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13.3447 · Mozione · 2013-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di revisione del Codice di procedura penale e del Codice di procedura civile teso a vietare in linea di massima l'utilizzo di mezzi di comunicazione nel corso delle udienze nei procedimenti giudiziari.

Begründung

I mezzi di comunicazione moderni (SMS, Twitter, ecc.) consentono a coloro che si trovano in una sala d'udienza - attori del processo, ma anche rappresentanti dei media e semplici spettatori - di informare, in tempo reale, terzi non presenti in merito allo svolgimento dell'udienza, alle dichiarazioni delle parti, dei testimoni e dei periti, nonché alle domande poste dai giudici e dai rappresentanti delle parti.

L'utilizzo di tali mezzi può nuocere alla manifestazione della verità: una persona malintenzionata o semplicemente poco al corrente delle necessità giudiziarie può, ad esempio, portare alla conoscenza di testimoni che devono ancora essere sentiti elementi suscettibili di influenzare o addirittura dettare le loro dichiarazioni future in funzione delle spiegazioni fornite da altre persone o delle domande già poste. Lo svolgimento di un'udienza può essere perturbato anche nel caso in cui una parte provoca reazioni di parenti presenti nel pubblico, indirizzando loro commenti negativi sugli eventi in corso. Il fatto di fornire informazioni in tempo reale alle persone non presenti comporta anche rischi, per esempio in materia di sicurezza o di pertinenza delle informazioni diffuse in tal modo. Dopo tutto, un'informazione obiettiva e adeguata del pubblico da parte dei media in merito all'attività giudiziaria non esige che i giornalisti possano diffondere ogni cinque minuti notizie sullo svolgimento del processo.

Per evitare i rischi descritti qui sopra occorre trovare soluzioni legislative che permettano di vietare l'utilizzo di mezzi di comunicazione nel corso delle udienze nei procedimenti civili e penali, indipendentemente dallo stadio della procedura (autorità d'istruzione e giudicanti), tranne forse in casi eccezionali e quindi con l'autorizzazione esplicita della direzione del procedimento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di massima il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione, secondo cui le leggi procedurali devono garantire che le autorità giudiziarie non vengano disturbate od ostacolate nell'accertamento della verità. Ritiene tuttavia sufficienti le attuali norme previste nelle varie leggi procedurali della Confederazione, in particolare nel Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e nel Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272). Inoltre, la problematica illustrata dall'autore della mozione non è nuova. L'evoluzione delle tecnologie comunicative e dei loro possibili impieghi genera piuttosto nuove forme e casi di applicazione di problemi già noti e dunque già contemplati dalla legge. Un disciplinamento legale più ampio e in particolare un divieto generale di usare i mezzi di comunicazione appaiono pertanto poco sensati e difficilmente applicabili nella pratica.

Nei processi civili e penali spetta al giudice o a chi dirige il procedimento provvedere a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l'ordine durante le udienze (art. 124 CPC, art. 63 CPP). A tal fine possono infliggere multe disciplinari (art. 128 cpv. 3 CPC, art. 64 CPP) o espellere dalla sala d'udienza le persone che non rispettano le ingiunzioni (art. 128 cpv. 1 CPC, art. 63 cpv. 2 CPP). Chi dirige il procedimento ha anche la possibilità di vietare la comunicazione durante l'udienza con persone al di fuori della sala. In tal modo, già oggi può vietare l'invio di SMS o altri messaggi durante le udienze e punire chi contravviene a una tale ingiunzione. La prassi fonda inoltre il divieto di utilizzare mezzi di comunicazione quali Twitter in parte sul divieto di riprese visive o sonore di atti processuali sancito nell'articolo 71 CPP; un tale divieto, seppure non contenuto nel Codice di procedura civile, è previsto da vari cantoni (p. es. Argovia, Friburgo, Turgovia, Vaud, Zurigo). Per quanto riguarda l'attività dei cronisti giudiziari, che talvolta riferiscono praticamente dal vivo dalla sala d'udienza, spetta ai cantoni disciplinarne i diritti e gli obblighi sia per i procedimenti civili che per quelli penali (cfr. art. 72 CPP).

Il problema illustrato dall'autore della mozione è inoltre considerevolmente relativizzato dagli elementi seguenti: da un lato, va considerato che, secondo il principio della limitata conoscenza diretta (art. 343 CPP), nella procedura penale l'assunzione delle prove nel dibattimento costituisce piuttosto un'eccezione, in quanto la maggioranza delle prove è già stata assunta nella procedura preliminare. Nella procedura civile le prove sono invece di norma assunte soltanto dopo le (prime) arringhe delle parti o gli atti scritti delle parti. In entrambi i casi, eventuali testimoni o periti sono tenuti a dire la verità a prescindere da possibili informazioni o influenze da parte di terzi (art. 307 del Codice penale; RS 311.0). Dall'altro lato, nemmeno un divieto generale di comunicazione potrebbe impedire a persone presenti al processo di informare terzi in merito allo svolgimento dell'udienza, in quanto potrebbero sempre farlo durante le pause.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene né necessaria né opportuna una modifica del Codice di procedura penale e del Codice di procedura civile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.