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13.3510 · Mozione · 2013-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare i presupposti legali affinché nel settore della protezione dello Stato della Polizia giudiziaria federale - in particolare nei posti chiave e nelle indagini su reati in materia di protezione dello Stato e reati commessi nell'esercizio di funzioni pubbliche - lavorino soltanto agenti di polizia di cittadinanza svizzera.

Begründung

La Divisione indagini protezione dello Stato della Polizia giudiziaria federale è suddivisa in due commissariati per la protezione dello Stato e due commissariati per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria. I compiti centrali dei commissariati per la protezione dello Stato comprendono reati in materia di materiale bellico, spionaggio, esplosivi, estremismo, nonché le indagini in caso di reati in materia di corruzione e reati commessi nell'esercizio di funzioni pubbliche. In questi ultimi rientrano in particolare anche le violazioni del segreto d'ufficio riguardanti affari del Consiglio federale e del Parlamento, dei segreti in materia militare e di attività informative, nonché altri ambiti sensibili. Tali indagini possono comportare, tra le altre cose, misure coercitive (perquisizioni domiciliari, sorveglianze telefoniche, ecc.) che possono interessare persone rientranti nelle più alte sfere governative, nonché la loro sfera privata e professionale.

Finora in questi due commissariati per la protezione dello Stato lavoravano soltanto persone di cittadinanza svizzera.

In risposta alla mozione Joder 11.3211, "Nessun agente di polizia senza passaporto svizzero", il Consiglio federale ha indicato che in seno alla Polizia giudiziaria federale il requisito della cittadinanza svizzera vale per le funzioni chiavi.

Tale principio sembra tuttavia non essere più applicato, ragion per cui deve essere sancito nella legge.

Una funzione dirigenziale nell'ambito della protezione dello Stato, che riguarda indagini concrete su reati in materia di protezione dello Stato e reati commessi nell'esercizio di funzioni pubbliche, va considerata una funzione chiave. Il requisito della cittadinanza svizzera deve pertanto essere obbligatorio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda le forze di polizia della Confederazione, nei suoi pareri sulle mozioni Baumann 10.4097 e Joder 11.3211 il Consiglio federale ha illustrato che, come statuito dagli articoli 23 e 24 dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), i singoli dipartimenti hanno la facoltà di occupare determinati posti esclusivamente con persone di nazionalità svizzera. Per il personale impiegato nella polizia e nel perseguimento penale, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha stabilito in una direttiva che, segnatamente nella Polizia giudiziaria federale (PGF) in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol), singole funzioni sono accessibili soltanto a chi è in possesso del passaporto svizzero. Come precisato nella risposta alla mozione Joder, il Consiglio federale mira tuttavia a un'applicazione moderata di questa condizione restrittiva d'assunzione. La cittadinanza svizzera costituisce un presupposto che, all'interno della PGF, riguarda soltanto poche funzioni chiave (capo della PGF e suo supplente, capidivisione, agenti infiltrati, responsabili della gestione di persone di fiducia). Non tutte le posizioni di quadro in seno alla PGF costituiscono una simile funzione chiave. Nella Divisione indagini protezione dello Stato della PGF si tratta esclusivamente della funzione di capodivisione. Il principio esposto nella mozione Joder è pertanto rispettato.

Il mandato di base della polizia, sia a livello cantonale che federale, implica il trattamento di dati confidenziali relativi a persone e casi, indipendentemente dalla gerarchia o dalla divisione. In casi eccezionali tali dati sono segreti. Considerati dunque i requisiti fondamentali della professione di agente di polizia, il reclutamento degli agenti e la scelta dei quadri avvengono prestando la massima cura ed effettuando i controlli di sicurezza relativi alle persone. Qualità caratteriali quali integrità, imparzialità e obiettività non sono peraltro unicamente riconducibili al criterio della cittadinanza.

Nelle inchieste penali e nelle esecuzioni di assistenze giudiziarie trattate nella Divisione indagini protezione dello Stato della PGF, le indagini di polizia sono sempre svolte sotto la direzione di un procuratore che funge da responsabile del procedimento e assegna all'inquirente incarichi concreti, gli impartisce istruzioni e ne sorveglia l'esecuzione. Inoltre l'inquirente è anche soggetto ai controlli interni all'ufficio.

Tutti i collaboratori di fedpol vengono sottoposti a un controllo di sicurezza ampliato come prescritto dall'articolo 11 dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP). In singoli casi, quadri e inquirenti che trattano dati particolarmente sensibili sono sottoposti a un controllo di sicurezza ampliato con audizione ai sensi dell'articolo 12 OCSP. Questo permette di valutare con attenzione tutto il personale che opera in settori sensibili della PGF.

Il Consiglio federale è dell'avviso che gli strumenti a disposizione permettono di svolgere in modo corretto ed efficace le funzioni di polizia nell'ambito della protezione dello Stato della PGF. Non ritiene inoltre opportuno introdurre un obbligo generale che imponga alla Divisione indagini protezione dello Stato della PGF di assumere esclusivamente quadri e inquirenti di nazionalità svizzera.

Tale principio rispecchia tra l'altro il regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione che all'articolo 14 sancisce l'obbligo della cittadinanza svizzera esclusivamente per le funzioni di procuratore capo federale, procuratore federale e sostituto procuratore federale, ma non per gli altri quadri o inquirenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.