13.3511 · Interpellanza · 2013-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 13 febbraio 2013 il Consiglio federale ha tracciato le grandi linee della futura legislazione in materia di giochi in denaro. La nuova legislazione intende debellare con maggiore efficacia la dipendenza dal gioco e, a determinate condizioni, è prevista l'offerta di giochi in denaro su Internet.
Attualmente il DFGP sta attuando, insieme a rappresentanti della Confederazione, dei cantoni, del settore dei giochi in denaro e della prevenzione della dipendenza dal gioco, la nuova disposizione costituzionale adottata da popolo e cantoni l'11 marzo 2012. A tal fine il settore dei giochi in denaro sarà in futuro disciplinato in un'unica legge.
Pongo pertanto le domande seguenti:
1. Quali considerazioni hanno indotto il Consiglio federale a escludere l'economia privata dalla commissione incaricata di elaborare il progetto di revisione? Su quali basi legali si è fondato?
2. Non vi è il rischio che gli organizzatori statali di giochi d'azzardo quali Swisslos o Loterie Romande, dominanti nella commissione, possano essere tentati di rafforzare ulteriormente il quasi monopolio esistente elaborando unilateralmente il progetto di revisione?
3. Il Consiglio federale ritiene che i concorsi per clienti attualmente praticati nella vendita al dettaglio, che offrono la possibilità di una partecipazione gratuita con pari opportunità, costituiscano giochi d'azzardo sleali e pertanto sottostiano generalmente al divieto sancito nella Costituzione?
4. Ritiene che i concorsi per clienti attualmente offerti nel settore dei media (stampa, radio, TV) che offrono la possibilità di una partecipazione gratuita con pari opportunità costituiscano giochi d'azzardo sleali e pertanto sottostiano generalmente al divieto sancito nella Costituzione?
5. Quali provvedimenti intende adottare in relazione al fatto che le legislazioni estere prevedono altre normative, nel rispetto ad esempio della libera prestazione di servizi, affinché le imprese operanti in Svizzera non subiscano una disparità di trattamento inammissibile (tra l'altro nell'ambito della ricezione transfrontaliera di canali televisivi e stazioni radio esteri, ecc.)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per l'elaborazione della legislazione sui giochi in denaro il Consiglio federale ha fatto capo a un'organizzazione di progetto che si era dimostrata valida in passato, in particolare in occasione della redazione del controprogetto da cui è risultato il nuovo articolo 106 della Costituzione. Era pertanto logico che tale organizzazione di progetto, fondata su una convenzione di collaborazione tra la Confederazione e i cantoni, fosse mantenuta per l'elaborazione della legislazione applicativa.
L'avamprogetto è elaborato nell'ambito della commissione di studio, che rappresenta l'aspetto tecnico dell'organizzazione di progetto e riunisce i principali attori interessati dalla futura legislazione. Oltre a rappresentanti delle varie autorità coinvolte, comprende rappresentanti delle lotterie, dei settori della prevenzione e dei casinò, questi ultimi facenti le veci dell'economia privata. Il settore privato non è quindi assente dalla commissione.
Per essere efficace, un tale organo non può superare una determinata dimensione critica, ragione per cui non tutti i settori interessati possono esservi rappresentati. Gli assenti potranno far valere il loro punto di vista in occasione della procedura di consultazione esterna conformemente alla legge sulla consultazione (art. 4 cpv. 2 lett. e; RS 172.061).
2. Vista la composizione della commissione di studio, nessun particolare gruppo d'interesse vi dispone di una maggioranza o di una posizione dominante. Le discussioni e le decisioni non possono quindi essere influenzate in maniera unilaterale da un determinato gruppo d'interesse.
La decisione finale sul contenuto dell'avamprogetto spetta peraltro al Consiglio federale.
3./4. L'esecuzione della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51) compete ai cantoni. Nel rispetto della ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni, il Consiglio federale non si esprime pertanto in merito alla compatibilità dei concorsi per clienti attualmente praticati nella vendita al dettaglio e nel settore dei media con la legislazione sulle lotterie e la Costituzione federale. L'esame della prassi esecutiva cantonale spetta ai giudici. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tali concorsi sono ammissibili se vi si può partecipare, con le medesime possibilità di vincita, anche senza giocare una posta. La partecipazione gratuita con pari possibilità di vincita deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il pubblico medio (DTF 132 II 240 consid. 3.1.2).
5. Il contenuto delle legislazioni estere sarà analizzato e considerato, se adeguato, nell'ambito dell'elaborazione della nuova legislazione in materia di giochi in denaro.
Risposta del Consiglio federale.