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13.3506 · Interpellanza · 2013-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:

1. È disposto a incontrare esperti del settore degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica prodotta col legno e di modificare l'ordinanza che regolamenta la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) in modo da consentire un rapido sviluppo del settore?

2. Secondo il Consiglio federale, ci sono possibilità affinché siano riconosciute le riduzioni di emissioni di CO2 realizzate dalle imprese grazie alla produzione di calore a partire da nuovi impianti di cogenerazione alimentati da biomassa?

3. Il Consiglio federale intravede delle possibilità per applicare anche ai progetti di protezione ambientale industriali la distinzione tra fonti energetiche rinnovabili e fonti energetiche non rinnovabili (split energetico) praticata, ad esempio, nel settore degli impianti d'incenerimento dei rifiuti?

Begründung

Nell'ordinanza sull'energia, la promozione della produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa attraverso la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica è attualmente disciplinata in modo tale che la realizzazione di impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica alimentati a legna è praticamente esclusa. La conseguenza è che la maggior parte delle 900 000 tonnellate di legno di demolizione prodotto annualmente in Svizzera viene esportata e non riciclata né utilizzata per produrre energia.

Per cambiare questa situazione, occorrerebbe modificare le disposizioni tecniche dell'ordinanza sull'energia. In particolare sono necessarie le seguenti modifiche:

1. Riduzione del coefficiente di sfruttamento elettrico che ammonta al 40 per cento. Questo requisito è adempiuto soltanto da impianti di dimensioni molto grandi. Sarebbe, invece, necessario aumentare il coefficiente di sfruttamento globale minimo dell'energia prodotta con il processo di trasformazione della biomassa del legno.

2. Le esigenze in materia di prestazioni energetiche devono tenere conto della perdita di efficienza dovuta all'invecchiamento degli impianti.

3. Scaglionamento del bonus RIC in base al tipo di legno usato, seguendo la prassi in uso in Germania. Soltanto in questo modo diventa interessante un'utilizzazione del legno il più possibile ampia.

L'attrattiva degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica prodotta col legno potrebbe anche essere aumentata se potessero essere prese in considerazione le riduzioni di emissioni di CO2 realizzate con tali impianti e se si applicasse lo split energetico utilizzato oggi negli impianti d'incenerimento dei rifiuti.

Stellungnahme des Bundesrates

In merito alle domande, il Consiglio federale prende posizione come segue:

1. Il potenziale indigeno di biomassa per produrre energia è limitato. Considerata la sua esiguità, la legge sull'energia (LEne; RS 730.0) e la strategia della Confederazione in materia di biomassa impongono un impiego efficiente dell'energia primaria. Nel quadro della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), l'impiego efficiente è garantito dalle esigenze energetiche minime (cfr. appendice 1.5 n. 6.3 dell'ordinanza sull'energia, OEn; RS 730.01). Una clausola di rigore secondo l'articolo 3iter OEn va ulteriormente incontro ai produttori. Una deroga alle esigenze minime non è pertanto necessaria.

Già oggi, le centrali termiche a legna possono beneficiare della RIC che, periodicamente, viene adeguata in base alla situazione del mercato. Ad esempio, la rimunerazione delle centrali termiche a legna attraverso il bonus per la legna è stata migliorata con effetto al 1° marzo 2012. La redditività di una centrale di questo tipo non dipende tuttavia soltanto dai proventi della vendita dell'elettricità, ma anche dall'energia termica venduta. Dalle esperienze maturate nel quadro della RIC scaturisce che, alle condizioni attuali relative al fabbisogno termico, le centrali termiche a legna possono essere gestite in modo economicamente efficiente se presentano la dimensione ottimale e la loro ubicazione è opportuna.

Il bonus per la legna applicato nel quadro della RIC tiene conto dell'attuale situazione del mercato e riproduce il mix medio di legna boschiva, cascami di legno e legname di scarto. L'introduzione di diversi bonus a seconda del tipo di legno come base per i tassi di rimunerazione della RIC comporterebbe costi d'esecuzione eccessivi. Da una parte, prima dell'adozione di una decisione positiva, sarebbe necessario esaminare l'assortimento di legno utilizzato. Dall'altra, occorrerebbe anche verificare costantemente l'assortimento per assicurare che, dopo la decisione positiva, il legno impiegato sia della qualità concordata e non di una qualità inferiore. Le esperienze fatte a livello internazionale mostrano che è molto difficile differenziare gli assortimenti di legno a seconda dell'origine e accordare di conseguenza dei bonus in base al tipo di legno.

Considerati i punti esposti in precedenza, non si ritiene necessario adeguare l'ordinanza che regolamenta la RIC e, pertanto, diventa superfluo un incontro.

2. Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore sia la revisione della legge sul CO2 che il nuovo testo della relativa ordinanza. Essi regolamentano anche gli obblighi di compensazione cui sottostanno i gestori delle centrali termiche a combustibili fossili e gli importatori di carburanti fossili. Questi obblighi di compensazione possono anche essere adempiuti presentando attestazioni di progetti volti alla riduzione delle emissioni sul territorio nazionale (progetti di compensazione di CO2). Queste attestazioni non possono però essere prese in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle imprese che, nei confronti della Confederazione, si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra oppure sono assoggettate al sistema di scambio di quote di emissioni a fronte di un'esenzione dalla tassa sul CO2.

Se l'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione non fossili sostituisce il calore di origine fossile e se un progetto corrispondente raggiunge la redditività necessaria alla sua attuazione solo con il ricavato potenziale della vendita del plusvalore climatico (prestazione di riduzione), è possibile fornire un'attestazione per le diminuzioni di emissioni realizzate.

La domanda di attestazioni è molto consistente soprattutto a seguito dell'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti.

3. Le possibilità di distinzione tra le fonti energetiche (split energetico) sono state esaminate nel quadro del primo pacchetto di misure della strategia energetica 2050. Le proposte formulate figureranno nel messaggio che sarà trasmesso al Parlamento nell'autunno del 2013.

Risposta del Consiglio federale.

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