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13.3465 · Mozione · 2013-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. abolire con effetto immediato la possibilità di notificarsi on line;

2. sostituire le notifiche on line con l'obbligo di presentare le richieste in forma cartacea ad un solo sportello centralizzato;

3. imporre la trasmissione in copia della notifica all'autorità fiscale del Paese d'origine del beneficiario;

4. finanziare un potenziamento dei controlli;

5. imporre il pagamento dell'IVA per presentazioni di valore inferiore ai 10 000 franchi ad artigiani ed imprese dell'Unione europea che operano in Svizzera.

Begründung

In Ticino la situazione sul fronte delle notifiche della durata massima di 90 giorni si fa sempre più allarmante. Di recente la Società svizzera impresari costruttori, sezione Ticino, ha reso noto che queste notifiche, che già sono state 23 000 nel 2012 con un'inquietante crescita del 43 per cento rispetto all'anno precedente, nell'arco del 2013 potrebbero raggiungere la stratosferica quota di 38 000, a meno di improbabili inversioni di tendenza. L'andamento dell'economia ticinese non giustifica affatto tale crescita, davanti a cui il termine "invasione" non è fuori posto.

Ditte ed artigiani in arrivo soprattutto dalla vicina Penisola si sostituiscono a quelli locali, lavorando a condizioni di dumping (non pagano né salari secondo gli standard elvetici, né imposte, né oneri sociali) e costituendo una preoccupante forma di concorrenza sleale.

In più, quasi la metà dei circa 1900 artigiani e ditte controllati nel 2012 è risultata non essere in regola. La preoccupazione ha ormai raggiunto un livello di guardia al punto che l'Unione delle associazioni dell'edilizia ha minacciato misure estreme (deposito delle imposte, blocco delle assunzioni degli apprendisti) nel caso non vengano presi provvedimenti incisivi in tempi brevi.

L'assalto al mercato del lavoro ticinesi da parte di queste figure professionali italiane, imputabile alla disastrata situazione economica della Penisola, viene impropriamente agevolato da un'applicazione autolesionista della libera circolazione delle persone.

Mentre in Svizzera si stendono tappeti rossi a padroncini e distaccati, l'Italia al contrario adotta misure protezioniste (tra l'alto lesive della reciprocità) a tutela del proprio mercato del lavoro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. I fornitori di servizi provenienti dall'UE/AELS possono fornire prestazioni in Svizzera fino a 90 giorni per anno civile senza autorizzazione di diritto in materia di stranieri. Sono tuttavia tenuti a notificare on line tali prestazioni. Anche i datori di lavoro svizzeri devono notificare on line le assunzioni di breve durata (fino a massimo di tre mesi per anno civile) di cittadini dell'UE-25.

La proposta avanzata dall'autore della mozione comporterebbe un considerevole onere supplementare in termini amministrativi e temporali per i datori di lavoro svizzeri e i fornitori di servizi stranieri (p. es. tempo e spese di viaggio per presentare di persona il modulo allo sportello della competente autorità cantonale). Un tale onere supplementare è sproporzionato, non è oggettivamente giustificato ed è contrario alla liberalizzazione della fornitura di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni per anno civile sancita nell'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE.

Inoltre aumenterebbe considerevolmente l'onere lavorativo nei cantoni. Attualmente i dati provenienti dalla procedura di notifica sono trasmessi in automatico a SIMIC (sistema d'informazione centrale sulla migrazione). Affinché i dati possano continuare a essere consultati in SIMIC, i collaboratori specialisti dovrebbero rilevare elettronicamente le notifiche presentate allo sportello in forma cartacea.

La richiesta avanzata dall'autore della mozione pregiudicherebbe la lotta al dumping salariale e al deterioramento delle condizioni lavorative. Le notifiche sono trattate dai cantoni per poi essere inoltrate agli organi di controllo. Controlli sul luogo d'impiego del fornitore di servizi sono possibili soltanto se gli organi di controllo ricevono tempestivamente le notifiche. Il sistema proposto non è in grado di garantire la rapidità di tale trasmissione.

3. La procedura di notifica serve a rilevare i dati indispensabili per i controlli del mercato del lavoro. La trasmissione di tali dati a servizi che non hanno competenze nel settore del mercato del lavoro e del diritto degli stranieri non è compatibile con lo scopo della procedura di notifica.

4. Il Consiglio federale è consapevole che determinate regioni sono particolarmente toccate dalla libera circolazione delle persone. Per evitare la pressione sui salari e sulle condizioni di lavoro e garantire l'attuazione delle misure di accompagnamento, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fornisce contributi finanziari al potenziamento dei controlli in determinate regioni ed è disposto a investire maggiormente in queste zone sensibili. Infatti, di recente è stato aumentato il numero di controlli da effettuare in Ticino cofinanziati dalla Confederazione per tenere conto della speciale situazione del cantone.

5. Le imprese straniere che, senza importare materiale, forniscono ad esempio prestazioni edili in Svizzera non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Spetta al cliente rendicontare con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) l'IVA sulle prestazioni percepite (imposta sull'acquisto). Se il cliente è un privato o un'impresa non soggetta all'IVA, quest'ultima deve essere conteggiata soltanto in caso di prestazioni superiori a 10 000 franchi all'anno. Se il cliente è invece assoggettato all'IVA, le prestazioni percepite sono imponibili sin dal primo franco. Per risolvere i problemi legati al ricorso a imprese straniere, è previsto di abrogare l'imposta sull'acquisto di queste prestazioni e di estendere l'assoggettamento all'IVA alle imprese straniere che conseguono un fatturato pari ad almeno 100 000 franchi all'anno su scala mondiale. L'abolizione della soglia dei 10 000 franchi è stata discussa, ma non è stata ritenuta opportuna a causa del considerevole onere amministrativo per gli interessati e per l'AFC (cfr. la risposta alla domanda Cassis 11.5222).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.