La politica climatica non coglierà i propri obiettivi e accelererà la distruzione del tessuto industriale svizzero?
13.3477 · Interpellanza · 2013-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Ha effettuato una valutazione prospettiva dell'efficacia e dell'efficienza economica dell'ordinanza sul CO2?
2. Ha effettuato una stima dei costi generati dalla partecipazione obbligatoria delle imprese al sistema di scambio di quote di emissione (SSQE), considerando che l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), che decide in merito ai diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito, influisce in misura maggiore su detti costi imposti alle imprese?
3. È consapevole del rischio di delocalizzazione e di cosiddette "fughe di carbonio" (carbon leakage) che la linea attuale dell'UFAM fa correre all'industria svizzera?
4. È disposto a provvedere affinché nel calcolo dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito l'UFAM tenga conto degli investimenti, in alcuni casi molto rilevanti, effettuati nell'ambito del risparmio energetico e della riduzione di emissioni prima del 1° gennaio 2013?
Begründung
Dal 2013, la revisione della legge sul CO2 prevede la partecipazione obbligatoria di determinate imprese al SSQE. Queste imprese ricevono a titolo gratuito dei diritti di emissione necessari a una gestione efficiente in termini di emissioni di gas serra. Per ogni anno trascorso, queste imprese devono cedere alla Confederazione dei diritti di emissione in misura pari alle emissioni generate. Se queste superano i diritti di emissione ricevuti a titolo gratuito, le imprese devono acquistare dei diritti di emissione sul mercato.
Il calcolo dei diritti di emissione gratuiti spetta all'UFAM, le cui stime preliminari generano perplessità. In effetti, i diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito sono sensibilmente inferiori alle emissioni attuali. Le imprese dovranno quindi acquistare quantità molto elevate di diritti di emissione. Ciò concerne in particolare le imprese che hanno già investito in misura considerevole nell'efficienza energetica. Infine, sembra che l'UFAM si basi su ragionamenti erronei, come l'utilizzo di un benchmark del calore per lo smaltimento di rifiuti speciali altamente acquosi a potere calorifico nullo.
Se l'UFAM dovesse continuare a seguire questa linea il rischio di delocalizzazione delle imprese interessate è reale, tanto più che la sua linea diverge in modo significativo da quella dell'UE. La delocalizzazione diminuisce sì le emissioni nazionali, ma non influenza in alcun modo quelle mondiali.
Stellungnahme des Bundesrates
Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) è uno degli strumenti previsti dalla legge sul CO2 per la riduzione delle emissioni nell'industria ad alto consumo energetico. Le aziende che partecipano all'SSQE sono esentate dalla tassa sul CO2.
Il SSQE è compatibile con il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS). Per questo motivo, e con l'auspicato collegamento con l'EU ETS, vengono garantite alle aziende svizzere le stesse condizioni concorrenziali delle imprese europee.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. Nel quadro dell'elaborazione del messaggio e dell'accompagnamento delle deliberazioni parlamentari sono state effettuate ampie analisi economiche relative alla legge sul CO2. Da queste si evince che dopo il 2012 gli effetti della politica climatica sull'economia sono molto contenuti e sopportabili. In fase di elaborazione dell'ordinanza sul CO2 si è rinunciato a un'ulteriore analisi economica, in quanto gli aspetti principali di tutti gli strumenti di politica climatica sono regolamentati a livello di legge.
2. Per quanto concerne gli effetti economici dello scambio di quote di emissioni, sono stati commissionati studi specifici dai quali si evince che gli effetti strutturali nei settori che partecipano all'SSQE saranno contenuti. Il previsto collegamento con l'EU ETS consentirebbe inoltre di ridurre detti effetti.
Nell'SSQE gran parte dei diritti di emissione viene attribuita gratuitamente alle imprese. L'attribuzione a titolo gratuito, come prevista dalla legge e dall'ordinanza sul CO2, viene effettuata secondo la stessa sistematica e gli stessi benchmark come nell'EU ETS. Per quanto concerne l'attuazione, l'Ufficio federale dell'ambiente, in qualità di autorità esecutiva, dispone quindi di margini di manovra esigui. Prima di elaborare l'ordinanza sul CO2 sono state effettuate con successo delle attribuzioni di prova a numerose aziende, al fine di esaminare l'applicabilità del benchmarking alla situazione svizzera.
3. Il SSQE garantisce praticamente le stesse condizioni concorrenziali come nell'UE. Con l'attribuzione gratuita al 100 per cento dei diritti di emissione fino al raggiungimento del benchmark, si è tenuto conto del rischio di delocalizzazione all'estero della produzione (carbon leakage). È vero che alcune aziende ricevono gratuitamente un numero inferiore di diritti di emissione rispetto a quelli necessari per coprire le loro emissioni. Tuttavia, le esperienze maturate dalle attribuzioni di prova come pure dai calcoli di assegnazione attualmente in corso mostrano anche che diverse aziende disporranno anche in futuro di diritti di emissione gratuiti.
4. Il benchmarking garantisce che alle aziende efficienti dal punto di vista energetico venga assegnata una quantità più elevata di diritti di emissione gratuiti rispetto alle altre. L'attribuzione avviene per quanto possibile in funzione del benchmark del prodotto e si basa sulla quantità di produzione. Questo meccanismo premia le imprese che hanno già realizzato un numero elevato di misure di riduzione.
Risposta del Consiglio federale.