Lexipedia

13.3475 · Mozione · 2013-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di aggiornare la legge sugli embarghi e di rafforzare la sua applicazione in modo da ridurre drasticamente gli attuali rischi reputazionali. Devono in particolare essere soggetti alle misure coercitive anche gli atti compiuti all'estero. Inoltre, deve essere garantita l'esecuzione efficiente dell'assistenza amministrativa internazionale e devono essere adattate le disposizioni penali così da poter migliorare l'applicazione delle sanzioni internazionali.

Begründung

Il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sugli embarghi, per poi decidere di rinunciarvi il 16 dicembre 2011. Il fatto che stando in Svizzera sia possibile continuare a sfuggire alle sanzioni delle Nazioni Unite o dell'Unione europea ha però da quel momento aumentato notevolmente i rischi reputazionali per il nostro Paese. Nel frattempo Paesi e comunità di Paesi amici hanno pubblicamente criticato la Svizzera. Il Consiglio dell'Unione Europea ad esempio, durante la sessione del 20 dicembre 2012, al punto 39 delle conclusioni sulle relazioni dell'UE con i Paesi dell'EFTA ha esplicitamente invitato la Svizzera "ad adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione delle sanzioni UE". Gli Stati Uniti esercitano invece pressione direttamente sulle singole imprese con sede in Svizzera affinché rinuncino ad aggirare le sanzioni. Come dimostrato dall'attuale conflitto fiscale con gli Stati Uniti, un tale comportamento provoca gravi danni alla reputazione della Svizzera e può indebolire il sistema giuridico del Paese. È perciò necessario riprendere i punti centrali dell'avamprogetto di revisione del 2010. Le decisioni del Consiglio federale relative agli embarghi devono valere anche per gli atti compiuti dalle aziende all'estero, tramite società proprie o controllate ("own or control"). Vanno inoltre eliminate le possibilità di ricorso contro le procedure di assistenza amministrativa, come avvenuto per il preavviso alla persona interessata (cosiddetta procedura del cliente) che sotto pressione dell'OCSE il Consiglio federale si è detto disponibile ad abolire anche in ambito fiscale. È inoltre necessario adattare le disposizioni penali così da migliorare l'applicazione delle sanzioni internazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 22 marzo 2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb, RS 946.231) si è sostanzialmente affermata in Svizzera come solida base per l'attuazione delle sanzioni internazionali. Il progetto di revisione, posto in consultazione nella seconda metà del 2010, mirava a perfezionare alcuni punti della legge. Gli aspetti principali del progetto avevano però sollevato aspre critiche da parte dei partecipanti alla consultazione. In particolare, è stata criticata duramente la proposta di escludere la protezione giuridica in sede di trasmissione d'informazioni nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia di embarghi. Gli oppositori di questa disposizione avevano fatto notare che una tale esclusione risulterebbe in contraddizione con le garanzie procedurali generali sancite nella Costituzione e pregiudicherebbe eccessivamente i diritti fondamentali delle persone interessate. Anche l'estensione del campo d'applicazione territoriale della legge a determinati atti commessi all'estero non ha trovato il consenso delle parti interpellate. Diversi partecipanti alla consultazione avevano fatto notare che, secondo le norme generali del diritto penale, l'applicazione del principio di extraterritorialità presuppone una doppia punibilità. Secondo loro, il principio di territorialità sarebbe profondamente radicato nel diritto amministrativo, motivo per cui andrebbe mantenuto. Dato che non è stato possibile adeguare il progetto in base alle diverse critiche espresse, il 16 dicembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla revisione della LEmb.

Nelle sue conclusioni sui rapporti tra l'UE e gli stati dell'AELS del 20 dicembre 2012, il Consiglio dell'UE ha espressamente salutato il fatto che la Svizzera stia armonizzando le sue misure sanzionatorie con quelle dell'UE. Il Consiglio ha soltanto deplorato che la Svizzera non abbia ripreso interamente le sanzioni EU nei confronti dell'Iran, sollecitando il nostro Paese ad adottare le dovute misure per evitare operazioni di aggiramento.

Oltre alle sanzioni vincolanti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha ripreso gran parte delle sanzioni UE contro l'Iran, ma non tutte. Per motivi di politica estera, in particolare, il 4 luglio 2012 ha rinunciato a imporre le sanzioni finanziarie alla Banca centrale dell'Iran. Inoltre, le attività economiche legate al petrolio e ai prodotti petrolchimici iraniani non sono state vietate, come nell'UE ("embargo sul petrolio"), ma sottoposte a obbligo di notifica. Quest'obbligo mira a individuare eventuali operazioni di aggiramento. Inoltre, è dal 2006 che la Svizzera non importa greggio iraniano.

Le critiche dell'UE e degli USA non sono rivolte alla politica svizzera in materia di sanzioni in generale. Non vengono neppure messe in discussione le basi legali e la loro applicazione effettiva ed efficiente. La critica si rivolge unicamente all'approccio adottato dalla Svizzera nei confronti dell'Iran. In questo contesto non sarebbe opportuno modificare le basi legali, come proposto nella mozione.

Infine, nel campo specifico dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Consiglio federale ha deciso di reagire alle critiche internazionali sulla cosiddetta procedura del cliente con l'introduzione di disposizioni derogatorie. Il "Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales", fonte di queste critiche, non chiede l'abolizione della suddetta procedura. Perciò il Consiglio federale ha proposto di rivedere la legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), sottoposta a consultazione il 14 agosto 2013, secondo la quale, in casi ben definiti e limitati, la persona con diritto di ricorso è informata di una domanda solo dopo la trasmissione dell'informazione.

Mancano pertanto dei validi motivi che giustifichino, dopo così poco tempo, l'avvio di un nuovo progetto di revisione della LEmb. È molto probabile, inoltre, che le opinioni critiche sulle proposte di revisione di cui sopra non siano cambiate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.