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13.3480 · Interpellanza · 2013-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a spiegare perché l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) considera che la legge non gli permetta di intervenire qualora venga a conoscenza di un caso di usurpazione del titolo di medico abilitato alla professione che andrebbe segnalato agli ospedali, alle cliniche e agli altri stabilimenti di cura, così come ai cantoni.

Begründung

Sembrerebbe che, ultimamente, un'usurpatrice abbia lavorato per nove giorni come medico in una clinica di Kreuzlingen (TG) e sia stata licenziata all'inizio di giugno, dopo che la direzione era stata informata dei sospetti nei suoi confronti. L'UFSP sarebbe stato a conoscenza di questo caso già nel settembre del 2012 e nel quadro di una verifica avrebbe constatato che la persona interessata non era iscritta nel registro delle professioni mediche, né aveva presentato precedentemente una domanda di riconoscimento di un titolo di medico ottenuto all'estero. Stranamente l'UFSP ritiene che, in mancanza di una base legale in materia, non abbia il diritto d'informare gli ospedali e i cantoni su un caso come questo. Per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, sarebbe auspicabile che l'obbligo d'informazione fosse iscritto nella legge sulle professioni mediche universitarie nel quadro della sua prossima revisione. Tuttavia sembra che un rimedio giuridico esista e consista semplicemente nel farsi esonerare dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 320 del Codice penale. È questo, d'altronde, il modo scelto dai cantoni per procedere in casi simili. Dati i rischi che ne conseguono, è importante chiarire tempestivamente questa situazione a dir poco sorprendente.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) disciplina le condizioni per il libero esercizio delle professioni mediche universitarie; ai cantoni compete la vigilanza in materia.

Le condizioni per l'esercizio dipendente della professione e la vigilanza in materia sono di esclusiva competenza dei cantoni e non sono disciplinate dal diritto federale. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può elaborare o comunicare dati personali soltanto se esiste una corrispondente base legale. Se sono interessati dati personali degni di particolare protezione, è necessaria una base legale in senso formale (cfr. art. 19 cpv. 1 LPD).

L'articolo 42 LPMed prevede che le autorità giudiziarie e amministrative annuncino senza indugio all'autorità di vigilanza del proprio cantone i fatti che, secondo la LPMed, potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali delle persone che esercitano liberamente una professione medica. Nel caso descritto, una persona era impiegata come "medico" senza disporre delle necessarie qualifiche professionali ed esercitava la propria attività in diversi ospedali a titolo dipendente secondo la LPMed. I fatti riguardanti persone che esercitano la professione medica a titolo dipendente non sottostanno alle disposizioni della LPMed concernenti l'esercizio della professione e, di conseguenza, neppure all'articolo 42 LPMed. In linea di principio, rientra nella responsabilità del datore di lavoro verificare i requisiti professionali e personali dei propri dipendenti.

L'UFSP ha segnalato agli informatori che la vigilanza sulle persone che esercitano una professione medica è di competenza dei cantoni. In futuro rimanderà quindi esplicitamente alle competenti autorità cantonali di vigilanza tutti gli informatori che avanzeranno un sospetto nei confronti di specialisti del settore sanitario. Inoltre, per tutti coloro che esercitano liberamente la professione medica secondo la LPMed, trasmetterà le segnalazioni degli informatori alle competenti autorità cantonali di vigilanza.

Simili casi possono essere evitati soltanto se tutti i datori di lavoro (ospedali, cliniche, ecc.) osservano le disposizioni legali delle rispettive legislazioni cantonali in materia di personale. Queste prescrivono, tra l'altro, la tenuta di un dossier personale completo per ogni lavoratore, contenente atti sulla formazione e sul perfezionamento, nonché ulteriori referenze ed accertamenti dell'idoneità. Né l'UFSP né le autorità cantonali possono impedire episodi come quello menzionato nell'interpellanza se non vengono svolti i fondamentali processi di controllo, quali la verifica delle qualifiche professionali da parte dei datori di lavoro che ne sono responsabili.

Attualmente, in virtù dell'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione può emanare soltanto prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. Con la revisione in corso della LPMed, la Confederazione sfrutterà nella misura più ampia possibile la propria competenza proponendo di sostituire la nozione di "libero esercizio" con quella di professione "esercitata nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale". Questo determinerà un'estensione del campo di applicazione delle disposizioni della LPMed concernenti l'esercizio della professione. A prescindere dal progetto di revisione, tuttavia, i medici che esercitano la professione nel servizio pubblico di cantoni e comuni continueranno a essere soggetti alla competenza cantonale. Per disciplinare in maniera complessiva, a livello federale, l'esercizio della professione medica da parte di tutte le persone autorizzate occorrerebbe creare una pertinente base costituzionale.

Risposta del Consiglio federale.