13.3491 · Interpellanza · 2013-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Un'infermiera si è spacciata per medico e ha lavorato per anni come "falso medico" in cinque ospedali svizzeri. Pur avendo ricevuto importanti indicazioni, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) le ha verificate in maniera del tutto insufficiente. L'UFSP giustifica la propria inattività trincerandosi dietro l'assenza di legislazione. Non è possibile che i pazienti vengano danneggiati da un'usurpatrice di titoli a causa della mancanza di una legge e che l'UFSP non possa inoltrare importanti informazioni all'autorità cantonale. Pertanto gradirei ricevere una risposta alle seguenti domande:
1. Quali uffici federali erano a conoscenza dell'attività di un possibile falso medico in Svizzera o avevano ricevuto indicazioni in tal senso?
2. Perché non è stato possibile comunicare queste importanti informazioni al medico cantonale?
3. Quali leggi devono essere adeguate affinché informazioni importanti come quella in questione possano essere inoltrate direttamente agli uffici competenti?
4. Il Consiglio federale intende provvedere agli adeguamenti necessari?
5. È disposto a creare le condizioni legali affinché in futuro tutti i medici siano obbligatoriamente iscritti nel registro delle professioni mediche?
6. È disposto a migliorare la sicurezza dei pazienti per mezzo di provvedimenti di legge?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è stato informato per scritto da un medico nel settembre del 2012, il quale sospettava che il "medico" in questione non fosse in possesso di un diploma. Non risulta che altri uffici federali siano stati informati.
2. La legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) disciplina le condizioni per il libero esercizio delle professioni mediche universitarie; ai cantoni compete la vigilanza in materia.
Le condizioni per l'esercizio dipendente della professione e la vigilanza in materia sono di esclusiva competenza dei cantoni e non sono disciplinate dal diritto federale. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può elaborare o comunicare dati personali soltanto se esiste una corrispondente base legale. Se sono interessati dati personali degni di particolare protezione, è necessaria una base legale in senso formale (cfr. art. 19 cpv. 1 LPD).
L'articolo 42 LPMed prevede che le autorità giudiziarie e amministrative annuncino senza indugio all'autorità di vigilanza del proprio cantone i fatti che, secondo la LPMed, potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali delle persone che esercitano liberamente una professione medica. Nel caso descritto, una persona era impiegata come "medico" senza disporre delle necessarie qualifiche professionali ed esercitava la propria attività in diversi ospedali a titolo dipendente secondo la LPMed. I fatti riguardanti persone che esercitano la professione medica a titolo dipendente non sottostanno alle disposizioni della LPMed concernenti l'esercizio della professione e, di conseguenza, neppure all'articolo 42 LPMed. In linea di principio, rientra nella responsabilità del datore di lavoro verificare i requisiti professionali e personali dei propri dipendenti.
L'UFSP ha segnalato agli informatori che la vigilanza sulle persone che esercitano una professione medica è di competenza dei cantoni. In futuro rimanderà quindi esplicitamente alle competenti autorità cantonali di vigilanza tutti gli informatori che avanzeranno un sospetto nei confronti di specialisti del settore sanitario.
3./4. Per poter trasmettere tutte le informazioni importanti alle autorità cantonali competenti, la Confederazione necessiterebbe di un disciplinamento legale concernente tutto il personale sanitario specializzato impiegato nelle istituzioni pubbliche e private, fondato su un'ampia base costituzionale che però al momento non esiste.
Attualmente, in virtù dell'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione può emanare soltanto prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. Con la revisione in corso della LPMed, la Confederazione sfrutterà nella misura più ampia possibile la propria competenza proponendo di sostituire la nozione di "libero esercizio" con quella di professione "esercitata nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale". Questo determinerà un'estensione del campo di applicazione delle disposizioni della LPMed concernenti l'esercizio della professione. A prescindere dal progetto di revisione, tuttavia, i medici che esercitano la professione nel servizio pubblico di cantoni e comuni continueranno a essere soggetti alla competenza cantonale. Per disciplinare in maniera complessiva, a livello federale, l'esercizio della professione medica da parte di tutte le persone autorizzate occorrerebbe creare una pertinente base costituzionale.
5./6. Il Consiglio federale ritiene necessario verificare, d'intesa con i cantoni, l'iscrizione nel registro delle professioni mediche di tutti i medici, a prescindere dalle condizioni quadro della loro attività (nel settore pubblico o privato), nonché il loro assoggettamento a obblighi professionali e misure disciplinari sanciti nel diritto federale. Premessa per l'adeguamento delle competenze sarebbe, come menzionato, una modifica costituzionale. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi per incrementare la sicurezza dei pazienti. Quest'ultima, tuttavia, anche nel caso dell'iscrizione nel registro di tutti i medici o di tutto il personale sanitario specializzato, sarebbe garantita soltanto se gli ospedali non effettuassero assunzioni senza prima aver richiesto un estratto del registro o una copia autenticata del diploma.
Risposta del Consiglio federale.