13.3512 · Interpellanza · 2013-06-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Quali forme di vigilanza sono esercitate sulle imprese per evitare pratiche di evasione fiscale come quelle emerse di recente nel caso della Glencore in Italia? Chi è responsabile di questo controllo?
2. I cantoni applicano le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento?
Begründung
Nel proprio rapporto di base sulle materie prime, il Consiglio federale afferma che la Svizzera è strategicamente interessata a promuovere uno sviluppo sostenibile nel settore delle materie prime. Tuttavia, le attività in questo settore possono considerarsi sostenibili soltanto se i Paesi produttori partecipano adeguatamente agli utili delle loro materie prime. Ma una prassi ricorrente presso le società interessate consiste nel trasferire sostanza fiscale in Paesi a bassa fiscalità agendo sui prezzi di trasferimento interni.
I prezzi di trasferimento infragruppo devono corrispondere ai prezzi praticati tra società estranee (principio di piena concorrenza). Diversamente i trasferimenti fanno sì che il conto perdite e profitti delle società interessate rispecchi in modo distorto la loro reale situazione finanziaria. Se una multinazionale viola questo principio a livello transfrontaliero ai danni di un'impresa affiliata residente in un Paese a fiscalità elevata, le autorità nazionali responsabili delle finanze parlano di trasferimento di utili.
Recentemente si è avuta notizia che la società mineraria GlencoreXstrata, attiva nel commercio di materie prime, è finita nel mirino della Guardia di finanza italiana. Alla Glencore è mosso il rimprovero di aver evaso illegalmente il fisco praticando un indebito trasferimento di utili con la Portovesme, società sarda sua controllata operante nel settore metallurgico. Secondo varie fonti l'importo evaso ammonterebbe a 120 milioni di euro.
Se attraverso una politica dei prezzi di trasferimento gli utili non vengono tassati presso le società affiliate nei Paesi in sviluppo ma presso la società madre in un Paese a fiscalità più vantaggiosa come la Svizzera, si sottraggono ai Paesi produttori di materie prime ingenti entrate fiscali.
Nel rapporto di base sulle materie prime si accenna al fatto che i cantoni sono invitati ad applicare le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Con l'adozione del rapporto sui prezzi di trasferimento del 13 luglio 1995 in seno al Consiglio dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a rispettare le raccomandazioni in esso contenute. Con lettera del 4 marzo 1997 il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ha incaricato le amministrazioni cantonali di rispettare le raccomandazioni del rapporto sui prezzi di trasferimento nella tassazione delle imprese multinazionali con sede nel loro cantone e in eventuali adeguamenti fiscali da apportare agli utili. Questo principio è stato osservato anche nella circolare del 19 marzo 2004 sulla tassazione delle società di servizi.
In Svizzera l'autorità di tassazione è il cantone in cui ha sede la società. Ciò vale anche per le società di gruppo dei gruppi imprenditoriali multinazionali. È pertanto compito dei cantoni verificare in quale misura una transazione infragruppo transfrontaliera coincide con il principio di piena concorrenza.
Per la Svizzera il principio di piena concorrenza si fonda a livello normativo sulle disposizioni delle convenzioni svizzere per evitare le doppie imposizioni (CDI) che riprendono l'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE. Le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni delle contribuzioni concretizzano l'applicazione del principio di piena concorrenza al fine di valutare l'impostazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate. Queste linee guida rappresentano principi riconosciuti sul piano internazionale che gli Stati membri dell'OCSE sono tenuti a rispettare e che vengono accettati anche dai Paesi non appartenenti all'OCSE. Inoltre, questi principi sono ancorati anche nel modello di convenzione delle Nazioni Unite per evitare le doppie imposizioni tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo.
L'attuazione coerente di queste linee guida consentirebbe di evitare il trasferimento di sostrato fiscale tra Stati. Nei casi in cui si abusa dei prezzi di trasferimento interni per prelevare sostrato fiscale da uno Stato e trasferirlo in un altro, l'amministrazione delle contribuzioni del primo Paese può rettificare l'utile prelevato indebitamente ai sensi dell'articolo 9 della relativa CDI in ottemperanza delle linee guida dell'OCSE e tassarlo di conseguenza. L'altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Se a uno Stato sono stati prelevati indebitamente utili, è compito dello stesso provvedere alla rettifica del prezzo di trasferimento.
Secondo il Consiglio federale, il principio di piena concorrenza è il metodo migliore per determinare adeguatamente i prezzi di trasferimento. Tuttavia, poiché il metodo funziona in parte inadeguatamente, la Svizzera partecipa attivamente ai lavori dell'OCSE per migliorarlo.
Infine, il rapporto di base sulle materie prime del Consiglio federale evidenzia l'importanza economica dell'utilizzo di queste risorse naturali per molti Paesi in sviluppo e menziona misure e azioni intraprese dalla Svizzera nei Paesi in sviluppo interessati atte a garantire un amministrazione conforme alle regole e trasparenza nella ridistribuzione degli importi derivanti da queste attività. Tra queste misure si menzionano, ad esempio, il sostegno attivo da parte dell'EITI (Extractive Industries Transparancy Initiative), il cofinanziamento di diverse iniziative in questo ambito della Banca mondiale e del FMI e il sostegno e la formazione di specialisti in questioni riguardanti le finanze pubbliche o l'applicazione del diritto interno.
Risposta del Consiglio federale.