandia per abuso di minori. Di ritorno in Svizzera è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo per possesso di materiale pedopornografico. Nell'autunno 2012 è stato assunto dalla competente autorità scolastica, all'oscuro di tali condanne. Manifestamente egli non figurava nella lista nera delle scuole, poiché negli atti giudiziari zurighesi era indicato come bancario e non come insegnante. Secondo i resoconti dei media, la Thailandia non ha segnalato alla Svizzera questo reo, poiché manca un corrispondente accordo di assistenza giudiziaria. Questo caso dimostra che le normative attuali sono insufficienti.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali accordi con altri Paesi consentono di segnalare gli Svizzeri che commettono reati all'estero?
2. Con quali Paesi non esistono accordi di questo tipo? Perché?
3. Il Consiglio federale mira a concludere altri accordi?
4. Vi sono problemi specifici perché non esista alcun accordo con la Thailandia in materia di abuso di minori?
5. Questi rei sono registrati nel casellario giudiziale Vostra?
6. Quali conseguenze trae il Consiglio federale da questo caso?
7. L'estratto speciale previsto in attuazione del divieto di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere a determinate aree consente di garantire che un tale caso non si ripeta?
8. Il Consiglio federale continua a respingere un registro nazionale dei pedofili. Alla luce dei recenti eventi non ritiene di dover rivedere la sua posizione?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. L'informazione tra la Svizzera e un altro Stato in merito alle condanne penali e alle conseguenti misure pronunciate nei confronti di un cittadino di uno dei due Paesi (il cosiddetto scambio di decisioni di condanna) è regolamentata da strumenti di assistenza giudiziaria multilaterali e bilaterali.
La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG; RS 0.351.1) obbliga le parti contraenti ad avvertire regolarmente e automaticamente un'altra parte contraente interessata sulle decisioni di condanna (art. 22 CEAG) e a trasmettere su richiesta estratti del casellario giudiziale (art. 13 CEAG). Tutti gli Stati europei hanno sottoscritto la convenzione. Vi hanno aderito anche Cile, Israele e Corea del Sud.
La Svizzera ha inoltre stipulato con diversi Stati extraeuropei trattati bilaterali di assistenza giudiziaria che disciplinano anche sempre lo scambio regolare e automatico di decisioni di condanna (cfr. la panoramica sul sito dell'UFG: http://www.rhf.admin.ch > Diritto penale > Basi legali > Trattati bilaterali).
2. In passato, i negoziati volti a stipulare convenzioni bilaterali sullo scambio di decisioni di condanna si sono sovente rivelati difficili o impossibili con gli Stati di diritto anglosassone, che di norma non possono garantire una reciprocità completa in Svizzera (cfr. i trattati di assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti o l'Australia).
Gli Stati ai quali la Svizzera non è legata da strumenti di assistenza giudiziaria bilaterali o multilaterali le trasmettono decisioni di condanna soltanto in casi eccezionali, a seconda delle basi legali nazionali del Paese in questione.
3. Il Consiglio federale intende sia ampliare ulteriormente la rete svizzera di trattati internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria sia adoperarsi a livello internazionale per l'adesione di altri Stati ai validi strumenti di assistenza giudiziaria del Consiglio d'Europa e per lo sviluppo di strumenti multilaterali nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.
4. I trattati stipulati dalla Svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria non si limitano a singoli reati, ma perseguono un approccio globale. In questo contesto, da lungo tempo la Svizzera cerca di concludere un trattato di assistenza giudiziaria con la Thailandia. I relativi lavori hanno però dovuto essere ripetutamente interrotti a causa dell'instabilità politica nel Paese asiatico. La stipulazione di tale trattato rimane tuttavia una priorità dell'attuale strategia del DFGP in materia di accordi internazionali.
5. Secondo l'articolo 366 capoverso 1 del Codice penale (CP; RS 311.0), nel casellario giudiziale sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione, nonché gli Svizzeri condannati all'estero. Le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne ivi pronunciate sono iscritte nel casellario giudiziale se sono sottoposte all'obbligo dell'iscrizione (art. 366 cpv. 2 lett. c CP). Si tratta di tutte le condanne per crimini, delitti e contravvenzioni sanzionate con una multa superiore a 5000 franchi.
6. Secondo quanto riportato dai media, l'insegnante in questione è stato condannato nel 2011 nel cantone di Zurigo per possesso di pornografia infantile. I datori di lavoro e le istituzioni quali scuole o associazioni hanno già oggi la possibilità di richiedere un estratto del casellario giudiziale per privati di persone che saranno a contatto con bambini (art. 371 CP). Il diritto vigente avrebbe dunque permesso all'autorità competente di prendere conoscenza, al momento dell'assunzione, perlomeno della condanna pronunciata nei confronti dell'insegnante in Svizzera.
Il Consiglio federale ha tuttavia riconosciuto la necessità di migliorare le disposizioni vigenti in materia di interdizione di esercitare una professione e ha pertanto proposto diverse migliorie nel messaggio del 10 ottobre 2012 concernente l'iniziativa popolare "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli" e il controprogetto indiretto di legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (FF 2012 7765): estensione dell'interdizione di esercitare alle attività extraprofessionali, prolungamento della durata dell'interdizione, introduzione di un divieto di avere contatti e di accedere a determinate aree e creazione nel casellario giudiziale di un estratto specifico per privati.
7. Secondo la proposta del Consiglio federale, nell'estratto specifico del casellario giudiziale per privati compaiono le condanne che comportano interdizioni di esercitare un'attività, divieti di avere contatti o di accedere ad aree determinate a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili. Tali condanne vi figurano per tutta la durata delle interdizioni, anche oltre i termini previsti per l'estratto ordinario. La richiesta dell'estratto specifico del casellario giudiziale è facoltativa; in casi gravi il giudice è obbligato a ordinare l'assistenza riabilitativa.
8. Consiglio federale e Parlamento hanno già respinto due interventi parlamentari che chiedevano la creazione di un registro dei pedofili (mozione Rickli 08.3033, "Creazione di un registro nazionale dei pedofili con precedenti penali"; iniziativa parlamentare Rickli 09.423, "Registro dei criminali pedofili, sessuomani e violenti"). Il Consiglio federale ha inoltre proposto di respingere un altro intervento che perseguiva il medesimo obiettivo (mozione Rickli 13.3127, "Introduzione di un registro degli autori di reati sessuali e violenti"). Gli argomenti che hanno condotto a respingere i tre interventi analoghi dell'autrice della presente interpellanza continuano a essere validi.
Riassumendo, il Consiglio federale respinge l'introduzione di un registro centrale dei pedofili poiché con il casellario giudiziale centrale Vostra la Svizzera dispone già di un registro in cui sono iscritte anche tutte le condanne per reati sessuali e violenti. L'onere necessario per la creazione, la gestione e l'aggiornamento affidabile di una simile banca dati sarebbe inoltre sproporzionato. Inoltre non vi figurerebbero le persone incensurate e i criminali stranieri condannati all'estero, mentre gli Svizzeri condannati all'estero lo sarebbero soltanto in parte.
Risposta del Consiglio federale.